IMMOBILI
IMU senza benefici per i rurali
Dal 1° gennaio 2012, coltivatori diretti e imprenditori agricoli saranno alle prese con la nuova imposta
L’entrata in vigore dell’IMU (Imposta Municipale Unitaria), prevista per il 1° gennaio 2012, inciderà pesantemente anche sui coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Infatti, rispetto all’attuale carico dell’ICI, la disciplina del nuovo balzello (art. 13 del DL n. 201/2011) da un lato non ha previsto alcuna agevolazione per coloro che conducono direttamente i terreni agricoli, dall’altro ha aumentato l’aliquota di base (0,76% cioè 7,6 per mille) e il moltiplicatore (da 75 a 130 o 110) per la determinazione della base imponibile. Senza dimenticare la tassazione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole.
Procediamo con ordine. La disciplina dell’ICI (DLgs. n. 504/1992) prevede, al comma 7 dell’art. 5, che per i “terreni agricoli” la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’importo del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di tassazione, rivalutato del 25% (art. 3, comma 51, della L. n. 662/1992), il moltiplicatore 75. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale (IATP), ora imprenditori agricoli professionali (IAP), il successivo art. 9 prevede specifici benefici. Tali benefici sono rappresentati da una franchigia di 25.822,84 euro e, per la parte eccedente detto importo e fino a 129.114,22 euro, dalle seguenti riduzioni d’imposta:
- 70% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente 25.822,84 euro e fino a 61.974,83 euro;
- 50% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro;
- 25% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro.
Oltre l’importo di 129.114,22 euro, l’imposta è dovuta in misura integrale. L’importo della franchigia e quelli sui quali si applicano le riduzioni d’imposta vanno ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e devono essere rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni (possesso e conduzione) e alle quote di possesso. Ciò significa che la franchigia e le riduzioni d’imposta operano una sola volta sul cumulo dei valori imponibili e dell’imposta dovuta. Le agevolazioni in questione spettano esclusivamente e in misura integrale ai soggetti aventi diritto che possiedono i terreni agricoli e li conducono direttamente (cfr. N.M. 15 aprile 2005; Cass., sezione tributaria, sentenza n. 18085 dell’8 settembre 2004).
Ad esempio, se un terreno agricolo è posseduto (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) da due fratelli, di cui uno solo coltivatore diretto e conduttore del fondo, i benefici fiscali competono (in misura integrale) soltanto al coltivatore diretto. Si ricorda, infine, che in ogni caso la tassazione non riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (si veda l’elenco dei Comuni totalmente o parzialmente delimitati, contenuto nella C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993) e che il terreno inserito nello strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune rimane agricolo anche se posseduto in comproprietà con soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP (Cass., sezione tributaria, ordinanza n. 16636 del 29 luglio 2011).
Poiché l’IMU ha per presupposto il possesso di beni immobili di cui all’art. 2 del Decreto ICI, il nuovo tributo si applicherà anche sui terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi). Rispetto alla disciplina dell’ICI, rimane immutato il meccanismo di determinazione della base imponibile (reddito dominicale x 25% x 130 o 110 per i soli coltivatori diretti e gli IAP), mentre varia (e non di poco) il moltiplicatore e la misura della tassazione a causa sia di un’aliquota di base più elevata, sia di un’inesistente specifica disposizione di favore.
Infatti, né l’art. 13 del Decreto “Salva Italia” né gli artt. 8 e 9 del DLgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), richiamati dallo stesso art. 13, confermano l’applicabilità dell’art. 9 del Decreto ICI (franchigia e riduzioni d’imposta). L’unica agevolazione, che poi è una riaffermazione di una previsione dell’ICI, riguarda l’esenzione stabilita per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o collinari (art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2011).
Dalla lettura del comma 8 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 si può percepire concretamente che i tempi sono cambiati anche per gli operatori agricoli. La novella, infatti, sottopone a IMU i fabbricati rurali a uso strumentale di cui al vigente art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993 (convertito dalla L. n. 133/1994), con applicazione dell’aliquota (ridotta) dello 0,2% (2 per mille), riducibile a discrezione del Comune impositore competente allo 0,1% (1 per mille).
