IRAP
IRAP più leggera sul costo del lavoro
La quota deducibile dalle imposte sui redditi non sarà più determinata in misura forfetaria bensì analitica
L’art. 2 della bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri domenica 4 dicembre 2011 (c.d. manovra correttiva) apporta alcune modifiche alla deduzione dell’IRAP dall’imponibile IRPEF/IRES, attualmente disciplinata dall’art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
Si ricorda che la disposizione da ultimo richiamata riconosce la deduzione dalle imposte sui redditi del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta, a condizione che, nell’esercizio cui si riferiscono i versamenti, siano state sostenute spese per il personale e/o interessi passivi.
A seguito dell’intervento della manovra correttiva:
- la quota di IRAP deducibile non è più fissata forfetariamente, ma è determinata analiticamente in relazione alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- ai fini della fruizione della deduzione, diviene irrilevante l’eventuale sostenimento di interessi passivi.
Se il testo della manovra non subirà ulteriori ritocchi prima dell’approvazione definitiva, le nuove regole si applicheranno dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (e, quindi, dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Pertanto, fino al Modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo le “vecchie” modalità (sul punto, si veda “Deducibilità del 10% dell’IRAP in UNICO 2011” del 18 aprile 2011).
Da notare che l’art. 2 della manovra non interviene direttamente sul testo del citato art. 6 del DL 185/2008 (che disciplina l’attuale deduzione), ma contiene una nuova formulazione dell’agevolazione, applicabile – come detto – dal 2012.
Inoltre, è bene ribadire che, trattandosi di una deduzione dall’IRPEF/IRES, la base imponibile del tributo regionale non è stata modificata, con il risultato che, ai fini IRAP, il costo del personale dipendente e assimilato continua ad essere indeducibile, eccezion fatta per le deduzioni previste dall’art. 11 del DLgs. 446/97.
- le società di capitali, nonché gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (ivi inclusi i trust), compresi i soggetti esercenti attività bancaria e finanziaria e assicurativa;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati);
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Mutuando i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2009 n. 16 (§ 1), si ritiene che, anche nella nuova versione, il beneficio competa a tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari” dell’art. 5 del DLgs. 446/97, ivi inclusi:
- gli imprenditori agricoli (sempre che essi abbiano optato per la determinazione della base imponibile secondo le norme dell’art. 5 del DLgs. 446/97, oppure ricadano naturalmente nell’ambito applicativo di tale norma ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DLgs. 446/97);
- gli enti privati non commerciali (per l’attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente), nonché le società e gli enti non residenti (ex art. 3, comma 1, lett. e) del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni pubbliche (ex art. 3, comma 1, lett. e-bis) del DLgs. 446/97) per l’attività commerciale eventualmente esercitata e per la cui determinazione abbiano optato per le disposizioni dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97.
La circostanza che anche l’art. 2 della manovra correttiva richiami l’art. 99 del TUIR pare confermare che la deduzione continuerà ad avvenire secondo il principio di cassa “temperato”, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia Entrate 16/2009 (§ 1): in pratica, la base su cui commisurare la quota deducibile dovrebbe essere sempre costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d’imposta, fermo però restando che la somma corrisposta a titolo di acconto rileva “solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento”.
Infine, analogamente a quanto previsto dall’art. 6 del DL 185/2008, anche l’art. 2 della manovra correttiva stabilisce che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012 (2011 e precedenti, per i soggetti “solari”), con riferimento ai quali non siano ancora spirati i relativi termini decadenziali, sarà riconosciuto il rimborso della parte delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione della suddetta quota di IRAP, secondo modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Luca FORNERO
Si ricorda che la disposizione da ultimo richiamata riconosce la deduzione dalle imposte sui redditi del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta, a condizione che, nell’esercizio cui si riferiscono i versamenti, siano state sostenute spese per il personale e/o interessi passivi.
A seguito dell’intervento della manovra correttiva:
- la quota di IRAP deducibile non è più fissata forfetariamente, ma è determinata analiticamente in relazione alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- ai fini della fruizione della deduzione, diviene irrilevante l’eventuale sostenimento di interessi passivi.
Se il testo della manovra non subirà ulteriori ritocchi prima dell’approvazione definitiva, le nuove regole si applicheranno dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (e, quindi, dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Pertanto, fino al Modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo le “vecchie” modalità (sul punto, si veda “Deducibilità del 10% dell’IRAP in UNICO 2011” del 18 aprile 2011).
Da notare che l’art. 2 della manovra non interviene direttamente sul testo del citato art. 6 del DL 185/2008 (che disciplina l’attuale deduzione), ma contiene una nuova formulazione dell’agevolazione, applicabile – come detto – dal 2012.
Inoltre, è bene ribadire che, trattandosi di una deduzione dall’IRPEF/IRES, la base imponibile del tributo regionale non è stata modificata, con il risultato che, ai fini IRAP, il costo del personale dipendente e assimilato continua ad essere indeducibile, eccezion fatta per le deduzioni previste dall’art. 11 del DLgs. 446/97.
Confermati gli ulteriori aspetti del beneficio
Per quanto concerne gli altri aspetti della deduzione, essi dovrebbero essere confermati, a partire dai soggetti beneficiari, che continueranno ad essere:- le società di capitali, nonché gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (ivi inclusi i trust), compresi i soggetti esercenti attività bancaria e finanziaria e assicurativa;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati);
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Mutuando i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2009 n. 16 (§ 1), si ritiene che, anche nella nuova versione, il beneficio competa a tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari” dell’art. 5 del DLgs. 446/97, ivi inclusi:
- gli imprenditori agricoli (sempre che essi abbiano optato per la determinazione della base imponibile secondo le norme dell’art. 5 del DLgs. 446/97, oppure ricadano naturalmente nell’ambito applicativo di tale norma ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DLgs. 446/97);
- gli enti privati non commerciali (per l’attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente), nonché le società e gli enti non residenti (ex art. 3, comma 1, lett. e) del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni pubbliche (ex art. 3, comma 1, lett. e-bis) del DLgs. 446/97) per l’attività commerciale eventualmente esercitata e per la cui determinazione abbiano optato per le disposizioni dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97.
La circostanza che anche l’art. 2 della manovra correttiva richiami l’art. 99 del TUIR pare confermare che la deduzione continuerà ad avvenire secondo il principio di cassa “temperato”, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia Entrate 16/2009 (§ 1): in pratica, la base su cui commisurare la quota deducibile dovrebbe essere sempre costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d’imposta, fermo però restando che la somma corrisposta a titolo di acconto rileva “solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento”.
Infine, analogamente a quanto previsto dall’art. 6 del DL 185/2008, anche l’art. 2 della manovra correttiva stabilisce che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012 (2011 e precedenti, per i soggetti “solari”), con riferimento ai quali non siano ancora spirati i relativi termini decadenziali, sarà riconosciuto il rimborso della parte delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione della suddetta quota di IRAP, secondo modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Luca FORNERO
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