BENI DI LUSSO
Tassate auto di lusso, imbarcazioni e aerei
La manovra introduce disposizioni legate alla potenza dei veicoli, allo stazionamento in porti marittimi e al peso massimo al decollo
/ Venerdì 09 dicembre 2011
Il DL n. 201/2011 introduce, con riferimento alle entrate, nuove disposizioni per la tassazione delle auto di lusso, delle imbarcazioni e degli aerei.
Con specifico riferimento alle auto di lusso, modificando il comma 21 dell’art. 23 del DL n. 98/2011, è stabilito che dal 2012, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw.
Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel citato comma 21 si ricorda che è stato emanato il DM 7 ottobre 2011 ove, tra le altre cose, sono precisati quali soggetti siano tenuti al pagamento dell’addizionale, quali termini e modalità osservare per il versamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2011 n. 101). L’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale comporterà l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 del DLgs. n. 471/1997).
La misura della tassa varia in relazione alla lunghezza dello scafo (ad esempio, 5 euro per le unità da diporto con scafo da 10,01 a 12 metri, 8 euro per quelle con scafo da 12,01 a 14 metri, fino ad un importo di 703 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri).
Una riduzione del 50% è prevista per le imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Sono previsti poi alcuni casi di esclusione dal pagamento della tassa, come ad esempio le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio e così via.
Al pagamento della tassa sono tenuti i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Le modalità e i termini di pagamento saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell’imposta si applicherà una sanzione dal 200 al 300% dell’importo non versato, oltre alla tassa dovuta.
Sugli aeromobili privati, inoltre, è istituita l’imposta erariale, di cui all’articolo 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. Le misure annuali della tassa variano a seconda che si tratti di velivoli (in questo caso, la tassa varia in funzione del peso massimo al decollo: fino a 1.000 kg, 1,50 euro al kg; fino a 2.000 kg, 2,45 euro al kg; fino a 4.000 kg, 4,25 euro al kg; fino a 6.000 kg, 5,75 euro al kg; fino a 8.000 kg, 6,65 euro al kg; fino a 10.000 kg, 7,10 euro al kg; oltre 10.000 kg, 7,55 euro al kg), elicotteri (in tal caso, l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso), alianti, motoalianti, autogiri e aerostati (l’imposta erariale è pari a 450 euro).
L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.
Con specifico riferimento alle auto di lusso, modificando il comma 21 dell’art. 23 del DL n. 98/2011, è stabilito che dal 2012, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw.
Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel citato comma 21 si ricorda che è stato emanato il DM 7 ottobre 2011 ove, tra le altre cose, sono precisati quali soggetti siano tenuti al pagamento dell’addizionale, quali termini e modalità osservare per il versamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2011 n. 101). L’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale comporterà l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 del DLgs. n. 471/1997).
“Super bollo” per veicoli con potenza superiore a 185 kW
Per quanto concerne le imbarcazioni che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, dal 1° maggio 2012 saranno soggette al pagamento di una tassa annuale di stazionamento calcolata per ogni giorno o frazione di esso.La misura della tassa varia in relazione alla lunghezza dello scafo (ad esempio, 5 euro per le unità da diporto con scafo da 10,01 a 12 metri, 8 euro per quelle con scafo da 12,01 a 14 metri, fino ad un importo di 703 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri).
Una riduzione del 50% è prevista per le imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Sono previsti poi alcuni casi di esclusione dal pagamento della tassa, come ad esempio le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio e così via.
Al pagamento della tassa sono tenuti i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Le modalità e i termini di pagamento saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell’imposta si applicherà una sanzione dal 200 al 300% dell’importo non versato, oltre alla tassa dovuta.
Sugli aeromobili privati, inoltre, è istituita l’imposta erariale, di cui all’articolo 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. Le misure annuali della tassa variano a seconda che si tratti di velivoli (in questo caso, la tassa varia in funzione del peso massimo al decollo: fino a 1.000 kg, 1,50 euro al kg; fino a 2.000 kg, 2,45 euro al kg; fino a 4.000 kg, 4,25 euro al kg; fino a 6.000 kg, 5,75 euro al kg; fino a 8.000 kg, 6,65 euro al kg; fino a 10.000 kg, 7,10 euro al kg; oltre 10.000 kg, 7,55 euro al kg), elicotteri (in tal caso, l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso), alianti, motoalianti, autogiri e aerostati (l’imposta erariale è pari a 450 euro).
L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.
Nessun commento:
Posta un commento