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giovedì 1 marzo 2012

Regime dei minimi e fatturazione: i casi particolari

Regime dei minimi necessario prestare molta attenzione ai requisiti di accesso per non rischiare di incorrere nell'infrazione di omessa fatturazione. Dubbi sulle operazioni esenti da fattura con IVA del 2011.


La riforma del regime dei minimi ha stabilito modalità per la definizione dei contribuenti che possono beneficiare di tale agevolazione fiscale. Va quindi prestata molta attenzione ai nuovi requisiti di accesso, perché i contribuenti che dovessero applicare il regime dei minimi, senza rientrarvi realmente ricadrebbero nell’infrazione di omessa fatturazione.
Il nuovo regime dei minimi prevede infatti che i contribuenti non siano soggetti IVA e, in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi, non la si calcola quando si emette fattura.
In ogni caso, una volta che il contribuente si accorga di aver applicato erroneamente il regime dei minimi deve emettere la fattura con IVA e annotarla nel relativo registro entro 15 giorni dalla data della sua emissione, a questo punto l’imposta verrà considerata nella liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale di riferimento.

Omessa fatturazione 2011

Il problema dell’omessa fatturazione potrebbe vedere coinvolti anche gli ex-minimi, ovvero quei contribuenti che nel corso dell’anno 2011 hanno applicato questo regime fiscale agevolato ma che con la riforma del regime dei minimi 2012 ne sono fuoriusciti.
O meglio, la questione si pone qualora il contribuente ex-minimo abbia emesso una ricevuta nel corso del 2011, quando non era un soggetto IVA, ma il corrispettivo verrà pagato nel 2012, anno di fuoriuscita dal regime dei minimi e quindi con obbligo di emissione della fattura con IVA.
L’ipotesi più logica e probabile è che l’operazione possa ritenersi perfezionata con l’emissione della ricevuta avvenuta lo scorso anno, anche se il pagamento dovesse avvenire nel 2012. Secondo questa interpretazione i contribuenti ex-minimi non sarebbero chiamati ad emettere fattura con IVA per tali operazioni, anche se ai fini delle imposte dirette l’operazione concorrerebbe a formare il reddito 2012.

Sanzioni per omessa fatturazione

In caso di omessa fatturazione, in caso di verifica, si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro. È però possibile regolarizzare la propria posizione nell’anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997, modificato dalla legge 220/2010 e dal Dl 98/2011, c.d. Manovra Finanziaria 2011) per violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione viene ridotta al 12,5% dell’imposta relativa all’operazione in oggetto.
Nel caso in cui la violazione abbia comportato anche un mancato versamento di imposta, questa deve essere regolarizzare pagando l’imposta non versata, maggiorata degli interessi legali maturati, più la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa. Anche in questo caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso pagando una sanzione pari al 3% dell’imposta se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, oppure del 3,75% successivamente.

Requisiti d’accesso al regime dei minimi

Ricordiamo che i requisiti di accesso per rientrare tra i nuovi contribuenti minimi prevedono che si sia avviata una nuova attività produttiva a partire dal 1° gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007. Inoltre la nuova attività non deve costituire «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».
Il regime de minimi avrà valore solo per i primi 5 anni di attività o fino al compimento dei 35 anni di età. Come più volte precisato, questo limite non costituisce un vincolo di accesso ma rappresenta esclusivamente la soglia entro la quale è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato anche oltre i 5 anni di attività.
Va infine precisato che l’Agenzia delle Entrate con una circolare ha disposto regole meno rigide per l’accesso al regime dei minimi consentendolo anche il contribuente abbia svolto in passato un’altra attività artistica, professionale, d’impresa anche in forma associata o familiare, purché l’attività risulti cessata da oltre tre anni, anche se periodi di imposta di inattività sono solo due.

