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giovedì 22 dicembre 2011

Società di capitali tra avvocati - decreto legislativo 96/2011



Società di capitali tra avvocati: “Pericolose e inutili”- Intervista a Dario Donella, avvocato in Verona. 

 


“Pericolose ed anche inutili”. Per Dario Donella, avvocato in Verona e già presidente della Cassa di previdenza forense, la legge di stabilità che ha introdotto le società di capitali anche per lo svolgimento di attività professionale prevede “norme pessime”, con tante “anomalie”. Ma quel che più sollecita perplessità è la sostanziale inutilità di una forma societaria del genere per lo svolgimento di attività forense.
Domanda. Avvocato Donella, perché le spa per gli avvocati sono inutili?
Risposta. Basti pensare al regime della responsabilità. La limitazione della responsabilità, propria delle spa, è illusoria. Gli avvocati avranno sempre una responsabilità illimitata per gli eventuali danni cagionati al cliente, che per effetto del codice civile (articolo 1228) si estenderà alla società. In secondo luogo, uno studio legale per partire non ha bisogno di grandi investimenti.
Domanda. Potrebbe essere una buona opportunità per i giovani?
Risposta. Assolutamente no. Un giovane avvocato farebbe fatica ad entrare senza capitale. E’ ammissibile un socio d’opera in una società di capitali? Francamente non credo.
Domanda. La legge di stabilità ha abrogato anche le legge che disciplina le associazioni tra professionisti. Cosa accadrà a quelle già costituite?
Risposta. Si applicherà il codice civile, che però non ha disposizioni specifiche per le associazioni tra avvocati.
Domanda. L’avvocatura è sostanzialmente contraria alla società di capitali perché mina l’autonomia del professionista.
Risposta. E’ così. E’ ingannevole la indicazione di società tra professionisti se prevale il socio di capitale, che potrà essere una società commerciale. E poi le perplessità sono numerosissime.
Domanda. Per esempio?
Risposta. Al socio avvocato si applicherà il codice deontologico; e la cancellazione dell’albo è causa di esclusione. Cosa accade per i soci non professionisti? Nessuna regole è prevista e la esclusione non è disciplinata. La legge di stabilità non prevede nessuna eccezione alle regole del codice civile per le società di capitali formate da professionisti.
Domanda. In suo articolo ha segnalato l’esistenza di tante anomalie. Quali?
Risposta. Sull’attività degli amministratori della società, per esempio, vigila il giudice. Sugli avvocati, la competenza disciplinare spetta agli Ordini. Vi sarà una doppia competenza? e poi i problemi che porrà la redazione del bilancio e le conseguenze sul piano fiscale: è impensabile applicare alle società tra avvocati il principio di competenza. Sul piano previdenziale, al di là delle tante questioni aperte per quanto riguarda la cassa forense, il dubbio principale è la determinazione dell’imponibile del contributo integrativo. La questione mi parrebbe già risolta dall’articolo 11 della legge 506/80, secondo la quale il contributo integrativo si paga su una quota del volume d’affari proporzionale alla partecipazione societaria dei soci avvocati.
Domanda. Quali saranno le regole di gestione di una società di capitali formata da avvocati e non?
Risposta. Il punto è anche questo: il voto in assemblea sarà proporzionale ai conferimenti? Anche gli utili? La partecipazione potrà essere ceduta dietro compenso. Le norme sono laconiche.
Domanda. Come corrispondere, allora, all’esigenza di mettere a disposizioni modelli di organizzazione del lavoro professionale legale più articolati?
Risposta. Si può puntare a un rafforzamento delle società tra professionisti, prevista dal decreto legislativo 96/2011. E’ vero che finora queste non sono state appetibili, per problemi fiscali e previdenziali. Si può partire dalla risoluzione di questi ultimi. La stp garantisce una organizzazione del lavoro collettiva ma garantisce la conservazione dei principi di indipendenza e autonomia del’avvocato, ai quali non si può rinunciare. 
martedì, novembre 29, 2011

 

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