Il provvedimento di ieri, relativo ad operazioni escluse dagli elenchi «clienti e fornitori», riguarda gli operatori finanziari che emettono carte di credito
Con il provvedimento direttoriale n. 185905/2011, emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate, è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 23, comma 41, del DL n. 98/2011, secondo cui gli operatori finanziari (di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/736) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, devono comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, ovvero 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA.
Al fine di comprendere meglio il contenuto del citato provvedimento direttoriale, è bene ricordare che, nell’ambito dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (elenchi “clienti e fornitori”), l’art. 7, comma 2, lett. o), del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di comunicazione di cui al predetto art. 21 del DL n. 78/2010 per le operazioni che presentano i seguenti requisiti (fermo restando che siano sopra la soglia minima anzidetta):
- l’acquirente o committente deve essere un soggetto non passivo ai fini IVA (privato, o soggetto che per la specifica operazione non agisce in qualità di soggetto passivo);
- il pagamento deve avvenire alternativamente con carta di credito, carta di debito o carta prepagata.
Successivamente all’emanazione del Decreto Sviluppo (maggio 2011), il Legislatore è intervenuto nuovamente, altrimenti il predetto esonero avrebbe di fatto portato all’assenza di qualsiasi monitoraggio delle operazioni sopra soglia effettuate con soggetti privati, operazioni che, è bene ricordare, costituiscono uno degli obiettivi degli elenchi “clienti e fornitori”, in quanto finalizzate alla successiva determinazione sintetica del reddito della persona fisica.
Con la manovra correttiva, infatti, e segnatamente con l’art. 23, comma 41, del DL n. 98/2011, è stato stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni (…) in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Oggetto della comunicazione entro il 30 aprile 2012, si legge nel provvedimento in questione (§ 2), per il predetto periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, da parte degli operatori finanziari, è “il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale”.
Eventuali modifiche alle predette informazioni, inoltre, devono essere comunicate entro il medesimo termine del 30 aprile di ciascun anno, ragion per cui, laddove non siano intervenute modifiche, non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Si ricorda, infine, che l’obbligo in questione (e quindi l’esclusione delle operazioni dagli elenchi “clienti e fornitori”) ricade esclusivamente sugli operatori finanziari residenti in Italia, ovvero che ivi abbiano una stabile organizzazione.
/ Sandro CERATO
Al fine di comprendere meglio il contenuto del citato provvedimento direttoriale, è bene ricordare che, nell’ambito dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (elenchi “clienti e fornitori”), l’art. 7, comma 2, lett. o), del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di comunicazione di cui al predetto art. 21 del DL n. 78/2010 per le operazioni che presentano i seguenti requisiti (fermo restando che siano sopra la soglia minima anzidetta):
- l’acquirente o committente deve essere un soggetto non passivo ai fini IVA (privato, o soggetto che per la specifica operazione non agisce in qualità di soggetto passivo);
- il pagamento deve avvenire alternativamente con carta di credito, carta di debito o carta prepagata.
Successivamente all’emanazione del Decreto Sviluppo (maggio 2011), il Legislatore è intervenuto nuovamente, altrimenti il predetto esonero avrebbe di fatto portato all’assenza di qualsiasi monitoraggio delle operazioni sopra soglia effettuate con soggetti privati, operazioni che, è bene ricordare, costituiscono uno degli obiettivi degli elenchi “clienti e fornitori”, in quanto finalizzate alla successiva determinazione sintetica del reddito della persona fisica.
Con la manovra correttiva, infatti, e segnatamente con l’art. 23, comma 41, del DL n. 98/2011, è stato stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni (…) in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Obbligo per le operazioni rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011
Il citato provvedimento, come detto, è stato approvato in data 29 dicembre 2011, stabilendo l’obbligo di comunicazione, da parte dei predetti operatori finanziari, delle operazioni almeno pari alla soglia prevista (3.000 o 3.600 a seconda che sia stata emessa o meno la fattura), in relazione alle quali il pagamento sia avvenuto con carta di credito, di debito, o prepagata. I dati, precisa il punto 1.2, sono riferiti alle operazioni rilevate dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011) al 31 dicembre 2011, e il termine per la trasmissione di tali dati all’Anagrafe tributaria è stabilito al 30 aprile 2012. A regime, ossia a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2012, il provvedimento (§ 1.3) stabilisce il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.Oggetto della comunicazione entro il 30 aprile 2012, si legge nel provvedimento in questione (§ 2), per il predetto periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, da parte degli operatori finanziari, è “il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale”.
Eventuali modifiche alle predette informazioni, inoltre, devono essere comunicate entro il medesimo termine del 30 aprile di ciascun anno, ragion per cui, laddove non siano intervenute modifiche, non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Si ricorda, infine, che l’obbligo in questione (e quindi l’esclusione delle operazioni dagli elenchi “clienti e fornitori”) ricade esclusivamente sugli operatori finanziari residenti in Italia, ovvero che ivi abbiano una stabile organizzazione.
/ Sandro CERATO
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