Non è strano ritrovare ancora la questione “fabbricati rurali”, ma l’abbandono di un sacrosanto principio, vergato ai fini dell’ICI, secondo cui il prelievo sui fabbricati era stato giustificato per il fatto che i soggetti passivi, con il godimento dei beni, si avvantaggiano con immediatezza dei servizi e delle attività dell’amministrazione comunale. In altre parole, i fabbricati urbani sono oggetto, senza alcun dubbio più dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli, di “particolari benefici dai servizi e dalle attività gestionali del Comune” (Corte Cost., ordinanza n. 394 del 28 novembre 2008 e sentenza n. 111 del 22 aprile 1997). I tempi sono davvero cambiati.
/ Antonio PICCOLO
Procediamo con ordine. La disciplina dell’ICI (DLgs. n. 504/1992) prevede, al comma 7 dell’art. 5, che per i “terreni agricoli” la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’importo del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di tassazione, rivalutato del 25% (art. 3, comma 51, della L. n. 662/1992), il moltiplicatore 75. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale (IATP), ora imprenditori agricoli professionali (IAP), il successivo art. 9 prevede specifici benefici. Tali benefici sono rappresentati da una franchigia di 25.822,84 euro e, per la parte eccedente detto importo e fino a 129.114,22 euro, dalle seguenti riduzioni d’imposta:
- 70% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente 25.822,84 euro e fino a 61.974,83 euro;
- 50% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro;
- 25% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro.
Oltre l’importo di 129.114,22 euro, l’imposta è dovuta in misura integrale. L’importo della franchigia e quelli sui quali si applicano le riduzioni d’imposta vanno ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e devono essere rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni (possesso e conduzione) e alle quote di possesso. Ciò significa che la franchigia e le riduzioni d’imposta operano una sola volta sul cumulo dei valori imponibili e dell’imposta dovuta. Le agevolazioni in questione spettano esclusivamente e in misura integrale ai soggetti aventi diritto che possiedono i terreni agricoli e li conducono direttamente (cfr. N.M. 15 aprile 2005; Cass., sezione tributaria, sentenza n. 18085 dell’8 settembre 2004).
Ad esempio, se un terreno agricolo è posseduto (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) da due fratelli, di cui uno solo coltivatore diretto e conduttore del fondo, i benefici fiscali competono (in misura integrale) soltanto al coltivatore diretto. Si ricorda, infine, che in ogni caso la tassazione non riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (si veda l’elenco dei Comuni totalmente o parzialmente delimitati, contenuto nella C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993) e che il terreno inserito nello strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune rimane agricolo anche se posseduto in comproprietà con soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP (Cass., sezione tributaria, ordinanza n. 16636 del 29 luglio 2011).
Poiché l’IMU ha per presupposto il possesso di beni immobili di cui all’art. 2 del Decreto ICI, il nuovo tributo si applicherà anche sui terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi). Rispetto alla disciplina dell’ICI, rimane immutato il meccanismo di determinazione della base imponibile (reddito dominicale x 25% x 130 o 110 per i soli coltivatori diretti e gli IAP), mentre varia (e non di poco) il moltiplicatore e la misura della tassazione a causa sia di un’aliquota di base più elevata, sia di un’inesistente specifica disposizione di favore.
Infatti, né l’art. 13 del Decreto “Salva Italia” né gli artt. 8 e 9 del DLgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), richiamati dallo stesso art. 13, confermano l’applicabilità dell’art. 9 del Decreto ICI (franchigia e riduzioni d’imposta). L’unica agevolazione, che poi è una riaffermazione di una previsione dell’ICI, riguarda l’esenzione stabilita per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o collinari (art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2011).
Dalla lettura del comma 8 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 si può percepire concretamente che i tempi sono cambiati anche per gli operatori agricoli. La novella, infatti, sottopone a IMU i fabbricati rurali a uso strumentale di cui al vigente art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993 (convertito dalla L. n. 133/1994), con applicazione dell’aliquota (ridotta) dello 0,2% (2 per mille), riducibile a discrezione del Comune impositore competente allo 0,1% (1 per mille).
Non è strano ritrovare ancora la questione “fabbricati rurali”, ma l’abbandono di un sacrosanto principio, vergato ai fini dell’ICI, secondo cui il prelievo sui fabbricati era stato giustificato per il fatto che i soggetti passivi, con il godimento dei beni, si avvantaggiano con immediatezza dei servizi e delle attività dell’amministrazione comunale. In altre parole, i fabbricati urbani sono oggetto, senza alcun dubbio più dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli, di “particolari benefici dai servizi e dalle attività gestionali del Comune” (Corte Cost., ordinanza n. 394 del 28 novembre 2008 e sentenza n. 111 del 22 aprile 1997). I tempi sono davvero cambiati.
/ Antonio PICCOLO
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