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martedì 20 dicembre 2011

Antiriciclaggio


Contanti senza sanzioni fino al 31 gennaio 2012

I libretti al portatore con saldo superiore a 1.000 euro possono essere estinti o ricondotti nei limiti entro il 31 marzo 2012

/ Venerdì 16 dicembre 2011
I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (o il saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore al suddetto limite) entro il 31 marzo 2012. In caso di inadempimento, attenuazione della sanzione per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro. Esclusione delle sanzioni per le ulteriori violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.
Sono queste le principali novità in materia di limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e titoli al portatore inserite in sede di conversione in legge del DL 201/2011.
L’art. 12 comma 1 del DL 201/2011, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500 euro ad un importo pari o superiore a 1.000 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) e al saldo dei libretti di deposito al portatore.
In particolare, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane spa). Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità, se di importo inferiore a 1.000 euro. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.
Era, inoltre, previsto che i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro avrebbero dovuto essere estinti, ovvero il loro saldo essere ridotto a un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011. In sede di conversione in legge si è deciso di rinviare questo termine al 31 marzo 2012.
Sanzione pari al saldo del libretto, per saldi inferiori a 3.000 euro
Si evidenzia, inoltre, che la violazione delle disposizioni sopra ricordate determina, ex art. 58 del DLgs. 231/2007, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura percentuale rispetto agli importi delle “operazioni”. Il comma 8, tuttavia, stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000 euro.
In sede di conversione in legge è stato precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore al nuovo limite entro il 31 marzo 2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro.
La medesima disciplina sanzionatoria dovrebbe trovare applicazione con riguardo alla violazione dell’art. 49 comma 14 del DLgs. 231/2007, ovvero qualora, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.
Si ricorda, infine, che la L. 122/2010, di conversione del DL 78/2010, in seguito all’abbassamento dei limiti all’utilizzo del contante da 12.500 a 5.000 euro aveva escluso l’applicazione delle sanzioni comminate per la violazione delle citate disposizioni commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) al 15 giugno 2010, e riferite alle nuove limitazioni di importo. Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, infatti, il Legislatore era intervenuto ex post precludendo la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti. La sanatoria preservava comunque la punibilità delle violazioni commesse nel medesimo periodo, ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500 euro.
Analoga disposizione era stata inserita in sede di conversione in legge (L. 148/2011) del DL 138/2011, che aveva segnato il passaggio al limite di 2.500 euro a decorrere dal 13 agosto 2011. Si era, infatti, esclusa l’applicazione delle sanzioni per le violazioni poste in essere nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite alle nuove limitazioni d’importo. Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse in quel periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000 euro. Come evidenziato, allo stesso modo si procede con riguardo al più recente abbassamento dei limiti. Infatti, benché essi siano in vigore dal 6 dicembre 2011, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo.
 / Maurizio MEOLI

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