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Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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martedì 20 dicembre 2011


Attestazione del professionista «controllabile» nei piani di risanamento

La valutazione potrebbe essere condotta con un approccio che esprima un valore di sintesi comparabile con grandezze limite rilevabili sul mercato

/ Martedì 20 dicembre 2011
L’art. 67, terzo comma, lett. d) L. fall. prevede la “protezione” da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse se posti in essere in esecuzione di un piano idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
La dottrina e la giurisprudenza richiedono che le attestazioni rese dal professionista nei piani attestati (ma, anche, nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione) si basino su un percorso logico-argomentativo controllabile.
Ciò posto, come può l’attestatore pervenire al convincimento dell’idoneità del piano al raggiungimento, in via prognostica, del riequilibrio finanziario dell’impresa?
Nella prassi professionale, si tende a trovare una risposta alla domanda attraverso l’analisi congiunta, al termine dell’orizzonte temporale del piano, del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto e di quello tra la posizione finanziaria netta (PFN) e l’EBITDA.
A ben vedere, non è però un percorso che permette di pervenire a risultati agevolmente controllabili, in quanto, a una stessa grandezza del rapporto di indebitamento, può corrispondere una situazione di solidità finanziaria così come un disequilibrio finanziario a seconda che oggetto di esame sia, o meno, una realtà generatrice di rilevanti flussi di cassa. Né l’EBITDA puó essere riconosciuto indicativo dell’esistenza di flussi di cassa liberi a effettivo sostegno del debito, in quanto non tiene conto né del carico impositivo, né dell’entità degli investimenti di mantenimento.
D’altronde, che non esistano grandezze limite standard indicative dell’equilibrio finanziario è confermato dall’approccio assunto dal legislatore nell’art. 2467 c.c. in materia di postergazione dei finanziamenti soci: il regime della postergazione presuppone, infatti, il disequilibrio finanziario, ma il legislatore, pur richiamando, a tal fine, l’indice di indebitamento, si è avvedutamente astenuto dall’indicare una grandezza limite (quando avrebbe potuto mutuare l’approccio già assunto per l’emissione dei prestiti obbligazionari nell’art. 2412 c.c.).
La valutazione del professionista in merito al raggiungimento, in via prognostica, del riequilibrio finanziario, potrebbe, allora, essere condotta tramite un approccio, che, ad avviso dello scrivente, presenta il requisito della controllabilità, volto ad esprimere un valore di sintesi che sia direttamente comparabile con grandezze limite agevolmente rilevabili sul mercato e, segnatamente:
- in primo luogo, esclusione della presenza, al termine dell’orizzonte temporale del piano, di indicatori ostativi al merito di credito (identificabili in livelli dell’indicatore del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto e di quello del rapporto PFN/EBITDA talmente anomali da precludere, ictu oculi, il mantenimento delle linee di credito);
- successivamente, assunzione, al termine dell’orizzonte temporale del piano, dei flussi finanziari liberi (al netto degli investimenti di mantenimento) – che residuano dopo il pagamento degli oneri finanziari sul debito autoliquidante e delle imposte sul reddito – destinabili al sostenimento del debito non autoliquidante. Occorre, però, un’accortezza: posto che ogni variazione di Capitale Circolante Netto (CCN) incide sui flussi di cassa (generandone un assorbimento, in caso di crescita dei volumi, e un rilascio, nel caso di calo dei volumi medesimi), il sostegno del debito dovrebbe essere misurato in una situazione astratta di neutralità dei volumi e di crescita nulla del valore della produzione (cosiddetto steady state), che consente di evitare di alterare il dato a regime con grandezze volatili (quali sono le variazioni di CCN) e di mantenere l’indebitamento finanziario autoliquidante unicamente attraverso il pagamento dei relativi interessi;
- sulla base dei flussi di cassa a regime, adottando in via figurata un processo “amortizing”, determinazione del numero degli anni occorrenti per il rimborso del debito finanziario non autoliquidante da confrontare con il numero massimo degli anni che viene accettato dal sistema bancario.
La valutazione andrebbe estesa agli scenari di sensitività individuati
Sarà poi opportuno che, tenuto che conto che ogni valutazione temporalmente remota è maggiormente soggetta a fattori di rischio, la valutazione del professionista, con riferimento alla stima dei flussi di cassa liberi, sia estesa agli scenari di sensitività dallo stesso individuati nell’orizzonte temporale del piano.
 / Riccardo RANALLI

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