IVA
Acquisto all’asta, regolarizzazione dal versamento del prezzo
Anche per le vendite all’incanto, la decorrenza del termine è fissata dalla norma e resta di 4 mesi più 30 giorni dal pagamento del corrispettivo
Nel caso di acquisto di un immobile all’asta, se l’esecutato non emette fattura nei termini previsti, l’aggiudicatario deve regolarizzare l’operazione entro trenta giorni dal decorso di quattro mesi dalla data dell’operazione, che, nel caso de quo, coincide con quella di versamento del prezzo d’aggiudicazione. È quanto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20587 del 7 ottobre scorso.
Una srl si era aggiudicata all’asta un immobile e, non avendo ricevuto la relativa fattura da parte dell’esecutato, aveva regolarizzato l’operazione emettendo autofattura. L’art. 6, comma 8, del DLgs. 471/1997 stabilisce, infatti, che il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi senza fattura è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione entro quattro mesi dalla data della sua effettuazione, presentando all’ufficio competente, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni.
La contribuente, in ottemperanza alla disposizione, aveva presentato all’Ufficio competente la relativa autofattura in duplice esemplare, di cui uno le era stato restituito, con l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione e versamento dell’imposta, come previsto dal successivo comma 9 del sopra riportato art. 6 del DLgs. 471/1997. Dopo qualche tempo, tuttavia, la srl riceveva dal Fisco un atto di contestazione per la mancata regolarizzazione nei termini previsti: secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la contribuente aveva regolarizzato l’acquisto senza fattura oltre il termine previsto di quattro mesi più ulteriori trenta giorni dalla data dell’operazione.
La società impugnava l’atto impositivo ed i giudici di merito si pronunciavano a suo favore, atteso che l’Ufficio non avrebbe tenuto conto del fatto che i quattro mesi non potevano decorrere del giorno di versamento del prezzo, ma da quando l’esecutato aveva avuto conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, ovvero dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile (che, nel caso di specie, era successiva di circa 2 mesi a quella di versamento del prezzo di aggiudicazione). Inoltre, secondo la C.T. Reg., il bando di vendita all’asta non conteneva alcuna indicazione circa l’IVA dovuta; soltanto nel decreto di trasferimento veniva citato l’onere a carico dell’aggiudicatario di emettere autofattura nei termini di legge, nell’ipotesi in cui l’esecutato non avesse provveduto alla regolare fatturazione.
Gli Ermellini hanno richiamato, innanzitutto, la loro giurisprudenza pregressa, in base alla quale l’inosservanza dell’obbligo, posto a carico del cessionario o del committente, di regolarizzare l’operazione imponibile, effettuata dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo – avente il duplice scopo di individuare l’autore della violazione dell’obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell’imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa – e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore (Cass. 10809/2002 e 5868/2001).
La decorrenza del termine per regolarizzare l’operazione, a cui è tenuto in via autonoma il cessionario, non può essere legata a vicende o adempimenti del cedente che rendano “mobile” tale termine, ma è fissata dalla norma stessa: i Giudici di piazza Cavour hanno osservato, infatti, che la disposizione de qua consente di regolarizzare l’acquisto entro quattro mesi, più ulteriori trenta giorni, dalla data di effettuazione dell’operazione; ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), del DPR 633/1972, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo.
Pertanto – hanno stabilito i Supremi Giudici – nel caso di vendita all’incanto, in sede di esecuzione immobiliare, il pagamento del corrispettivo non può che identificarsi con il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. La srl, quindi, per non incorrere nella sanzione irrogata, avrebbe dovuto effettuare la regolarizzazione dell’operazione entro i successivi trenta giorni dal decorso di quattro mesi dalla data di versamento del prezzo di aggiudicazione. Avendo, invece, erroneamente conteggiato tale termine a decorrere dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile, posteriore di circa due mesi al pagamento del prezzo, aveva così regolarizzato tardivamente l’operazione.
/ Alessandro BORGOGLIO
Una srl si era aggiudicata all’asta un immobile e, non avendo ricevuto la relativa fattura da parte dell’esecutato, aveva regolarizzato l’operazione emettendo autofattura. L’art. 6, comma 8, del DLgs. 471/1997 stabilisce, infatti, che il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi senza fattura è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione entro quattro mesi dalla data della sua effettuazione, presentando all’ufficio competente, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni.
La contribuente, in ottemperanza alla disposizione, aveva presentato all’Ufficio competente la relativa autofattura in duplice esemplare, di cui uno le era stato restituito, con l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione e versamento dell’imposta, come previsto dal successivo comma 9 del sopra riportato art. 6 del DLgs. 471/1997. Dopo qualche tempo, tuttavia, la srl riceveva dal Fisco un atto di contestazione per la mancata regolarizzazione nei termini previsti: secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la contribuente aveva regolarizzato l’acquisto senza fattura oltre il termine previsto di quattro mesi più ulteriori trenta giorni dalla data dell’operazione.
La società impugnava l’atto impositivo ed i giudici di merito si pronunciavano a suo favore, atteso che l’Ufficio non avrebbe tenuto conto del fatto che i quattro mesi non potevano decorrere del giorno di versamento del prezzo, ma da quando l’esecutato aveva avuto conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, ovvero dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile (che, nel caso di specie, era successiva di circa 2 mesi a quella di versamento del prezzo di aggiudicazione). Inoltre, secondo la C.T. Reg., il bando di vendita all’asta non conteneva alcuna indicazione circa l’IVA dovuta; soltanto nel decreto di trasferimento veniva citato l’onere a carico dell’aggiudicatario di emettere autofattura nei termini di legge, nell’ipotesi in cui l’esecutato non avesse provveduto alla regolare fatturazione.
Gli Ermellini hanno richiamato, innanzitutto, la loro giurisprudenza pregressa, in base alla quale l’inosservanza dell’obbligo, posto a carico del cessionario o del committente, di regolarizzare l’operazione imponibile, effettuata dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo – avente il duplice scopo di individuare l’autore della violazione dell’obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell’imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa – e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore (Cass. 10809/2002 e 5868/2001).
La decorrenza del termine per regolarizzare l’operazione, a cui è tenuto in via autonoma il cessionario, non può essere legata a vicende o adempimenti del cedente che rendano “mobile” tale termine, ma è fissata dalla norma stessa: i Giudici di piazza Cavour hanno osservato, infatti, che la disposizione de qua consente di regolarizzare l’acquisto entro quattro mesi, più ulteriori trenta giorni, dalla data di effettuazione dell’operazione; ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), del DPR 633/1972, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo.
Pertanto – hanno stabilito i Supremi Giudici – nel caso di vendita all’incanto, in sede di esecuzione immobiliare, il pagamento del corrispettivo non può che identificarsi con il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. La srl, quindi, per non incorrere nella sanzione irrogata, avrebbe dovuto effettuare la regolarizzazione dell’operazione entro i successivi trenta giorni dal decorso di quattro mesi dalla data di versamento del prezzo di aggiudicazione. Avendo, invece, erroneamente conteggiato tale termine a decorrere dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile, posteriore di circa due mesi al pagamento del prezzo, aveva così regolarizzato tardivamente l’operazione.
/ Alessandro BORGOGLIO
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