L’obbligo scatta dopo 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
I soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare hanno tempo fino al 30 dicembre per predisporre e sottoscrivere il libro degli inventari. Lo stesso vale per la stampa su carta dei registri contabili.
In merito all’inventario, l’art. 2217 del codice civile stabilisce, infatti, che lo stesso deve essere predisposto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario deve, inoltre, essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai fini fiscali, la norma di riferimento è l’art. 15 comma 1 del DPR 600/73, secondo cui l’inventario deve essere redatto entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per individuare correttamente la scadenza dell’obbligo in questione, occorre considerare il dettato dell’art. 2963 comma 4 del codice civile, ai sensi del quale i termini calcolati a mesi, scadono nel giorno del mese di scadenza “corrispondente al giorno del mese iniziale”.
In relazione al periodo d’imposta 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, l’inventario deve, quindi, essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal 30 settembre 2011, cioè entro il prossimo 30 dicembre.
Il termine in esame coincide con quello previsto per la stampa dei libri contabili tenuti in forma cartacea, con l’impiego di strumenti meccanografici.
La norma di riferimento, in questo caso, è l’art. 7 comma 4-ter del DL 10 giugno 1994 n. 357 (conv. L. 8 agosto 1994 n. 489), così come modificato dall’art. 1 comma 161 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
In base a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, a tutti gli effetti di legge, in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini previsti – dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre 3 mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
A tal fine, è necessario, comunque, che i dati:
- anche in sede di controlli ed ispezioni, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
In pratica, per effetto dell’ultima modifica citata, la stampa dei registri tenuti con sistemi meccanografici non deve più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i successivi 3 mesi.
In relazione al periodo d’imposta 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, quindi, la stampa deve avvenire, anche qui, entro il 30 dicembre 2011.
Si ricorda, da ultimo, che, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001 n. 59, la disposizione in esame ha carattere generale e opera nei confronti di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, ecc.), non esclusi i registri multiaziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal DM 22 dicembre 1988.
/ Silvia LATORRACA
In merito all’inventario, l’art. 2217 del codice civile stabilisce, infatti, che lo stesso deve essere predisposto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario deve, inoltre, essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai fini fiscali, la norma di riferimento è l’art. 15 comma 1 del DPR 600/73, secondo cui l’inventario deve essere redatto entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per individuare correttamente la scadenza dell’obbligo in questione, occorre considerare il dettato dell’art. 2963 comma 4 del codice civile, ai sensi del quale i termini calcolati a mesi, scadono nel giorno del mese di scadenza “corrispondente al giorno del mese iniziale”.
In relazione al periodo d’imposta 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, l’inventario deve, quindi, essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal 30 settembre 2011, cioè entro il prossimo 30 dicembre.
Il termine in esame coincide con quello previsto per la stampa dei libri contabili tenuti in forma cartacea, con l’impiego di strumenti meccanografici.
La norma di riferimento, in questo caso, è l’art. 7 comma 4-ter del DL 10 giugno 1994 n. 357 (conv. L. 8 agosto 1994 n. 489), così come modificato dall’art. 1 comma 161 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
In base a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, a tutti gli effetti di legge, in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini previsti – dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre 3 mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
A tal fine, è necessario, comunque, che i dati:
- anche in sede di controlli ed ispezioni, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
La disposizione semplifica i procedimenti amministrativi
La disposizione è stata introdotta per semplificare i procedimenti amministrativi in relazione all’adozione di sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità ed è stata più volte modificata (dapprima con la L. 342/2000, in vigore dal 10 dicembre 2000, e successivamente con la L. 244/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) estendendo il periodo di tempo a disposizione del contribuente per la stampa delle scritture contabili.In pratica, per effetto dell’ultima modifica citata, la stampa dei registri tenuti con sistemi meccanografici non deve più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i successivi 3 mesi.
In relazione al periodo d’imposta 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, quindi, la stampa deve avvenire, anche qui, entro il 30 dicembre 2011.
Si ricorda, da ultimo, che, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001 n. 59, la disposizione in esame ha carattere generale e opera nei confronti di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, ecc.), non esclusi i registri multiaziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal DM 22 dicembre 1988.
/ Silvia LATORRACA
Nessun commento:
Posta un commento