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Per l’IMU, determinanti saranno i decreti
Novità per l’agricoltura nel testo del Ddl. di conversione del DL 16/2012, che ha ottenuto ieri la fiducia al Senato
/ Giovedì 05 aprile 2012
Con le ultime modifiche parlamentari alla disciplina dell’IMU, sono stati risolti i problemi connessi al versamento dell’acconto, ma altri sono ancora presenti e altri ancora ne sono sorti. Il Ddl. di conversione del DL 16/2012 ha ottenuto ieri la fiducia al Senato e passerà ora all’esame della Camera.
Quel che è certo è che fino al 10 dicembre 2012 non si conosceranno le aliquote IMU e l’ammontare della detrazione che garantiranno allo Stato il gettito complessivo previsto per l’anno 2012 dal DL n. 201/2011. Entro la citata data, infatti, potranno essere emanati uno o più DPCM che modificheranno detrazioni e aliquote fissate dalla legge statale, e su cui sono determinate le maggiorazioni e le riduzioni stabilite dai Comuni. Proprio i Comuni avranno delle difficoltà nell’approvare entro il 30 giugno 2012 i bilanci di previsione 2012, “osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità” ai sensi dell’art. 151 del TUEL, poiché avranno tempo fino al 30 settembre per deliberare le aliquote IMU, che rappresentano una voce consistente di bilancio. A tal fine, gli emendamenti approvati ieri stabiliscono che, per l’anno 2012, i Comuni devono iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia per ciascun Comune, contenuti in una tabella pubblicata sul sito www.finanze.gov.it (viene introdotto il cosiddetto “accertamento convenzionale”).
Un’altra scadenza prevista dagli emendamenti è quella fissata al 30 luglio 2012 per la presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 (dalla lettura della norma, non risulta chiaro chi siano i contribuenti obbligati). Anche in questo caso, come disposto dall’art. 9 comma 6 del DLgs. n. 23/2011 (Decreto sul federalismo fiscale municipale), saranno uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, sentita l’ANCI, approveranno i modelli della dichiarazione, nonché i modelli di versamento e di trasmissione dei dati di riscossione. A tal fine, si rende urgente l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 e per poter attivare la compensazione dell’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
In relazione ai terreni, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, la base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore (la formula è VC = RD x 1.25 x M, dove: VC è il valore catastale, RD il reddito dominicale e M il coefficiente moltiplicatore). Il coefficiente moltiplicatore risulta pari a 110, se il possessore del terreno a titolo di proprietà o altro diritto reale è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, ovvero 135 (prima degli emendamenti era fissato a 130) in ogni altro caso. Con riferimento ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, è previsto che siano soggetti all’IMU limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000 euro. Alla parte eccedente sono comunque previste delle riduzioni dall’imposta.
Per quanto concerne, invece, i fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni che, entro il 30 novembre 2012, devono essere iscritti al Catasto Edilizio Urbano e che sono assoggettati all’IMU in via autonoma rispetto ai terreni, per l’anno 2012 il versamento dell’IMU è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica).
Quel che è certo è che fino al 10 dicembre 2012 non si conosceranno le aliquote IMU e l’ammontare della detrazione che garantiranno allo Stato il gettito complessivo previsto per l’anno 2012 dal DL n. 201/2011. Entro la citata data, infatti, potranno essere emanati uno o più DPCM che modificheranno detrazioni e aliquote fissate dalla legge statale, e su cui sono determinate le maggiorazioni e le riduzioni stabilite dai Comuni. Proprio i Comuni avranno delle difficoltà nell’approvare entro il 30 giugno 2012 i bilanci di previsione 2012, “osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità” ai sensi dell’art. 151 del TUEL, poiché avranno tempo fino al 30 settembre per deliberare le aliquote IMU, che rappresentano una voce consistente di bilancio. A tal fine, gli emendamenti approvati ieri stabiliscono che, per l’anno 2012, i Comuni devono iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia per ciascun Comune, contenuti in una tabella pubblicata sul sito www.finanze.gov.it (viene introdotto il cosiddetto “accertamento convenzionale”).
Un’altra scadenza prevista dagli emendamenti è quella fissata al 30 luglio 2012 per la presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 (dalla lettura della norma, non risulta chiaro chi siano i contribuenti obbligati). Anche in questo caso, come disposto dall’art. 9 comma 6 del DLgs. n. 23/2011 (Decreto sul federalismo fiscale municipale), saranno uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, sentita l’ANCI, approveranno i modelli della dichiarazione, nonché i modelli di versamento e di trasmissione dei dati di riscossione. A tal fine, si rende urgente l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 e per poter attivare la compensazione dell’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
Novità per il settore agricolo
Per quanto concerne il settore agricolo, le novità riguardano sia i terreni agricoli che i fabbricati rurali.In relazione ai terreni, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, la base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore (la formula è VC = RD x 1.25 x M, dove: VC è il valore catastale, RD il reddito dominicale e M il coefficiente moltiplicatore). Il coefficiente moltiplicatore risulta pari a 110, se il possessore del terreno a titolo di proprietà o altro diritto reale è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, ovvero 135 (prima degli emendamenti era fissato a 130) in ogni altro caso. Con riferimento ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, è previsto che siano soggetti all’IMU limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000 euro. Alla parte eccedente sono comunque previste delle riduzioni dall’imposta.
Per quanto concerne, invece, i fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni che, entro il 30 novembre 2012, devono essere iscritti al Catasto Edilizio Urbano e che sono assoggettati all’IMU in via autonoma rispetto ai terreni, per l’anno 2012 il versamento dell’IMU è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica).
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