VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2011
I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l'acconto per l’anno 2011 entro il prossimo 27 dicembre 2011.
L’acconto - che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
codice 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mesilmente;
codice 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente;
Casi di esonero
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:
CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA
4 soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno;
4 soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
4 soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
4 soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito;
4 soggetti che applicano il regime di cui all’art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);
4 soggetti nel regime dei “minimi” di cui all’art.1, co. da 96 a 117, della Legge n.244/07;
4 soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a € 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di € 103,29;
4 soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
Metodi di determinazione dell’acconto
Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
I metodi per determinare l’acconto Iva
storico
88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
analitico
liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
previsionale
88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.
METODO STORICO
Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente:
4 al mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili;
4 al saldo dell’anno 2010 per i contribuenti trimestrali;
4 al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2010), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).
In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2010.
Variazioni di regime
Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2011, rispetto a quella adottata nel 2010, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:
Ü contribuente mensile nel 2010 che è passato trimestrale nel 2011: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2010, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2010;
Ü contribuente trimestrale nel 2010 che è passato mensile nel 2011: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2010; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2011 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
METODO ANALITICO
Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:
4 le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2011, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
4
Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.
L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.
METODO PREVISIONALE
Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.
Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.
L’acconto in alcune situazioni straordinarie o particolari
In alcuni casi, il versamento dell’acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:
nel caso di contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
nel caso di liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:
Ø in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
Ø nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
nel caso di operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.
La rilevanza penale degli omessi versamenti
Il termine per il versamento dell’acconto Iva, poi, rappresenta una data “spartiacque” ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti.
La data del 27 dicembre 2011 contraddistingue il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente (in questo caso del periodo di imposta 2010), se l’importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.
L’articolo 10-bis del D.Lgs. n.74/00 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (€ 50.000), “anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene “entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”, come letteralmente previsto dalla norma in esame.
In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se – alla data del 27 dicembre 2011 – non risulta versato un ammontare di Iva relativa all’anno 2010 superiore all’importo limite di € 50.000.
da Euroconference: circolare mensile per l'impresa 12/11 www.euroconference.it
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