La procedura per la distruzione dei beni dopo il Decreto Sviluppo
il 14 ottobre 2011
Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose. Oltre la soglia di euro 10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio. Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.
Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative con particolare riferimento a due tipologie di operazioni:
- la distruzione dei beni;
- la trasformazione di beni di altro tipo di più modesto valore economico.
Per vincere tale presunzione di cessione in evasione d’imposta, il contribuente può dimostrare alternativamente che tali beni sono stati:
- utilizzati nella produzione;
- perduti;
- consegnati a terzi;
- distrutti.
Fino a 10.000 euro, infatti, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di utilizzare l’autocertificazione per verbalizzare le operazioni di distruzione
Nel D.P.R. n. 441/1997 vengono indicate le procedure da seguire per legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da:
- una comunicazione agli ordini accertatori;
- la redazione di un verbale;
- un documento di trasporto.
- all’Agenzia delle Entrate;
- ai Comandi della Guardia di Finanza,
La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere:
- il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
- le modalità di distruzione;
- la natura dei beni;
- l’ammontare complessivo dei beni;
- il valore ottenibile della distruzione.
La seconda fase prevede la compilazione del verbale di distruzione a cura dei pubblici ufficiali (funzionari agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza e notai) che presenziano alla distruzione o alla trasformazione dei beni.
Dal verbale devono risultare:
- data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
- natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.
Il documento di trasporto
L’impresa successivamente, in una terza fase, compilerà un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
Nessun adempimento occorre qualora la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”. È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della complessa procedura di distruzione prima analizzata.
Scritto da Nicolò Cipriani
http://www.studiocommercialelegale.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38:distruzione-dei-beni&catid=5:informative&Itemid=5
FAC SIMILE
www.secoservizi.it/file/autocertificazionebeni.doc
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