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lunedì 12 dicembre 2011

IMMOBILI : Riaperti i termini per ottenere la ruralità fiscale dei fabbricati

IMMOBILI

Riaperti i termini per ottenere la ruralità fiscale dei fabbricati

La richiesta di riclassamento dei fabbricati rurali, precedentemente fissata al 30 settembre 2011, è stata prorogata al 31 marzo 2012

/ Lunedì 12 dicembre 2011
La manovra correttiva (art. 13, comma 21 del DL n. 201/2011, in vigore dal 6 dicembre 2011), modificando i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 7 del DL n. 70/2011 (conv. L. n. 106/2011), ha riaperto i termini per poter presentare all’Agenzia del Territorio l’istanza finalizzata a ottenere il riclassamento dei fabbricati rurali nelle categorie A/6, classe R e D/10, nonché la convalida della relativa ruralità fiscale.
In particolare, è prorogato al 31 marzo 2012 il termine (precedentemente fissato al 30 settembre 2011), contenuto nell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 70/2011, entro cui i possessori di fabbricati rurali già iscritti al Catasto Fabbricati possono presentare istanza volta ad ottenere il rilassamento nelle categorie A/6, classe R per le abitazioni rurali e D/10 per i fabbricati strumentali all’attività agricola.
Si è realizzata, quindi, la speranza dei soggetti interessati che il suddetto termine venisse riaperto, in quanto il provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nel citato art. 7 era stato emanato a ridosso del termine stabilito per l’adempimento.
La manovra fa salve anche le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti successivamente al 30 settembre scorso.
Si ricorda che per la domanda di variazione catastale, da presentare entro fine marzo 2012 all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio, deve essere utilizzato il modello contenuto nell’Allegato A del DM 14 settembre 2011 (con la circ. 22 settembre 2011 n. 6, la stessa Agenzia ha ribadito le modalità di presentazione della richiesta).
La domanda di variazione può essere inoltrata mediante consegna diretta all’Ufficio, tramite servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento), tramite fax oppure mediante posta elettronica certificata.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare di diritti reali sui fabbricati o, in alternativa, da soggetti da questi incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e dalle Associazioni di categoria degli agricoltori.
Sul sito internet dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) era stata resa disponibile una specifica applicazione che consentiva la compilazione e la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo che confermasse l’avvenuta acquisizione da parte del sistema dei dati trasmessi. In relazione alla proroga dovrà essere chiarito se potrà essere utilizzato ancora tale applicativo.
All’istanza deve essere allegata un’autodichiarazione attestante la sussistenza, in via continuativa e fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, dei requisiti di ruralità posti dall’art. 9 del DL n. 557/93, conv. L. n. 133/94. I modelli di autocertificazione da utilizzare sono contenuti negli Allegati B e C del DM 14 settembre 2011 riferiti, rispettivamente, ai fabbricati rurali a destinazione abitativa e ai fabbricati rurali strumentali.
I termini per i controlli dell’Agenzia del Territorio
  
Se l’Agenzia del Territorio non si pronuncerà entro il 30 giugno 2012, il contribuente potrà assumere in via provvisoria, per altri dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della nuova categoria catastale e la correlata ruralità fiscale dell’immobile, salvo incorrere nell’obbligo di versare le maggiori imposte, gli interessi e la sanzione in misura raddoppiata rispetto a quella ordinaria, nell’ipotesi in cui l’Agenzia del Territorio, entro il 30 giugno 2013, neghi la convalida con provvedimento motivato.
 / Arianna ZENI

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