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martedì 6 dicembre 2011

iva Note di variazione generiche irrilevanti per gli elenchi «clienti e fornitori»

iva

Note di variazione generiche irrilevanti per gli elenchi «clienti e fornitori»

Se non sono collegabili a specifiche operazioni, non devono influenzare l’obbligo di comunicazione delle operazioni originarie

/ Venerdì 02 dicembre 2011
Entro il prossimo 31 dicembre i soggetti passivi ai fini IVA devono presentare la comunicazione, prevista dall’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto elenco “clienti e fornitori”) delle operazioni rilevanti ai fini IVA, rese e ricevute, di importo almeno pari a 25.000 euro (tale soglia si abbassa a 3.000 euro per l’anno 2011 e seguenti), limitatamente a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione. Tra i numerosi problemi che le aziende si trovano a dover fronteggiare vi è anche quello della gestione delle note di variazione in diminuzione, emesse alla fine dell’anno a fronte del riconoscimento di premi o sconti per raggiungimento del budget di vendita da parte del cliente.
In linea generale, come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 24 del 30 maggio 2011, nella comunicazione deve essere indicato “per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del decreto, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti”. In relazione alla rilevanza delle note di variazione, precisa l’Agenzia, si deve procedere come segue:
- l’operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l’importo della stessa, inizialmente sopra soglia, scende al di sotto del limite;
- l’operazione andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in aumento, supera la soglia minima di riferimento.
In tale ultima ipotesi, qualora l’emissione della nota di variazione avvenga successivamente al termine di presentazione della comunicazione, l’operazione, limitatamente all’importo della nota di addebito, sarà indicata nella comunicazione dell’anno in cui la nota è stata emessa (sul punto, si vedano anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia in data 24 ottobre 2011, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria).
Dai chiarimenti forniti dall’Agenzia discende quindi che, per la determinazione della soglia per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione, si debba procedere alla sommatoria algebrica dell’importo dell’operazione, quale risulta dalla fattura originaria, e di quello indicato nella nota di variazione (in aumento o in diminuzione), emessa successivamente a rettifica dell’operazione stessa. Tale “regola”, oltre che logica, è di facile applicazione nel momento in cui la nota di variazione sia emessa a rettifica di una specifica operazione effettuata in precedenza (ad esempio i resi di merce per contestazioni, ovvero gli sconti applicati su specifiche forniture, ecc.), mentre qualche criticità si può prospettare in presenza di note di variazione non collegabili a specifiche operazioni.
Si pensi, ad esempio, al riconoscimento di premi o sconti ai clienti a seguito del raggiungimento di un plafond di acquisti (spesso già previsti contrattualmente all’inizio dell’anno) per i quali la prassi commerciale prevede che il soggetto proceda all’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, alla fine dell’anno a seguito dell’avvenuto raggiungimento del budget stabilito.
Per tale nota di variazione si pone la questione della rilevanza, o meno, ai fini della comunicazione, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, in quanto l’emissione della stessa non si riferisce (quale “storno”) ad una specifica fattura emessa in precedenza, bensì genericamente al raggiungimento di un determinato plafond di vendita, a seguito del quale al cliente spetta il riconoscimento di un bonus.
Come visto in precedenza, i chiarimenti forniti dall’Agenzia in relazione alle note di variazione, presuppongono che le stesse comportino la rettifica di specifiche operazioni effettuate in precedenza, mentre nel caso di specie si tratterebbe di note di variazione “generiche”, ovvero emesse a seguito dell’avvenuto raggiungimento di un obiettivo.
Per tale motivo e quindi per la mancanza di collegamento con una determinata operazione, a parere di chi scrive tali note di variazione non devono (anzi, non possono) influenzare l’obbligo di comunicazione delle operazioni originarie (le quali, se sopra soglia, devono essere indicate), in quanto tali ultime operazioni non sono state oggetto di rettifica specifica da parte della nota di variazione stessa. Tale conclusione sembrerebbe pure allineata al pensiero ministeriale sopra riportato, in relazione alle modalità di compilazione della comunicazione, in cui l’indicazione riguarda le singole operazioni al netto delle (specifiche) note di variazione.
 / Sandro CERATO

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