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giovedì 22 dicembre 2011

Il regime fiscale delle società fra professionisti

21 dicembre 2011

Si rinvia a chiarimenti del Fisco che definiranno se il reddito è di lavoro autonomo o di impresa

Sulla possibilità di costituire società fra professionisti, prevista dall’articolo 10 della legge n. 183/2011, la cosiddetta legge di stabilità 2012, sorgono problematiche interpretative in merito soprattutto al regime fiscale da applicare alle costituende stp.

Dubbi - Da un punto di vista prettamente tributario, occorre precisare in primo luogo se il reddito che producono queste società sia un reddito di lavoro autonomo ovvero sia un reddito di impresa e se conseguentemente i compensi da attribuire ai clienti, siano da assoggettare o meno alla ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 600 del 1973.

Le soluzioni possibili - Non essendoci precise indicazioni in merito da parte dell’Amministrazione finanziaria, per definire queste problematiche si guarda a precedenti prassi amministrative, come la disciplina dettata per le società di avvocati e quelle di ingegneria. Il decreto legislativo n. 96 del 2001 ha istituito la società tra avvocati, mentre il decreto n. 109 del 1994 quella di ingegneria.

Società fra avvocati - Per le prime, le Entrate hanno stabilito con la risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003, che il reddito prodotto da queste società, vista la specificità dell’oggetto sociale e della rilevanza che assume la prestazione professionale dei soci rispetto all’incidenza del capitale, va ricondotto nell’ambito del lavoro autonomo. I redditi che vengono prodotti dalle società tra avvocati costituiscono secondo l’Agenzia delle Entrate del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49 del Tuir.

Compensi soggetti a ritenuta - I compensi invece corrisposti alla stp, in questo caso avvocati, sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del dpr 600/73.

Società di ingegneria - In riferimento alle società di ingegneria, invece, la stessa Agenzia ha specificato come, ai sensi dell’articolo 81 del Tuir, il reddito prodotto dalle società tra ingegneri, rientra nella categoria del reddito di impresa, per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria. Il corrispettivo dovuto da chi ha beneficiato della prestazione di lavoro autonomo non si qualifica come compenso da sottoporre a ritenuta di acconto, bensì come ricevi prodotti dalla stessa società di ingegneria. Ricavi che concorrono a determinare il reddito d’impresa come componente positiva del reddito.

Rinvio – Si rinvia a prossimi interventi del Fisco che chiariranno quale sia il regime tributario da applicare alle nuove società fra professionisti che vedranno luce dal prossimo anno.
 

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