LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
L’esercizio in forma collettiva della professione di avvocato può avvenire, in Italia, secondo la normativa vigente, o nella forma dell'associazione professionale prevista dalla legge 1815/1939 oppure nella forma della società tra professionisti (STP) prevista dal D.lvo 96/2001.
Per quanto concerne la STP, essa è configurata nella norma come società in nome collettivo con alcune peculiarità, quali la non assoggettabilità a fallimento, l'iscrizione in una sezione speciale dell'Albo degli avvocati, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme legislative, professionale e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato esercitata individualmente.
In realtà la STP non ha avuto alcuna diffusione, da 2001 ad oggi, tra gli avvocati; basti pensare che nel 2007 presso l'ordine di Roma erano iscritte soltanto 10 STP. La ragione della scarsa diffusione e utilizzo di tale strumento va ravvisata nella normativa fiscale applicabile, particolarmente sfavorevole, nonché nella sua inadeguatezza a rispondere all'esigenza di organizzazione dei grandi studi legali.
Proprio la necessità di tenere in considerazione le situazioni concrete degli studi legali, in relazione alle loro dimensioni, alla loro distribuzione e alla loro attuale struttura, ha indotto a ritenere più opportuno il ricorso a una molteplicità di modelli di esercizio collettivo della professione. È infatti evidente che per gli studi di più ridotte dimensioni possono essere utilizzati i modelli dell'associazione professionale e delle STP, mentre per gli studi di dimensioni più consistenti è consigliabile l'utilizzo di una struttura come quella delle società di capitali e quella delle SRL in particolare.
Quando si parla di società tra avvocati in forma di società di capitali alcuni avvertono il timore che dietro tale modello societario si nasconda il pericolo di attrarre la prestazione professionale nell'ambito dell'attività di impresa, soprattutto alla luce della normativa comunitaria che ha in alcuni casi assimilato il professionista intellettuale all'imprenditore.
Occorre a tal proposito svolgere due considerazioni: in primis la normativa europea configura come impresa ogni esercizio di attività economica in senso lato, ricomprendente pure l'attività professionale; si tratta evidentemente di un concetto molto diverso rispetto al concetto di impresa secondo l'ordinamento italiano. In secondo luogo la qualifica, a livello di normativa comunitaria, dell'avvocato come esercente attività economica o attività d'impresa in realtà è qualifica limitata al solo settore della concorrenza.
Nel nostro ordinamento interno, per non cadere in facili equivoci quando si parla di società di capitali tra avvocati è necessario tenere presente che vi sono due aspetti ben distinti dell'attività di avvocato: la prestazione personale (o intellettuale), da un lato, e l'organizzazione di mezzi (ossia l'azienda Studio), dall'altro.
Fermo restando il nucleo essenziale, qualificante ed intangibile della personalità della prestazione intellettuale, l'organizzazione dei mezzi attraverso cui la prestazione viene erogata ben può essere ricondotta ad una pluralità di modelli societari, tra i quali anche la società di capitali. E questo in quanto dalla forma societaria prescelta non discende la modifica della natura della prestazione intellettuale; mentre certamente ne discende l'applicazione di una serie di regole formali relative al funzionamento, alla gestione, i rapporti tra i soci, proprie delle società e delle aziende.
Si ritiene quindi ammissibile la forma della società di capitali tra avvocati e tra avvocati ed altri professionisti purchè sia escluso il socio di puro capitale e purchè la società e i soci siano soggetti al controllo deontologico da parte degli Ordini.
I detrattori della società professionale di capitali tra avvocati sostengono che tale forma societaria comporterebbe una sottrazione di introiti alla Cassa Forense.
Sul punto è assolutamente pacifica la necessità, in un'ottica de iure condendo, di modulare attentamente il regime previdenziale da applicare in concreto alle SRL tra avvocati; occorrerà mantenere un riferimento al volume di affari della società professionale ai fini del calcolo del contributo integrativo dei soci, e - per favorire le aggregazioni - opportuna sarà la previsione di un regime fiscale agevolato o comunque non più sfavorevole di quello delle società di capitali di diritto comune.
Il ricorso ad una pluralità di modelli di esercizio collettivo della professione forense è dettato dalla necessità di dotare gli avvocati degli strumenti più idonei per affrontare al meglio gli emergenti fenomeni socio economici, come ora spiegheremo meglio.
In primis assistiamo ad una tendenza alla globalizzazione della prestazione di avvocato, con diffusione di operatori del diritto strutturati come corporation che tendono ad assorbire ed incorporare gli studi legali di dimensioni più piccole.
In Italia l'avvocatura è massicciamente presente ma è così polverizzata da presentarsi debole e inadeguata di fronte al fenomeno appena descritto. E' necessario che l'avvocatura possa esprimersi anche in strutture collettive che la rendano più omogenea sul territorio e più forte dal punto di vista contrattuale sia rispetto agli imponenti studi stranieri, sia nella contrattazione con le lobby più importanti come Confindustria, Ania, Gruppi Assicurativi e Bancari.
