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mercoledì 28 dicembre 2011

Deducibilità piena per gli omaggi con valore unitario inferiore a 50 euro


Deducibilità piena per gli omaggi con valore unitario inferiore a 50 euro

Ai fini del calcolo, occorre considerare che l’IVA è indetraibile per omaggi di valore unitario superiore a 25,82 euro

/ Sabato 24 dicembre 2011
La concessione di omaggi da parte delle imprese, nonostante la situazione di crisi economica, rappresenta un fatto comunque usuale in occasione delle festività natalizie. Fermo restando che la disciplina degli omaggi non ha subìto modifiche rispetto allo scorso anno, il presente intervento intende riepilogare i tratti salienti della stessa ai fini delle imposte sui redditi e IVA, rinviando per approfondimenti al numero di Schede di Aggiornamento di dicembre (“Disciplina degli omaggi nel reddito d’impresa e nell’IRAP”, “Disciplina degli omaggi nel reddito di lavoro autonomo” e “Disciplina degli omaggi ai fini IVA”).
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro; diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008 (1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,1% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro).
Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono; occorre inoltre fare riferimento al costo d’acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (IVA indetraibile, costi di trasporto e così via).
Come si vedrà meglio in seguito, ai fini del calcolo occorre considerare che per gli omaggi di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, l’IVA è indetraibile per i beni di valore unitario superiore a 25,82 euro.
In relazione agli omaggi ai dipendenti (e ai soggetti ad essi assimilati), si osserva che, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR (salvo nel caso in cui sia applicabile la disposizione relativa ai fringe benefits di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR).
Per i contribuenti che determinano il reddito secondo il regime dei minimi, la circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (§ 9) ha precisato che le spese per omaggi possono essere dedotte integralmente soltanto se di valore pari o inferiore a 50 euro (in base al principio di cassa proprio del regime in esame), a condizione che l’inerenza all’attività d’impresa sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. Per gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro, invece, si applica il trattamento previsto per le altre spese di rappresentanza e, quindi, sempre secondo la suddetta circ. 34/2009, la deducibilità sulla base delle regole proprie del DM 19 novembre 2008.
Ai fini IVA rileva l’“origine” del bene
In ordine al trattamento ai fini IVA degli oneri sostenuti in relazione ai beni concessi in omaggio, tanto il regime applicabile “a monte” (detrazione), quanto quello applicabile “a valle” (cessione gratuita), dipendono, in buona sostanza, dal fatto che il bene ceduto sia riconducibile o meno all’attività propria dell’impresa.
Secondo la prassi amministrativa, “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza“ (cfr. CM 16 luglio 1998 n. 188/E). Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72. Sotto il profilo della “cessione”, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72, la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo (o valore) unitario dei beni (inferiore, pari o superiore a 25,82 euro).
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono invece sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. L’art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72, tuttavia, prevede la detraibilità dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euroPertanto, l’indetraibilità oggettiva per le spese di rappresentanza risulta derogata per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
 / Pamela ALBERTI

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