Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 6 dicembre 2011

accertamento La «compiuta giacenza» non invalida l’invito a comparire

accertamento

La «compiuta giacenza» non invalida l’invito a comparire

Per la Regionale di Firenze, l’invito per attivare l’accertamento con adesione è notificato anche in caso di compiuta giacenza della raccomandata

/ Lunedì 05 dicembre 2011
L’invito a comparire spedito dall’Ufficio ai fini dell’attivazione della procedura di accertamento con adesione è validamente notificato al contribuente anche in caso di compiuta giacenza della raccomandata spedita. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Firenze, con la sentenza n. 69 del 17 ottobre 2011.
L’Agenzia delle Entrate, intendendo accertare la posizione fiscale di un contribuente sulla base dell’applicazione degli studi di settore, lo aveva preventivamente invitato a comparire in ufficio, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis, della L. 146/1998, al fine di attivare la procedura di accertamento con adesione ex art. 5 del DLgs. 218/1997. La notifica a mezzo del servizio postale, però, si risolveva nel “ritorno” del predetto invito per compiuta giacenza. Il contribuente, quindi, non si presentava al contraddittorio e l’Ufficio notificava, così, il relativo atto impositivo.
Oggetto della controversia tra Fisco e contribuente è stata la notifica dell’invito a comparire, giacché il soggetto accertato sosteneva che tale invito è un atto amministrativo giuridicamente rilevante perché dalla sua comunicazione decorrono termini di decadenza; pertanto, esso sarebbe soggetto alle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per la notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario. Secondo il contribuente, la notifica non era andata a buon fine, essendo l’invito tornato all’Ufficio per compiuta giacenza. Poiché l’Amministrazione finanziaria non si era attenuta alle procedure di cui al citato art. 140 (deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e invio a quest’ultimo di una raccomandata con avviso di ricevimento con cui si informa della procedura eseguita), ne sarebbe derivata la nullità della notifica dell’invito, che avrebbe travolto ogni e qualsiasi atto discendente.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, in effetti, la norma non impone un obbligo di notifica dell’invito a comparire, essendo sufficiente l’invio di una raccomandata, così come era stata fatto nel caso di specie. La compiuta giacenza della stessa non poteva ripercuotersi sull’operato dell’Ufficio, che doveva ritenersi corretto alla stregua delle citate disposizioni normative.
La compiuta giacenza non è ipotesi di mancato ricevimento
I giudici regionali hanno stabilito che il mancato ricevimento dell’invito a comparire da parte del contribuente produce effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, non permettendogli di avvalersi della procedura di accertamento con adesione, ma la compiuta giacenza della raccomandata recante l’invito a comparire non può costituire un’ipotesi di mancato ricevimento dell’invito stesso. Anzi, secondo il collegio, la compiuta giacenza è una situazione rilevante ai fini processuali ed in grado di produrre effetti giuridici nella sfera del contribuente.
La C.T. Reg., dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 sulla illegittimità del predetto art. 140, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, ha ripreso l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base alla quale, ai fini della validità della notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è necessario che il notificante comprovi l’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell’effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma o il perfezionamento della compiuta giacenza (cfr. Cass. n. 7809/2010 e n. 4748/2011).
Secondo i giudici di merito, alla luce del principio sopra illustrato, la notifica effettuata dall’Ufficio doveva, quindi, ritenersi pienamente valida per effetto della compiuta giacenza, atteso che tale situazione “non può avere supplenza del mancato ricevimento, ma deve, al contrario, considerarsi circostanza in positivo ai fini della regolare notifica”.
 / Alessandro BORGOGLIO

Nessun commento:

Posta un commento