Imposta di bollo
Aggregando i conti correnti, si risparmia sull’imposta di bollo
Lo sottolinea la circ. 1 del Consorzio studi e ricerche fiscali di Intesa Sanpaolo, che illustra le novità introdotte dai DL 201/2011 e 16/2012
/ Martedì 03 aprile 2012
L’art. 19 del DL 201/2011, infatti, ha modificato l’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, innovando la disciplina dell’imposta di bollo in questi settori. Da ultimo, poi, alcune ulteriori modifiche a tali disposizioni sono state introdotte dal DL 16/2012 (cosiddetto Decreto “Semplificazioni fiscali”).
Per quanto riguarda il bollo sui conti correnti, la circolare fa notare che la nuova norma, rispetto alla disciplina previgente, ha elevato l’imposta di bollo dovuta sui conti correnti detenuti da clienti diversi dalle persone fisiche. Infatti, per tali soggetti, il bollo passa da 73,80 euro a 100 euro. Invece, resta dovuto nella misura di 34,20 euro il bollo sui conti correnti dovuto dalle persone fisiche.
Rispetto al passato, viene precisato che l’imposta è dovuta, oltre che sugli estratti di conto corrente bancario e postale, anche sui rendiconto di libretti di risparmio bancari e postali.
Come ricordato dalla circolare, il bollo è rapportato al periodo rendicontato e, poiché gli estratti conto o di rendiconto si considerano comunque inviati una volta l’anno, l’imposta è comunque dovuta, anche in assenza di specifico obbligo di invio dell’estratto conto o di rendiconto.
Atteso che l’imposta si applica “per ogni esemplare” di estratto o rendiconto inviato, la norma configura un incentivo alla concentrazione dei rapporti intrattenuti da ciascun cliente con il medesimo intermediario, in quanto “riunendo” i rapporti, si può ottenere un risparmio dell’imposta di bollo.
Per quanto concerne il bollo sui prodotti finanziari, disciplinato dal nuovo comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, le questioni individuate dalla circolare sono molteplici.
Infatti, il Decreto “Salva Italia” ha ridisegnato il regime dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela, come delineato dal DL 98/2011:
- estendendone l’ambito applicativo alla generalità dei prodotti finanziari (anche se non rappresentati da titoli, soggetti o meno ad obbligo di deposito);
- sostituendo il precedente tipo di prelievo (graduato per fasce di valore) con un’imposta proporzionale;
- individuando la base imponibile del tributo nel “complessivo valore di mercato” e, solo in mancanza di esso, nel “valore nominale o di rimborso” (che costituiva il riferimento principale nel regime previgente);
- uniformando il tributo applicabile ai clienti, persone fisiche e non, nella misura dell’1 per mille annuo nel 2012 e dell’1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.
Il prelievo ha natura patrimoniale
In particolare, la circolare rileva che l’imposta sulle “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati”, ha natura di prelievo patrimoniale sulla ricchezza mobiliare, ma tale natura risulta difficilmente armonizzabile con la disciplina dell’imposta di bollo, che configura un’imposta cartolare.Da ciò scaturiscono alcuni aspetti critici della disciplina, come la dissociazione tra il presupposto economico ed il presupposto formale del tributo, che si manifesta, ad esempio, nella necessità di configurare l’obbligo di pagamento su comunicazioni “virtuali”, atteso che la rendicontazione dei prodotti finanziari nei confronti dei clienti non solo non è obbligatoria, ma, talvolta - rileva la circolare - è persino incompatibile con la natura stessa dei rapporti.
Da queste discrasie “di fondo” nella disciplina individuata dal DL 201/2011 scaturiscono altre criticità, che la circolare così brevemente riassume:
- difficoltà nell’applicare i criteri di localizzazione dell’imposta di bollo (formazione degli atti nel territorio dello Stato);
- l’incoerenza tra la ratio di franchigie e plafond ed un prelievo incentrato su rendicontazioni e comunicazioni.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la circolare rileva che il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato dal soggetto che emette la comunicazione (intermediario o emittente del prodotto finanziario) e, sebbene la nuova norma non lo disponga espressamente, gli estensori ritengono che gli intermediari siano legittimati ad addebitare l’onere alla clientela, anche in assenza di un’espressa pattuizione negoziale in tal senso, in quanto la ratio della disciplina pare di natura sostanzialmente patrimoniale. Tuttavia, restano dubbi sugli strumenti utilizzabili dall’intermediario o dall’emittente per procurarsi la provvista o esercitare la rivalsa.
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