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martedì 6 dicembre 2011

La procedura per la distruzione dei beni dopo il Decreto Sviluppo

La procedura per la distruzione dei beni dopo il Decreto Sviluppo
 il 14 ottobre 2011
Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose. Oltre la soglia di euro  10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio. Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.
Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.
Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative con particolare riferimento a due tipologie di operazioni:
  • la distruzione dei beni;
  • la trasformazione di beni di altro tipo di più modesto valore economico.
Non rispettando la procedura indicata, il mancato ritrovamento di quei beni, in sede di verifica fiscale, comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte.
Per vincere tale presunzione di cessione in evasione d’imposta, il contribuente può dimostrare alternativamente che tali beni sono stati:
  • utilizzati nella produzione;
  • perduti;
  • consegnati a terzi;
  • distrutti.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, in riferimento alla distruzione dei beni e alle sue modalità di attuazione, viene elevato da 5.164 a 10.000 euro l’ammontare massimo di costo dei beni distrutti che può essere provato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anziché mediante verbale redatto dalla Guardia di Finanza o da un notaio.
Fino a 10.000 euro, infatti, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di utilizzare l’autocertificazione per  verbalizzare le operazioni di distruzione
Nel D.P.R. n. 441/1997 vengono indicate le procedure da seguire per legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da:
  • una comunicazione agli ordini accertatori;
  • la redazione di un verbale;
  • un documento di trasporto.
La prima fase della procedura consiste nell’invio di una comunicazione:
  • all’Agenzia delle Entrate;
  • ai Comandi della Guardia di Finanza,
competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso).
La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere:
  • il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
  • le modalità di distruzione;
  • la natura dei beni;
  • l’ammontare complessivo dei beni;
  • il valore ottenibile della distruzione.
La comunicazione non va inviata quando la distruzione viene disposta da un organo della Pubblica Amministrazione. La Circolare 193/1998 riporta il consiglio di inviare la comunicazione prima del limite dei 5 giorni per consentire ed assicurare l’effettiva presenza dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, alle operazioni di distruzione.
La seconda fase prevede la compilazione del verbale di distruzione a cura dei pubblici ufficiali (funzionari agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza e notai) che presenziano alla distruzione o alla trasformazione dei beni.
Dal verbale devono risultare:
  • data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
  • natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.
Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a 10.000 euro, al posto del verbale prodotto dal notaio o da pubblici funzionari, potrà essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa.

Il documento di trasporto
L’impresa successivamente, in una terza fase, compilerà un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
Nessun adempimento occorre qualora la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”. È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della complessa procedura di distruzione prima analizzata.
 Scritto da Nicolò Cipriani
http://www.studiocommercialelegale.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38:distruzione-dei-beni&catid=5:informative&Itemid=5 
FAC SIMILE
www.secoservizi.it/file/autocertificazionebeni.doc

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