accertamento
Indagini bancarie non «automatiche» per l’Agenzia
I dati sulle movimentazioni finanziarie, da inviare all’Anagrafe tributaria, non possono essere usati per accertamenti senza preventiva autorizzazione
L’art. 11, commi 2, 3 e 4 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”) ha modificato parzialmente le procedure in tema di indagini bancarie, disponendo: “A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali”.Di conseguenza, a partire dall’anno prossimo, tutti gli operatori finanziari dovranno comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:
- le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di natura finanziaria effettuati dai contribuenti per conto proprio ovvero per conto o per nome di terzi;
- ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali;
- infine, l’importo delle operazioni finanziarie sopra esposte.
Quest’ultima è la novità di maggior rilievo perché, sino ad oggi, gli operatori finanziari erano tenuti soltanto a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intratteneva con loro qualsiasi rapporto di natura finanziaria.
Questa massa di comunicazioni, però, indirizzata all’Anagrafe tributaria, non può essere indiscriminatamente utilizzata dall’Agenzia delle Entrate, che deve sempre richiedere le preventive autorizzazioni. Infatti, l’art. 11, comma 4 del DL n. 201/2011 prevede testualmente che: “Oltre che ai fini previsti dall’art. 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo”.
Il chiaro e tassativo riferimento all’art. 7, comma 11 del DPR n. 605/73 comporta che:
- le comunicazioni all’Anagrafe tributaria sopra citate sono utilizzate soltanto ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’art. 32, comma 1, n. 7 del DPR n. 600/73 e successive modificazioni e all’art. 51, comma 2, n. 7 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni, disposizioni queste che prevedono tassativamente la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa ovvero, per il corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale;
- fuori dalle succitate ipotesi, le relative comunicazioni possono essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a successivo controllo fiscale.
Comunicazioni all’Anagrafe come input per richiedere i dati
In sostanza, salvo l’ultimo utilizzo appena esposto, l’Agenzia delle Entrate non può automaticamente utilizzare i dati contabili per motivare gli eventuali accertamenti fiscali, ma, per fare ciò, peraltro con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei contribuenti, può utilizzare i dati contabili, comunicati all’Anagrafe tributaria, solo come input per richiedere, previe le necessarie autorizzazioni, agli operatori finanziari i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi./ Maurizio VILLANI
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