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venerdì 30 dicembre 2011

Dal 1° gennaio, vale il nuovo tasso legale al 2,5%

obbligazioni e contratti

Dal 1° gennaio, vale il nuovo tasso legale al 2,5%

L’aumento del tasso di interesse legale dall’1,5% al 2,5%, disposto con il DM 12 dicembre 2011, produce effetti ai fini fiscali e contributivi

/ Venerdì 30 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d’anno. Il DM 12 dicembre 2011 ha, infatti, elevato l’aliquota di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%. Il tasso, come si ricorderà, aveva già subìto un incremento dall’1% all’1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.
Il nuovo aumento al 2,5% produce effetti sul piano fiscale e contributivo.
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 132 del DLgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, in un periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.
Poiché il nuovo tasso del 2,5% vale dal prossimo 1° gennaio, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011, e quello del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino alla data di versamento compresa.
Per quanto riguarda, poi, l’adesione ad istituti deflativi del contenzioso con opzione per il versamento rateale degli importi dovuti, dovrebbe applicarsi il principio di “cristallizzazione” del tasso di interesse legale. Tale regola si desume dalla circ. n. 28/2011 dell’Agenzia delle Entrate, relativa all’accertamento con adesione. In quell’occasione, l’Agenzia aveva infatti specificato che il tasso di interesse legale da tenere in considerazione è quello dell’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione e rimane costante anche qualora il versamento rateale continui negli anni successivi. In sintesi, se il perfezionamento dell’atto di adesione risale al 2011, per le rate successive alla prima si applica comunque il tasso legale dell’1,5%, benché le rate scadano in anni successivi. Tale regola dovrebbe quindi valere anche per gli altri istituti deflativi del contenzioso.
Più in generale, per gli istituti deflativi del contenzioso con pagamento rateale, l’incremento al 2,5% produce, sulle rate successive alla prima, i seguenti effetti: nell’adesione agli inviti al contradditorio, gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo al versamento della prima rata; nell’adesione ai PVC, gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale; nell’accertamento con adesione, come si è visto, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione; nell’acquiescenza, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata; nella conciliazione giudiziale, gli interessi legali si calcolano dalla data dell’atto di conciliazione.
L’aumento al 2,5% del tasso legale non ha, invece, alcuna rilevanza per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni. La misura degli interessi, infatti, non è connessa al tasso legale e resta ferma al 3%.
Spetta a un DM adeguare i coefficienti dell’usufrutto e delle rendite
Sempre sul fronte fiscale, è demandato all’emanazione di un apposito DM l’adeguamento al nuovo tasso legale dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione). In particolare, si tratta dei coefficienti per la determinazione del valore delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie, e dei diritti di usufrutto a vita.
Infine, quanto agli interessi non computati per iscritto, la nuova aliquota del 2,5% impatta sul calcolo degli interessi relativi ai capitali dati a mutuo e sugli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
A livello contributivo, l’aumento del tasso d’interesse legale concernerà, inoltre, le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi (denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo del settore.
 / Rossella QUARANTA

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