2 commenti:

  1. Regime dei minimi 2012: novità dall’Agenzia delle Entrate
    Nuovo regime contabile agevolato in vigore dal 1° gennaio 2012: l’Agenzia delle Entrate chiarisce requisiti e modalità applicative dopo la riforma del regime dei minimi.
    2 gennaio 2012



    Regime dei minimi: da gennaio 2012 in vigore la riforma prevista in manovra finanziaria

    Il nuovo regime dei minimi disposto dalla Manovra Finanziaria 2011 – art. 27 del Dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – è entrato in vigore dal primo gennaio 2012, in merito l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato due Decreti Attuativi in data 22 dicembre 2011.

    Il primo decreto analizza requisiti e termini di applicazione del nuovo regime contabile agevolato per i nuovi imprenditori, regime che di fatto sostituisce riformando il regime dei minimi 2012.

    Il secondo decreto, invece, analizza più nello specifico il nuovo regime agevolato, in particolare per quanto riguarda i vantaggi previsti per i contribuenti sotto i 35 anni di età e per i lavoratori in mobilità, non solo in relazione ai requisiti di accesso a anche in termini di semplificazione contabile.

    I nuovi contribuenti minimi

    Ricordiamo che dal 1° gennaio 2012 vengono ritenuti contribuenti minimi coloro che possedevano già i requisiti richiesti dal vecchio regime dei minimi e che in più abbiano avviato una nuova attività produttiva – d’impresa o di lavoro autonomo – dal primo gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007.

    Questo significa, chiarisce l’Agenzia, che l’impresa deve essere diventata realmente operativa, non basta aver aperto la partita Iva.

    Non vi sono vincoli di età. I 35 anni sono soltanto la soglia massima per i beneficiari più giovani, che hanno il vantaggio di poter godere dei requisiti per rientrare nel regime fiscale agevolato anche oltre i 5 anni (concessi a tutti i nuovi minimi), purché non si superi, appunto, la soglia del 35esimo anno di età.
    Lavoratori in mobilità

    Ancora una volta si precisa che, per rientrare nel regime dei minimi, è assolutamente necessario che l’attività produttiva non costituisca una mera prosecuzione di un’attività già svolta precedentemente.
    Attenzione però, sono esenti da questo vincolo i contribuenti che provino di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
    Under 35

    In generale le agevolazioni previste dal regime dei minimi hanno la durata di cinque anni a partire dal periodo di imposta di inizio dell’attività. Questo vale per tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età, ma i giovani potranno beneficiarne più a lungo, ovvero fino al compimento dei 35 anni «senza esercitare alcuna opzione espressa».
    Gli esclusi dal regime dei minimi

    Chi, per propria volontà o perché non rientra più nei requisiti richiesti, esce dal regime dei minimi non può più rientrarvi anche se negli anni successivi dovesse tornare a possedere tutti i requisiti previsti.
    Altri chiarimenti

    La lettura dei due decreti è illuminante altresì per quanto concerne l’adesione agli Studi di Settore per gli ex minimi, ossia coloro i quali restano esclusi dal nuovo regime agevolato in quanto pur avendo i requisiti per aderire alla vecchia disciplina non posseggono quelli più stringenti previsti dal nuovo regime di vantaggio che di fatto annulla e riscrive il vecchio regime dei minimi.

    L’altro punto interessante è l’adesione al regime ordinario, così come il passaggio tra regimi.

    I due decreti non aggiungono novità su quanto già previsto dalla manovra, ma enunciano in termini più chiari quanto già illustrato. Per i dettagli vi invitiamo alla lettura dei due decreti:

    Regime dei minimi 2012: il nuovo regime contabile agevolato
    Regime dei minimi 2012: imprenditoria giovanile e mobilità

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  2. Buongiorno Carmela
    volevo chiedere un'informazione. Ho appena aperto la partita iva con regime dei minimi come professionista, volevo sapere, essendo non soggetta ad iva, devo comunque registrare le mie fatture sul registro?

    Grazie mille per la risposta

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