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giovedì 1 marzo 2012

Regime dei Minimi 2011-2012: la riforma

Regime dei Minimi 2011-2012: la riforma

Manovra finanziaria: il nuovo regime dei contribuenti minimi e le opzioni per gli esclusi e i nuovi ex-minimi.



L’articolo 27 della Manovra Finanziaria 2011 – dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – riforma il regime dei minimi, che entrerà in vigore il primo gennaio 2012. Sul reddito conseguito si applicherà un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali del 5% (non più del 20%). Il regime agevolato sarà applicabile per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi. Per i più giovani, sarà applicabile anche oltre i primi 5 esercizi, ma solo fino al compimento dei 35 anni d’età.

Regime dei minimi: requisiti

Il nuovo regime dei minimi è riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno intrapresa a partire dal 2008.
Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.
La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività (medesimo contenuto economico, beni, clienti e organizzazione di mezzi necessari al suo svolgimento), precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa), a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione.

Ex-minimi: regime intermedio

Per le migliaia di contribuenti che resteranno fuori dal nuovo regime dei minimi – il 96% degli ex-aventi diritto – pur avendo i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1, l. 244/2007, è prevista una fase di passaggio.
Gli esclusi dal regime dei minimi (ad esempio perché hanno iniziato l’attività prima del 2008, esercitano attività in prosecuzione di un’altra o lo hanno fatto nel triennio passato) e i nuovi ex-minimi (fuoristici per i vincoli temporali quinquennali imposti), è riservato comunque un regime contabile semplificato, non subordinato ad un’opzione (a differenza della scelta di passare al regime ordinario) ma utilizzato fino a sua decadenza (con effetto dall’anno successivo), cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifichi una di quelle indicate nel comma 99.
Agevolazioni del regime intermedio: esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette; esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, esonero IRAP.
Nuovi obblighi per ex-minimi: fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, essi procederanno alla determinazione IVA con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale. Analogamente per le imposte dirette: applicazione e versamento IRPEF avverranno secondo modalità e termini ordinari. Quindi, si applicheranno le regole di competenza o di cassa a seconda del tipo di attività esercitata dal contribuente e verranno utilizzati i criteri di deducibilità delle componenti negative di reddito previsti dal d.p.r. 917/1986.
In tal modo verrà abbandonato lo speciale criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l’attività di impresa o professionale e la sfera privata, tutte deducibili al 50% con una presunzione assoluta di applicazione dello stesso limiti, indipendentemente dai limiti specifici fissati dal d.p.r. citato.
Inoltre, gli ex-minimi e gli esclusi dal regime agevolato saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.

Opzione regime

L’opzione da indicare nella prima dichiarazione IVA – da presentare successivamente alla scelta operata – ha validità minima di almeno un triennio, trascorso il quale mantiene validità annuale.
In presenza dei requisiti previsti per fruire del regime semplificato, si presuppone che l’esclusione dall’Irap spetti anche in caso di opzione per il regime ordinario.

Provvedimenti attuativi

In ultima analisi, migliaia di piccoli contribuenti dal 2012 dovranno passare ad un regime di tassazione ordinario (seppur con qualche semplificazione contabile), fare i conti con gli studi di settore (compilandone il modello per i dati rilevanti) venendo assoggettati al relativo regime sanzionatorio. Se la nuova normativa persegue finalità di favore per nuove attività, è anche vero che crea una disciplina penalizzante per i contribuenti che operano in tal senso da prima del 2008, e che finora hanno potuto fare affidamento su un regime fiscale vantaggioso, molto reclamizzato.
Occorrerà, inoltre, attendere i contenuti dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate per valutare l’incisività della riforma introdotta. Ad esempio, dovrà essere chiarito se il regime ex art. 13, l. 388/2000 verrà davvero abrogato.
Se verrà confermata l’ipotesi della tassazione ordinaria per i soggetti che fuoriescono dall’attuale regime dei minimi e che entrano nel regime contabile semplificato, i provvedimenti attuativi dovranno disciplinare anche il passaggio da un regime forfettario (con determinazione secondo criterio di cassa) ad un regime con tassazione progressiva (con determinazione secondo criterio di competenza).

1 commento:

  1. I nuovi regimi dei minimi 2012
    Regimi agevolati 2012: guida al regime dei minimi punto per punto, con i chiarimenti per i nuovi contribuenti minimi su requisiti di accesso, mera prosecuzione, obblighi fiscali e altro ancora.


    Regimi agevolati: i chiarimenti sui dubbi dei contribuenti minimi

    La manovra finanziaria approvata dal governo Monti (D.L. n. 98/2011) ha modificato il regime dei minimi, concedendo dal 1° gennaio 2012 solo a pochi eletti la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste, come l’abbassamento dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%.

    Ma gli attuali contribuenti minimi hanno ancora diversi dubbi sull’applicazione del nuovo regime dei minimi. Ricapitoliamo le domande più frequenti.
    Requisiti d’accesso al regime dei minimi

    Per quanto riguarda i requisiti di accesso, rientrano tra i nuovi contribuenti minimi coloro che possedevano già i requisiti richiesti dal vecchio regime dei minimi e che abbiano avviato una nuova attività produttiva a partire dal 1° gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007.
    Mera prosecuzione

    L’art. 27 comma 2, lettera b del D.L. stabilisce che per accedere al regime dei minimi la nuova attività non deve costituire «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».


    Regime dei Minimi 2012 in Manovra Finanziaria

    Una clausola che è volta ad evitare abusi da parte di contribuenti che cerchino di aggirare la nuova normativa e tentino di rientrare tra i nuovi minimi semplicemente modificando formalmente l’attività svolta precedentemente.

    In merito abbiamo già avuto modo di entrare nel dettaglio della definizione di mera prosecuzione, ovvero: «l’attività di impresa o professionale che utilizza gli stessi beni strumentali dell’ex datore di lavoro, negli stessi luoghi e verso gli stessi clienti».
    Due periodi d’imposta di inattività

    L’Agenzia delle Entrate con una circolare ha disposto un accesso meno rigido al regime dei minimi: può beneficiarne anche il contribuente abbia svolto in passato un’altra attività anche con solo due periodi di imposta di inattività, purché l’attività risulti cessata da oltre tre anni (anche non corrispondenti ad altrettanti anni d’imposta).
    Primi 5 anni di attività

    Si ricorda poi che i 35 anni di età non costituiscono un vincolo di accesso, ma rappresentano soltanto la soglia entro la quale è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato anche oltre i 5 anni, purché non si superino i 35 anni di età. In ogni caso, indipendentemente dall’età, il regime dei minimi rimane accessibile per i primi 5 anni di attività.
    Obblighi fiscali

    In quanto agli obblighi fiscali per i nuovi minimi, ricordiamo che permane l’obbligo di: numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali per le importazioni; certificazione dei corrispettivi; conservazione dei documenti emessi e ricevuti; integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie o in regime di reverse charge. Non sono invece obbligatori i registri IVA.
    Sostituti d’imposta

    Per quanto riguarda la gestione amministrativa dei ricavi e compensi dei nuovi minimi, questi non sono più soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. I contribuenti minimi l’obbligo di autocertificazione per attestare che il reddito di riferimento è soggetto a imposta sostitutiva.

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