Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 28 dicembre 2011

imposte sostitutive Nuovi minimi più duraturi per gli under 35

imposte sostitutive

Nuovi minimi più duraturi per gli under 35

Il recente provvedimento direttoriale definisce con chiarezza i requisiti per accedere al regime dei minimi dal 2012 e la sua durata
/
/ Martedì 27 dicembre 2011
L’emanazione del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 (prot. 185820/2011  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b ) ha definito con esattezza il perimetro dei soggetti che potranno “entrare” nel regime dei minimi dal 2012, dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del DL 98/2011, nonché il periodo di permanenza massima nel regime stesso. Focalizzando l’attenzione, in questo intervento, sui soggetti già in attività al 31 dicembre 2011, il Provvedimento direttoriale citato conferma che l’ingresso nel regime dei “nuovi” minimi è riservato a coloro che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007, e che presentino nel contempo sia i requisiti previsti dall’art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (“vecchi” minimi), sia quelli “aggiunti” dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011. Ciò sta a significare che il regime dei minimi, dal 2012, non è riservato solamente a coloro che erano già “vecchi” minimi fino al 2011, bensì a tutti coloro che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, presentino tutti i requisiti previsti alla data del 31 dicembre 2011.
Il Provvedimento direttoriale (§ 2.2) contiene un’importante precisazione, allorché, riferendosi al requisito di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 27, secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, dispone che tale preclusione “non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”. Tale precisazione, oltre ad essere condivisibile, risolve diverse situazioni riferite a lavoratori dipendenti che, a causa della crisi, hanno perso il posto di lavoro, ma che hanno continuato a svolgere la stessa attività aprendosi (forzatamente) una partita IVA.
Altra importante precisazione attiene a coloro che hanno intrapreso una nuova attività in data successiva al 31 dicembre 2007, avvalendosi del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, i quali “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età” (si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2009 all’età di 38 anni, fruendo del regime delle nuove iniziative produttive per il triennio 2009-2011, che può accedere al regime dei nuovi minimi per gli anni 2012 e 2013).
Relativamente alla durata del regime, il Provvedimento direttoriale fuga alcuni dubbi emersi nei mesi precedenti, precisando che:
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.
Dopo la fuoriuscita, il rientro non è possibile
Di particolare rilevanza è la precisazione contenuta nel Provvedimento in commento (§ 3.3), secondo cui “coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti”. In buona sostanza, una volta entrati nel regime dei minimi, il contribuente può restarci al massimo cinque anni consecutivi (o anche più se under 35) e l’eventuale uscita per qualsivoglia motivo ne impedisce il rientro, anche se nell’ambito del quinquennio si mantengano o si torni in possesso di tutti i requisiti. È probabile che l’Agenzia voglia impedire lo “spezzatino” da parte del contribuente che, per motivi di convenienza, intenda avvalersi del regime in questione valutando di volta in volta il comportamento da tenere, entrando e uscendo dal regime di anno in anno.
Infine, relativamente a coloro che “escono”, in quanto non presentano i requisiti per poter accedere al nuovo regime dal 2012, si conferma il naturale passaggio al regime supersemplificato di cui al comma 3 dell’art. 27, non solo per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008, ma anche per i soggetti che hanno iniziato successivamente al 31 dicembre 2007 e che non presentano i requisiti “aggiunti” di cui al comma 2 dell’art. 27 (fermi restando quelli dei “vecchi” minimi).
  Sandro CERATO

Nessun commento:

Posta un commento