agevolazioni
Regimi opzionali, efficace la comunicazione tardiva
Criticità per l’IVA di gruppo, opportunità per l’IRAP in base al bilancio
/ Lunedì 30 aprile 2012
L’art. 2, comma 1, del DL 16/2012, la cui legge di conversione (L. 26 aprile 2012 n. 44) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 85 della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile ed è in vigore da ieri, stabilisce che la fruizione dei benefici di natura fiscale o l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale, non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente: sia in possesso dei sostanziali requisiti di legge; esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso dei contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’omessa comunicazione dell’opzione può, pertanto, essere sanata entro il 30 settembre 2012); versi contestualmente la sanzione di 258 euro mediante modello di pagamento F24, senza potersi avvalere della compensazione con crediti tributari. In mancanza dell’istituzione di uno specifico codice tributo, deve ritenersi utilizzabile l’identificativo “8911”.
La norma deve ritenersi applicabile retroattivamente, se favorevole al contribuente, e interessa la generalità dei regimi opzionali, come, ad esempio, quello riguardante la liquidazione e il versamento mensile o trimestrale dell’IVA di gruppo – previsto dall’art. 73, comma 3, del DPR 633/1972, così come attuato dal DM 13 dicembre 1979 – del periodo d’imposta 2011 (e 2012), il cui termine è scaduto il 16 febbraio 2011 (o 2012). La natura periodica di tali adempimenti potrebbe, tuttavia, costituire un evidente impedimento oggettivo alla regolarizzazione ex-post dell’omesso esercizio tempestivo dell’opzione, se perfezionata in un momento in cui il periodo d’imposta di riferimento potrebbe già essersi chiuso (il 2011, ma non il 2012) e i termini per le liquidazioni periodiche già decorsi (2011, e i primi tre mesi del 2012), salvo il caso in cui la controllante, pur non avendo manifestato l’opzione entro il 16 febbraio, abbia comunque liquidato e versato periodicamente l’IVA di gruppo.
Un altro possibile regime opzionale interessato dalla novità normativa è quello riservato alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria che possono avvalersi della facoltà di determinare la base imponibile IRAP – in luogo del regime naturale fondato sulle disposizioni del TUIR – secondo le medesime regole previste per le società di capitali (art. 5-bis, comma 2, del DLgs. 446/1997), ovvero il cosiddetto principio di derivazione dal bilancio. Tale possibilità è, quindi, prospettabile già rispetto all’opzione per il triennio 2011-2013 (o 2012-2014), pur non avendola esercitata tempestivamente, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta di efficacia del triennio e, dunque, entro il 1° marzo 2011 (o 29 febbraio 2012).
La novità è particolarmente rilevante in relazione alla prima annualità, il 2011, in quanto il relativo esercizio si è già chiuso ed è, pertanto, possibile verificare, a differenza dell’adempimento tempestivo, l’effettiva convenienza dell’adozione dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali. Il contribuente è, infatti, in grado di conoscere, a consuntivo, la consistenza di quelle componenti reddituali (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, oneri diversi di gestione, ecc.) del primo periodo d’imposta del triennio di efficacia della prospettata opzione, che consentono di valutare meglio l’opportunità di derogare al regime naturale fondato sulle disposizioni del DPR 917/1986, anche alla luce delle stime effettuate con riferimento agli altri due esercizi costituente il triennio di efficacia dell’opzione. Quest’ultima potrebbe, infatti, essere preferita qualora siano previste significative minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive, nonché spese che sarebbero, invece, soggette ad una limitazione della deducibilità in base al DPR 917/1986: al contrario, il contribuente sarà orientato ad applicare il regime naturale in previsione di plusvalenze considerevoli, o comunque eccedenti le minusvalenze e le sopravvenienze passive, irrilevanti fiscalmente in base all’art. 5-bis, comma 1, del DLgs. 446/1997.
Analogamente, la forma di regolarizzazione introdotta dal Decreto “semplificazioni tributarie” deve ritenersi prospettabile, sempre entro il 30 settembre 2012, con riferimento agli istituti speciali dell’IRES, ovvero il consolidato fiscale e la trasparenza – delle società di capitali partecipate esclusivamente da imprese della medesima natura (art. 115 del DPR 917/1986) e delle srl a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR) – relativi al triennio 2011-2013, il cui termine di esercizio tempestivo dell’opzione è scaduto, rispettivamente, lo scorso 16 giugno e 31 dicembre 2011.
- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente: sia in possesso dei sostanziali requisiti di legge; esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso dei contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’omessa comunicazione dell’opzione può, pertanto, essere sanata entro il 30 settembre 2012); versi contestualmente la sanzione di 258 euro mediante modello di pagamento F24, senza potersi avvalere della compensazione con crediti tributari. In mancanza dell’istituzione di uno specifico codice tributo, deve ritenersi utilizzabile l’identificativo “8911”.
La norma deve ritenersi applicabile retroattivamente, se favorevole al contribuente, e interessa la generalità dei regimi opzionali, come, ad esempio, quello riguardante la liquidazione e il versamento mensile o trimestrale dell’IVA di gruppo – previsto dall’art. 73, comma 3, del DPR 633/1972, così come attuato dal DM 13 dicembre 1979 – del periodo d’imposta 2011 (e 2012), il cui termine è scaduto il 16 febbraio 2011 (o 2012). La natura periodica di tali adempimenti potrebbe, tuttavia, costituire un evidente impedimento oggettivo alla regolarizzazione ex-post dell’omesso esercizio tempestivo dell’opzione, se perfezionata in un momento in cui il periodo d’imposta di riferimento potrebbe già essersi chiuso (il 2011, ma non il 2012) e i termini per le liquidazioni periodiche già decorsi (2011, e i primi tre mesi del 2012), salvo il caso in cui la controllante, pur non avendo manifestato l’opzione entro il 16 febbraio, abbia comunque liquidato e versato periodicamente l’IVA di gruppo.
Un altro possibile regime opzionale interessato dalla novità normativa è quello riservato alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria che possono avvalersi della facoltà di determinare la base imponibile IRAP – in luogo del regime naturale fondato sulle disposizioni del TUIR – secondo le medesime regole previste per le società di capitali (art. 5-bis, comma 2, del DLgs. 446/1997), ovvero il cosiddetto principio di derivazione dal bilancio. Tale possibilità è, quindi, prospettabile già rispetto all’opzione per il triennio 2011-2013 (o 2012-2014), pur non avendola esercitata tempestivamente, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta di efficacia del triennio e, dunque, entro il 1° marzo 2011 (o 29 febbraio 2012).
La novità è particolarmente rilevante in relazione alla prima annualità, il 2011, in quanto il relativo esercizio si è già chiuso ed è, pertanto, possibile verificare, a differenza dell’adempimento tempestivo, l’effettiva convenienza dell’adozione dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali. Il contribuente è, infatti, in grado di conoscere, a consuntivo, la consistenza di quelle componenti reddituali (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, oneri diversi di gestione, ecc.) del primo periodo d’imposta del triennio di efficacia della prospettata opzione, che consentono di valutare meglio l’opportunità di derogare al regime naturale fondato sulle disposizioni del DPR 917/1986, anche alla luce delle stime effettuate con riferimento agli altri due esercizi costituente il triennio di efficacia dell’opzione. Quest’ultima potrebbe, infatti, essere preferita qualora siano previste significative minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive, nonché spese che sarebbero, invece, soggette ad una limitazione della deducibilità in base al DPR 917/1986: al contrario, il contribuente sarà orientato ad applicare il regime naturale in previsione di plusvalenze considerevoli, o comunque eccedenti le minusvalenze e le sopravvenienze passive, irrilevanti fiscalmente in base all’art. 5-bis, comma 1, del DLgs. 446/1997.
Analogamente, la forma di regolarizzazione introdotta dal Decreto “semplificazioni tributarie” deve ritenersi prospettabile, sempre entro il 30 settembre 2012, con riferimento agli istituti speciali dell’IRES, ovvero il consolidato fiscale e la trasparenza – delle società di capitali partecipate esclusivamente da imprese della medesima natura (art. 115 del DPR 917/1986) e delle srl a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR) – relativi al triennio 2011-2013, il cui termine di esercizio tempestivo dell’opzione è scaduto, rispettivamente, lo scorso 16 giugno e 31 dicembre 2011.
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