Riscossione
Ipoteca sotto gli 8.000 euro illegittima, anche prima del «decreto incentivi»
Ora il limite è stato innalzato a 20.000 euro, ma la norma difficilmente può avere valenza retroattiva
/ Venerdì 13 aprile 2012
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla legittimità dell’ipoteca esattoriale disposta per crediti inferiori a 8.000 euro, con la sentenza 5771 depositata ieri.
Il problema che si è posto da molti anni concerne la legittimità dell’ipoteca esattoriale disposta per crediti relativamente ai quali non è possibile procedere ad espropriazione immobiliare.
Prima del DL 40/2010 (cosiddetto “decreto incentivi”), l’art. 76 del DPR 602/73 limitava l’espropriazione immobiliare alla riscossione di crediti superiori a 8.000 euro, mentre nulla veniva detto per l’ipoteca.
Il decreto 40/2010, accogliendo quanto detto dalla Cassazione con la sentenza 4077 del 2010, aveva sancito che l’ipoteca sarebbe stata ammessa solo per crediti superiori a 8.000 euro, e che la modifica si sarebbe applicata solo a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione (26 maggio 2010).
Dopo ciò, il decreto 70/2011 aveva affermato che l’ipoteca, come regola generale, sarebbe stata possibile solo per crediti superiori a 8.000 euro, limite che si sarebbe innalzato a 20.000 euro se l’immobile da ipotecare fosse stato adibito a prima casa e il credito fosse contestato o contestabile in sede giudiziaria, e gli stessi limiti erano stati contemplati per l’espropriazione immobiliare.
Da ultimo, il DL 16/2012 ha stabilito, sia per l’ipoteca sia per l’espropriazione immobiliare, il limite di 20.000 euro senza condizioni di sorta, sancendo, come fatto nel decreto 40 del 2010, che la modifica si applica successivamente all’entrata in vigore della legge.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, si trattava di ipoteca iscritta su due terreni per un credito di appena poco più di 2.000 euro, in un momento antecedente al DL 40/2010.
Equitalia aveva sostenuto che il limite di ottomila euro non poteva che valere per le iscrizioni post “decreto incentivi”, stante la volontà espressa del Legislatore.
Invece, la Corte di Cassazione si è espressa in senso opposto, sancendo che l’ipoteca è un mezzo preordinato all’espropriazione, e che, in sostanza, rimane tale anche dopo il DL 40/2010.
La pronuncia, quindi, sembra ispirata ad una logica kelseniana di netta separazione tra politica e diritto, che in questo frangente è tornata a favore del contribuente.
Occorre ora interrogarsi sull’applicabilità del principio all’ultima modifica normativa, che ha innalzato il limite a 20.000 euro.
Appare difficile sostenere che le ipoteche ante DL 16/2012 siano illegittime se inferiori a 20.000 euro, in quanto prima, sia per l’ipoteca che per il pignoramento, il limite era di 8.000 euro: poi, tutto il ragionamento dei giudici prende le mosse dal carattere preordinato all’espropriazione dell’ipoteca, il che, ora, è stato superato espressamente dal Legislatore: infatti, l’art. 77 del DPR 602/73 post DL 16/2012 afferma che l’ipoteca può essere iscritta anche al solo fine di garantire il credito, implicitamente sostenendo, quindi, che si tratta di misura non necessariamente preordinata all’espropriazione.
Il problema che si è posto da molti anni concerne la legittimità dell’ipoteca esattoriale disposta per crediti relativamente ai quali non è possibile procedere ad espropriazione immobiliare.
Prima del DL 40/2010 (cosiddetto “decreto incentivi”), l’art. 76 del DPR 602/73 limitava l’espropriazione immobiliare alla riscossione di crediti superiori a 8.000 euro, mentre nulla veniva detto per l’ipoteca.
Il decreto 40/2010, accogliendo quanto detto dalla Cassazione con la sentenza 4077 del 2010, aveva sancito che l’ipoteca sarebbe stata ammessa solo per crediti superiori a 8.000 euro, e che la modifica si sarebbe applicata solo a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione (26 maggio 2010).
Dopo ciò, il decreto 70/2011 aveva affermato che l’ipoteca, come regola generale, sarebbe stata possibile solo per crediti superiori a 8.000 euro, limite che si sarebbe innalzato a 20.000 euro se l’immobile da ipotecare fosse stato adibito a prima casa e il credito fosse contestato o contestabile in sede giudiziaria, e gli stessi limiti erano stati contemplati per l’espropriazione immobiliare.
Da ultimo, il DL 16/2012 ha stabilito, sia per l’ipoteca sia per l’espropriazione immobiliare, il limite di 20.000 euro senza condizioni di sorta, sancendo, come fatto nel decreto 40 del 2010, che la modifica si applica successivamente all’entrata in vigore della legge.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, si trattava di ipoteca iscritta su due terreni per un credito di appena poco più di 2.000 euro, in un momento antecedente al DL 40/2010.
Equitalia aveva sostenuto che il limite di ottomila euro non poteva che valere per le iscrizioni post “decreto incentivi”, stante la volontà espressa del Legislatore.
Invece, la Corte di Cassazione si è espressa in senso opposto, sancendo che l’ipoteca è un mezzo preordinato all’espropriazione, e che, in sostanza, rimane tale anche dopo il DL 40/2010.
Ipoteca preordinata all’espropriazione
Per la Suprema Corte, ciò che conta, ai fini ermeneutici, non è l’intenzione del Legislatore, o la lettura fattane dal Ministero, ma la “volontà oggettiva” della legge, “che nel caso di specie depone, per l’appunto, nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.La pronuncia, quindi, sembra ispirata ad una logica kelseniana di netta separazione tra politica e diritto, che in questo frangente è tornata a favore del contribuente.
Occorre ora interrogarsi sull’applicabilità del principio all’ultima modifica normativa, che ha innalzato il limite a 20.000 euro.
Appare difficile sostenere che le ipoteche ante DL 16/2012 siano illegittime se inferiori a 20.000 euro, in quanto prima, sia per l’ipoteca che per il pignoramento, il limite era di 8.000 euro: poi, tutto il ragionamento dei giudici prende le mosse dal carattere preordinato all’espropriazione dell’ipoteca, il che, ora, è stato superato espressamente dal Legislatore: infatti, l’art. 77 del DPR 602/73 post DL 16/2012 afferma che l’ipoteca può essere iscritta anche al solo fine di garantire il credito, implicitamente sostenendo, quindi, che si tratta di misura non necessariamente preordinata all’espropriazione.
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