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martedì 20 dicembre 2011

Immobili : Scomputo delle ritenute

Immobili

Scomputo delle ritenute per i fondi immobiliari

Il provv. dell’Agenzia prevede lo scomputo della ritenuta a titolo di imposta quando a fine anno si supera il 5% della quota di partecipazione al fondo

/ Sabato 17 dicembre 2011
L’art. 32 comma 3-bis del DL 78/2010 ha previsto che, fermo restando il regime fiscale in capo al fondo, i redditi conseguiti dai fondi immobiliari diversi da quelli partecipati esclusivamente da investitori istituzionali sono imputati per trasparenza ai partecipanti che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo.
La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione detenute dagli investitori.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo, si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’art. 2359 commi 1 e 2 c.c. anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5 comma 5 del TUIR.
Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5%, resta fermo il regime della ritenuta del 20% operata sui proventi di cui all’art. 7 del DL 351/2001.
È compito del partecipante attestare alla SGR la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute.
Secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative contenute nel Provv. Agenzia delle Entrate n. 180987, pubblicato ieri, qualora al termine del periodo d’imposta la percentuale risulti superiore al 5%, il partecipante scomputa in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi la ritenuta di cui all’art. 7 del DL 351/2001, applicata dalla SGR del fondo o dall’intermediario depositario.
Le disposizioni attuative precisano che i redditi derivanti dai fondi immobiliari sono determinati:
- per i partecipanti che non esercitano attività di impresa (per i quali si tratta di redditi di capitale), escludendo dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da valutazione. L’eventuale risultato negativo è irrilevante. Per tali soggetti, in caso di cessione della quota di partecipazione al fondo, il costo è aumentato dei redditi imputati per trasparenza;
- per i partecipanti che esercitano attività di impresa, escludendo dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da valutazione. Rilevano eventuali perdite attribuite dal fondo e, in caso di cessione della quota di partecipazione al fondo, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza.
Per i soggetti non residenti sempre la sostitutiva
Sui redditi di capitale corrisposti dal fondo a soggetti non residenti, invece, si applica in ogni caso una ritenuta a titolo d’imposta del 20% al momento della loro corresponsione, salvo che il soggetto risieda in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni: in tal caso, si rende applicabile l’eventuale minore aliquota prevista dall’art. 11 dalla Convenzione conforme al modello OCSE.
Qualora, invece, il soggetto non residente sia compreso nell’elencazione di cui al comma 3 dell’art. 7 del DL 351/2001, si rende applicabile il regime di non imponibilità ivi previsto, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta nel fondo immobiliare. In particolare, si tratta di:
- fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella cosiddetta white list;
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti di cui al primo punto, si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti nonché all’assimilabilità delle finalità di investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani. È comunque necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
Il provvedimento dell’Agenzia precisa, infine, che il regime di non imponibilità non spetta per le partecipazioni detenute dai predetti soggetti in via mediata.
 / Salvatore SANNA

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