Imposte dirette
Dalla riforma del lavoro, tagli alla deducibilità dei costi delle auto aziendali
Il Ddl. di riforma del lavoro, nella parte relativa alla copertura finanziaria, abbasserebbe la percentuale di deducibilità dal 40% al 27,5%
/ Venerdì 06 aprile 2012
L’ultima bozza del Ddl. di riforma del lavoro circolata comprende tre nuovi articoli relativi alla copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, con l’art. 71 del testo verrebbe ridimensionata la percentuale di deducibilità dei costi delle auto utilizzate dai lavoratori autonomi e dalle imprese diverse da quelle che li impiegano in via esclusiva per la propria attività (autoscuole, autonoleggi, ecc).
Si ricorda che, attualmente, l’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR dispone che le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, sono deducibili nella misura del 40%: si tratta, tipicamente, delle cosiddette “auto aziendali”, che vengono utilizzate, magari da più dipendenti, o da dirigenti, per i vari scopi dell’impresa. La stessa percentuale si applica in relazione alla deducibilità dei costi relativi a detti mezzi di trasporto utilizzati dai professionisti, limitatamente ad un solo veicolo per persona.
L’art. 71, comma 1 del Ddl. di riforma del lavoro interverrebbe su tali disposizioni, riducendo la predetta percentuale dal 40% al 27,5%. Rimarrebbero, invece, inalterate le soglie attualmente previste relative alla parte di costo di acquisizione che non rileva ai fini della deducibilità: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Resterebbero invariate anche le soglie relative ai canoni di locazione di detti mezzi oltre ai quali l’importo non è più deducibile: 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori.
Peraltro, le predette percentuali incidono anche sulla deducibilità dei canoni di leasing, che, quindi, scenderebbe anch’essa dal 40% al 27,5%. Non subirebbe, invece, alcuna modifica la percentuale agevolata di deducibilità dei costi relativi ai mezzi in oggetto impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che continuerebbero a dedurli nella misura dell’80%, oltre che a godere di una soglia più elevata di rilevanza del costo di acquisizione dell’autovettura utilizzata per la propria attività, pari a 25.822,84 euro.
Il comma due del summenzionato art. 71 precisa che le disposizioni poc’anzi illustrate si applicherebbero a decorrere dal prossimo anno, ma nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già tali disposizioni.
Mette conto di evidenziare, infine, che, con tale intervento legislativo, vengono di nuovo a disallinearsi la percentuali di detraibilità e deducibilità previste rispettivamente ai fini IVA e delle imposte sul reddito, atteso che, a fronte della riduzione in oggetto, che porterebbe la percentuale di deducibilità dei costi al 27,5%, rimarrebbe, invece, inalterata la relativa percentuale di detraibilità dell’IVA, attualmente pari al 40% ex art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972.
Si ricorda che, attualmente, l’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR dispone che le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, sono deducibili nella misura del 40%: si tratta, tipicamente, delle cosiddette “auto aziendali”, che vengono utilizzate, magari da più dipendenti, o da dirigenti, per i vari scopi dell’impresa. La stessa percentuale si applica in relazione alla deducibilità dei costi relativi a detti mezzi di trasporto utilizzati dai professionisti, limitatamente ad un solo veicolo per persona.
L’art. 71, comma 1 del Ddl. di riforma del lavoro interverrebbe su tali disposizioni, riducendo la predetta percentuale dal 40% al 27,5%. Rimarrebbero, invece, inalterate le soglie attualmente previste relative alla parte di costo di acquisizione che non rileva ai fini della deducibilità: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Resterebbero invariate anche le soglie relative ai canoni di locazione di detti mezzi oltre ai quali l’importo non è più deducibile: 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori.
Peraltro, le predette percentuali incidono anche sulla deducibilità dei canoni di leasing, che, quindi, scenderebbe anch’essa dal 40% al 27,5%. Non subirebbe, invece, alcuna modifica la percentuale agevolata di deducibilità dei costi relativi ai mezzi in oggetto impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che continuerebbero a dedurli nella misura dell’80%, oltre che a godere di una soglia più elevata di rilevanza del costo di acquisizione dell’autovettura utilizzata per la propria attività, pari a 25.822,84 euro.
Incidenza anche sui canoni di leasing
L’art. 71, comma 1, inoltre, modificherebbe la lett. b-bis) del già citato comma 1 dell’art. 164 del TUIR: si tratta della disposizione che disciplina il trattamento fiscale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, per cui la deducibilità è attualmente ammessa nella misura del 90%. Con la novella legislativa in oggetto, tale percentuale scenderebbe sino al 70%.Il comma due del summenzionato art. 71 precisa che le disposizioni poc’anzi illustrate si applicherebbero a decorrere dal prossimo anno, ma nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già tali disposizioni.
Mette conto di evidenziare, infine, che, con tale intervento legislativo, vengono di nuovo a disallinearsi la percentuali di detraibilità e deducibilità previste rispettivamente ai fini IVA e delle imposte sul reddito, atteso che, a fronte della riduzione in oggetto, che porterebbe la percentuale di deducibilità dei costi al 27,5%, rimarrebbe, invece, inalterata la relativa percentuale di detraibilità dell’IVA, attualmente pari al 40% ex art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972.
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