In secondo luogo assistiamo allo sviluppo esponenziale di "domande di giustizia di massa" con conseguente richiesta di lavoro seriale in cui il titolare dello studio svolge attività di supervisione, organizzazione e controllo, delegando ai collaboratori l'attività materiale di elaborazione e l'attività di udienza per tale tipologia di controversie. A tale proposito e per inciso va detto che, proprio nell'ottica della riorganizzazione e della modulazione dell'esercizio dell'attività di avvocato, dovrà essere oggetto di attento esame e di specifica disciplina pure il fenomeno, già diffuso, degli avvocati dipendenti degli studi legali, a maggior ragione ove tali studi siano strutturati come società di capitali, al fine di garantire un corretto inquadramento degli stessi nell'ambito della previdenza..
In terzo luogo vi è un costante aumento dei costi della struttura dello studio legale; oltre alle spese correnti tradizionali (affitti dei locali, costi dei dipendenti, compensi ai collaboratori), si sono aggiunti gli investimenti per la riorganizzazione, l’informatizzazione, il marketing, la pubblicità dello studio legale. E ciò è necessario per essere competitivi anche nei confronti di altri soggetti come le sedicenti società di consulenza legale, le società di recupero crediti, di consulenza infortunistica, tutte costituite in massima parte da soggetti non avvocati e che sottraggono grandi fette di mercato agli avvocati senza alcuna forma di garanzia per il cliente.
Infine il mercato richiede sempre più spesso prestazioni interprofessionali e multidisciplinari, soprattutto alla luce della richiesta di servizi integrati alle imprese, ossia di servizi di consulenza e assistenza in cui l'aspetto giurisdizionale e contenzioso è sempre più ridotto a vantaggio di una lettura complessiva e strategica. Si pensi, ad esempio, alla gestione delle crisi di impresa: è indispensabile la compresenza, compartecipazione e collaborazione costante e pregnante di avvocati, commercialisti e aziendalisti, oppure alla materia del diritto di famiglia e della mediazione familiare ove importante si sta rivelando la sinergia tra avvocato e psicologo.
Il vantaggio di aprirsi a stabili collaborazioni con altre professioni è l'acquisizione di una maggiore qualità del servizio, con generale beneficio dell'utenza, ed il riassorbimento dell'annoso ed irrisolto problema della riserva di consulenza legale attraverso le sinergie della condivisione.
In sostanza rileviamo che la prestazione professionale necessita di tecnologie, di mezzi complessi e costosi, di collaborazioni con specialisti della materia (avvocati) ma anche di collaborazioni interprofessionali perché sempre maggiore è la richiesta di elevata qualità e interdisciplinarietà del servizio.
In un tale trend socio-economico è assolutamente necessario avere la possibilità di scegliere tra diverse strutture associative diverse che semplifichino la gestione dei rapporti tra i professionisti che le compongono e consentano anche la circolazione delle quote in caso di scorpori, uscite dei soci, ingresso di nuovi soci.
Le srl tra professionisti consentirebbero una riduzione dei costi di gestione dell'attività, una ottimizzazione delle risorse umane ed economiche, un miglioramento della qualità della prestazione offerta, una ulteriore garanzia patrimoniale per il cliente, un maggiore potere contrattuale con i poteri forti, una maggiore tenuta sul mercato anche con riguardo alla concorrenza con i grandi studi stranieri, superando l'attuale polverizzazione degli studi italiani. Partendo dalla struttura, estremamente duttile, della nuova SRL si può ipotizzare un modello di società professionale che consenta di calibrare caso per caso i rapporti di "potere" tra i soci professionisti, le modalità di gestione ed amministrazione della società, i conferimenti dei soci, e consente altresì di gestire più agevolmente i conflitti tra i soci, favorendo la circolazione delle quote tra i professionisti.
Il tutto purchè venga escluso il socio di puro capitale e purchè vi sia un assoggettamento al controllo deontologico dei soci e della società.
In conclusione non si può che confermare quanto già emerso nella Conferenza Nazionale di Napoli del 2005, ove l'Avvocatura si è espressa per la necessità di dotarsi di una pluralità di modelli di esercizio collettivo della professione (lasciando ai singoli professionisti la scelta degli strumenti di lavoro più adatti e quindi l’opzione tra i vari modelli proposti), nonchè di elaborare un modello per le società professionali che superasse quello delle STP, rivelatesi assolutamente inadeguate, il tutto sempre nel rispetto - come già detto - dei due imprescindibili principi fondamentali, ossia l'esclusione del socio di puro capitale e l'assoggettamento al controllo deontologico dei soci.
Barbara Lorenzi
07 Febbraio 2010 00:13
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