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martedì 6 dicembre 2011

Accertamento L’annullamento parziale dell’atto può «travolgere» l’acquiescenza

Accertamento

L’annullamento parziale dell’atto può «travolgere» l’acquiescenza

Non è condivisibile l’assunto dell’Agenzia delle Entrate: l’acquiescenza è un diritto del contribuente parametrato all’imposta richiesta
/ Lunedì 05 dicembre 2011
L’Agenzia delle Entrate, nella nota del 30 settembre 2011, ha specificato che il sistema degli accertamenti esecutivi non trova applicazione qualora l’Agenzia delle Entrate ridetermini in autotutela gli importi dovuti dal contribuente: o meglio, l’accertamento esecutivo è sempre, secondo questa visione, quello notificato originariamente al contribuente e non quello mediante il quale gli importi sono stati rideterminati.
Da ciò consegue che, ai fini del versamento, occorre sempre riferirsi al primo atto notificato.
In coerenza con quanto esposto, nella nota si specifica che l’atto rideterminante gli importi per effetto dell’autotutela parziale non deve contenere l’intimazione ad adempiere, “ma dovrà riportare, se ancora pendenti i termini per avvalersi della definizione ex art. 15 del DLgs. 218/97, le modalità di versamento con mod. F24 e le indicazioni sul termine ultimo per effettuare tale versamento”.
Gli Uffici sono inoltre esortati ad esaminare le domande di autotutela con celerità, in modo da poter notificare al contribuente l’atto di rideterminazione delle somme in tempo utile per consentire al contribuente di fruire dell’acquiescenza (nonostante ciò non sia stato specificato, la stessa conclusione può a questo punto essere adottata per la definizione agevolata delle sanzioni).
Secondo la visione ufficiale, i provvedimenti di autotutela parziale “benché a seguito del riesame determinino gli importi dovuti, non sono autonomamente impugnabili o definibili e per essi la norma non prevede un’autonoma procedura di riscossione”.
Il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, sotto certi aspetti, non può essere condiviso, in quanto comprime indebitamente i diritti del contribuente, specie in merito all’acquiescenza.
Come rilevato in un precedente intervento (si veda “Accertamento «ridotto», non viene meno l’acquiescenza” del 14 marzo 2011), la giurisprudenza ha specificato che, in questa ipotesi, da un lato, la riduzione delle sanzioni da acquiescenza deve essere computata con riferimento al secondo provvedimento notificato, dall’altro, ai fini del rispetto del termine, occorre sempre vagliare il suddetto atto e non quello notificato ab origine.
Giurisprudenza di diverso avviso
In altri termini, può anche essere condivisa (non dal punto di vista strettamente tecnico, ma dal lato operativo) l’affermazione secondo cui il termine per il versamento (e quindi, il termine per il ricorso) debba essere computato con riferimento al primo accertamento, specie perché occorre evitare eccezioni di inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini. Ciò che non può essere condiviso è la potenziale compressione del diritto di fruire dell’acquiescenza, posto che, accettando la tesi dell’Agenzia, i benefici derivanti dall’acquiescenza sarebbero subordinati alla capacità della singola Direzione provinciale in merito alla tempestività della notifica dell’atto di autotutela parziale.
Per questi motivi, il diritto di fruire dell’acquiescenza (con riferimento agli importi rideterminati) non può venire meno, con la conseguenza che questo dovrebbe essere riconosciuto nonostante l’atto di autotutela sia stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del primo accertamento.
Dal punto di vista operativo, il contribuente che, anche a processo instaurato (abbiamo infatti rilevato che il ricorso, a titolo cautelativo, deve essere sempre notificato entro il termine di 60 giorni), riceva un’autotutela parziale, può decidere se continuare nel processo contestando la pretesa residua o se fruire dell’acquiescenza versando la totalità delle imposte e le sanzioni ridotte.
Il punto, perciò, necessiterebbe di un ulteriore approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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