Immobili
L’erede può autocertificare i requisiti «prima casa»
L’Agenzia chiarisce che, in tal caso, le ipocatastali possono applicarsi in misura fissa se l’erede attesta la presenza delle condizioni agevolative
In caso di morte dell’erede che aveva titolo per applicare l’agevolazione prima casa in relazione alla quota di immobile trasferita per successione, la dichiarazione di presenza dei requisiti agevolativi può essere resa dal figlio, cui si trasmette il diritto di accettare l’eredità per conto del genitore defunto.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 40 di ieri, 26 aprile 2012.
L’interpello concerne l’applicazione dell’agevolazione prima casa in ipotesi di successione, questione che era già stata esaminata nella precedente ris. 15 marzo 2011 n. 33 (si veda “Prima casa: se un coerede dichiara il falso, la decadenza opera per tutti” del 16 marzo 2011).
Si ricorda, in proposito, che, a norma dell’art. 69, comma 3 della L. 342/2000, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione, seppur limitatamente alle sole imposte ipotecaria e catastale, anche in ipotesi di acquisto per successione dell’immobile abitativo, ove in capo all’erede sussistano le condizioni agevolative di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Pertanto, a norma del citato art. 69, le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (168 + 168 euro) se un’abitazione non di lusso è trasferita per successione ad un erede che:
- risiede nel Comune in cui si trova l’immobile trasferito per successione, o dichiara di volervi trasferire la residenza entro 18 mesi;
- non è titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altre case di abitazione nel medesimo Comune in cui si trova l’immobile trasferito per successione;
- non è titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su altre case di abitazione acquistate con l’agevolazione prima casa.
La presenza di tali condizioni agevolative, come chiarito dal’Agenzia delle Entrate nella circ. 7 maggio 2001 n. 44, deve essere dichiarata dal contribuente nella dichiarazione di successione.
Nel caso oggetto di interpello, le difficoltà nell’applicazione dell’agevolazione derivavano da un’intricata vicenda successoria.
Infatti, nel caso di specie, un mese dopo la morte del padre, moriva anche la madre del contribuente. I due genitori erano titolari, in comproprietà al 50% ciascuno, di un immobile abitativo.
Atteso che, in capo alla madre, sussistevano le condizioni per l’agevolazione prima casa, il contribuente intendeva presentare la dichiarazione di successione del padre, in cui la madre figurava come erede, richiedendo l’agevolazione prima casa e dichiarando la presenza, in capo alla madre, delle condizioni agevolative.
L’Agenzia delle Entrate avalla la soluzione proposta dal contribuente, affermando che il contribuente, in quanto “successivo chiamato all’eredità, ai sensi dell’articolo 479 del codice civile”, è legittimato a presentare la dichiarazione di successione per conto della propria madre, in quanto questa è mancata prima di poter accettare l’eredità.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell’art. 479 c.c., “se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”. Pertanto, nel caso di specie, il diritto di accettare l’eredità del padre (spettante alla madre) si trasmette al figlio, che può, quindi, accettare l’eredità del padre per conto della propria madre, purché, però, egli abbia, a sua volta, accettato l’eredità della madre, all’interno della quale si trova anche il diritto di accettare l’eredità paterna.
/ Anita MAURO
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 40 di ieri, 26 aprile 2012.
L’interpello concerne l’applicazione dell’agevolazione prima casa in ipotesi di successione, questione che era già stata esaminata nella precedente ris. 15 marzo 2011 n. 33 (si veda “Prima casa: se un coerede dichiara il falso, la decadenza opera per tutti” del 16 marzo 2011).
Si ricorda, in proposito, che, a norma dell’art. 69, comma 3 della L. 342/2000, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione, seppur limitatamente alle sole imposte ipotecaria e catastale, anche in ipotesi di acquisto per successione dell’immobile abitativo, ove in capo all’erede sussistano le condizioni agevolative di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Pertanto, a norma del citato art. 69, le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (168 + 168 euro) se un’abitazione non di lusso è trasferita per successione ad un erede che:
- risiede nel Comune in cui si trova l’immobile trasferito per successione, o dichiara di volervi trasferire la residenza entro 18 mesi;
- non è titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altre case di abitazione nel medesimo Comune in cui si trova l’immobile trasferito per successione;
- non è titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su altre case di abitazione acquistate con l’agevolazione prima casa.
La presenza di tali condizioni agevolative, come chiarito dal’Agenzia delle Entrate nella circ. 7 maggio 2001 n. 44, deve essere dichiarata dal contribuente nella dichiarazione di successione.
Nel caso oggetto di interpello, le difficoltà nell’applicazione dell’agevolazione derivavano da un’intricata vicenda successoria.
Infatti, nel caso di specie, un mese dopo la morte del padre, moriva anche la madre del contribuente. I due genitori erano titolari, in comproprietà al 50% ciascuno, di un immobile abitativo.
Atteso che, in capo alla madre, sussistevano le condizioni per l’agevolazione prima casa, il contribuente intendeva presentare la dichiarazione di successione del padre, in cui la madre figurava come erede, richiedendo l’agevolazione prima casa e dichiarando la presenza, in capo alla madre, delle condizioni agevolative.
L’Agenzia delle Entrate avalla la soluzione proposta dal contribuente, affermando che il contribuente, in quanto “successivo chiamato all’eredità, ai sensi dell’articolo 479 del codice civile”, è legittimato a presentare la dichiarazione di successione per conto della propria madre, in quanto questa è mancata prima di poter accettare l’eredità.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell’art. 479 c.c., “se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”. Pertanto, nel caso di specie, il diritto di accettare l’eredità del padre (spettante alla madre) si trasmette al figlio, che può, quindi, accettare l’eredità del padre per conto della propria madre, purché, però, egli abbia, a sua volta, accettato l’eredità della madre, all’interno della quale si trova anche il diritto di accettare l’eredità paterna.
Il diritto di accettare l’eredità si trasmette all’erede
Di conseguenza – aggiunge l’Agenzia – il figlio può, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nell’interesse proprio, attestare l’esistenza delle condizioni agevolative per l’applicazione del beneficio “prima casa” in capo alla madre, in quanto si tratta di un’attestazione concernente “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”./ Anita MAURO
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