accertamento
Controlli estesi per gli studi di settore
Previste facilitazioni per chi è in linea con gli studi e controlli più intensi, anche usando informazioni derivanti dalle indagini finanziarie, per gli altri
Il Decreto cosiddetto “Salva Italia” (DL n. 201/2011, in vigore dal 6 dicembre 2011) ha apportato modifiche alla disciplina degli studi di settore, che saranno operative già con riferimento al periodo d’imposta 2011.
Le nuove disposizioni sono contenute nei commi 9 e seguenti dell’art. 10 del DL, rubricato “Regime premiale per favorire la trasparenza”. Vista tale collocazione, non risulta chiaro, allo stato attuale, se le disposizioni che modificano la disciplina generale degli studi siano applicabili alla generalità dei contribuenti oppure solo a quelli che, dal 2013, potranno utilizzare il regime per la trasparenza.
Sul punto, nessuna indicazione viene fornita nella Relazione tecnica al Decreto. Peraltro, conformemente ai primi commentatori della disposizione, si ritiene che le modifiche alla disciplina degli studi si rendano probabilmente operative per tutti i contribuenti, ciò anche in considerazione delle diverse decorrenze stabilite per il regime di trasparenza (dal 2013) e per i commi 9 e 10 che riguardano gli studi (dal periodo in corso, 2011).
Passando ad esaminare nello specifico la norma, viene disposto che, nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
- sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, comma 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei “reati fiscali” di cui al DLgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.
Come anticipato, tale previsione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011 e seguenti.
A fronte di tali nuove misure sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate fosse stato, fino ad un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti. Si tratta, rispettivamente, del comma 4-bis dell’art. 10 della L. 146/98 e dell’art. 10-ter della stessa legge, la cui applicabilità è confermata, in via residuale, solo rispetto alle attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità precedenti il 2011.
- i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria;
- per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri riconosciuti agli Uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7 dell’art. 32 comma 1 del DPR 600 e dell’art. 51 comma 2 del DPR 633).
/ Paola RIVETTI
Le nuove disposizioni sono contenute nei commi 9 e seguenti dell’art. 10 del DL, rubricato “Regime premiale per favorire la trasparenza”. Vista tale collocazione, non risulta chiaro, allo stato attuale, se le disposizioni che modificano la disciplina generale degli studi siano applicabili alla generalità dei contribuenti oppure solo a quelli che, dal 2013, potranno utilizzare il regime per la trasparenza.
Sul punto, nessuna indicazione viene fornita nella Relazione tecnica al Decreto. Peraltro, conformemente ai primi commentatori della disposizione, si ritiene che le modifiche alla disciplina degli studi si rendano probabilmente operative per tutti i contribuenti, ciò anche in considerazione delle diverse decorrenze stabilite per il regime di trasparenza (dal 2013) e per i commi 9 e 10 che riguardano gli studi (dal periodo in corso, 2011).
Passando ad esaminare nello specifico la norma, viene disposto che, nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
- sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, comma 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei “reati fiscali” di cui al DLgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.
Come anticipato, tale previsione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011 e seguenti.
A fronte di tali nuove misure sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate fosse stato, fino ad un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti. Si tratta, rispettivamente, del comma 4-bis dell’art. 10 della L. 146/98 e dell’art. 10-ter della stessa legge, la cui applicabilità è confermata, in via residuale, solo rispetto alle attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità precedenti il 2011.
Benefici solo se i dati dichiarati sono “fedeli”
Se, da un lato, si è voluto premiare i contribuenti “fedeli” agli studi di settore, dall’altro la manovra ha previsto controlli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti. In particolare:- i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria;
- per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri riconosciuti agli Uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7 dell’art. 32 comma 1 del DPR 600 e dell’art. 51 comma 2 del DPR 633).
/ Paola RIVETTI
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