Ravvedimento: pronti i codici tributo per versare sanzione e interessi
Li ha istituiti ieri l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132
Con la risoluzione n. 132 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, mediante modello F24, le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997 in occasione della cosiddetta “dilazione degli avvisi bonari” (si veda “Il nuovo volto della dilazione degli avvisi bonari” del 27 dicembre 2011).
Si tratta della sanzione ridotta a seguito di ravvedimento, pari, tra l’altro, a:
- un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
- un ottavo del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la violazione o – nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica – entro un anno dall’errore o dall’omissione.
I nuovi codici tributo consentiranno, quindi, il versamento, con F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito di controlli automatizzati nonché della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatici, sono stati introdotti i codici tributo “8929” (sanzione) e “1980” (interessi). Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, connessi a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale, i codici tributo di riferimento sono “8931” (sanzione) e “1981” (interessi). I codici tributo “8932” e “1982” serviranno, rispettivamente, per versare sanzione e interessi relativi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili. Infine, la risoluzione in commento ha introdotto i codici tributo “8933” e “1983”, per versare sanzione e interessi connessi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali.
Ai fini della compilazione del modello F24, i codici tributo elencati sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”: occorre indicare l’anno di riferimento (formato “AAAA”) e il codice atto.
La risoluzione specifica che gli interessi da rateazione, ex art. 3-bis, comma 3, del DLgs. n. 462/1997, rimangono comunque dovuti.
FONTE: http://www.eutekne.it
Si tratta della sanzione ridotta a seguito di ravvedimento, pari, tra l’altro, a:
- un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
- un ottavo del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la violazione o – nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica – entro un anno dall’errore o dall’omissione.
Si tratta dei codici 8929, 1980, 8931, 1981, 8932, 1982, 8933 e 1983
Di recente, il Decreto “Salva Italia” è intervenuto sulla disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 3-bis, comma 4-bis, del DLgs. n. 462/1997), stabilendo che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza immediata della rateazione, purché il versamento avvenga entro i termini di scadenza della rata successiva. Ai sensi del nuovo comma 4-bis, inoltre, il pagamento tardivo entro i predetti termini di scadenza determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione e degli interessi legali, eccetto il caso in cui il contribuente si avvalga – sempre entro gli stessi termini – del ravvedimento.I nuovi codici tributo consentiranno, quindi, il versamento, con F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito di controlli automatizzati nonché della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatici, sono stati introdotti i codici tributo “8929” (sanzione) e “1980” (interessi). Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, connessi a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale, i codici tributo di riferimento sono “8931” (sanzione) e “1981” (interessi). I codici tributo “8932” e “1982” serviranno, rispettivamente, per versare sanzione e interessi relativi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili. Infine, la risoluzione in commento ha introdotto i codici tributo “8933” e “1983”, per versare sanzione e interessi connessi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali.
Ai fini della compilazione del modello F24, i codici tributo elencati sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”: occorre indicare l’anno di riferimento (formato “AAAA”) e il codice atto.
La risoluzione specifica che gli interessi da rateazione, ex art. 3-bis, comma 3, del DLgs. n. 462/1997, rimangono comunque dovuti.
FONTE: http://www.eutekne.it
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