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mercoledì 28 dicembre 2011

IVA : Elenco «clienti e fornitori», il riepilogo di Assonime

Iva

Elenco «clienti e fornitori», il riepilogo di Assonime

La circ. 35 di ieri esamina l’obbligo di comunicazione, il cui termine di presentazione per l’anno 2010 è stato posticipato al 31 gennaio 2012

/ Sabato 24 dicembre 2011
Con la circolare n. 35 pubblicata ieri, Assonime interviene a commento dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro (25.000 euro per l’anno 2010) di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010.
Quale premessa, correttamente, Assonime precisa che l’obbligo in questione, richiedendo la comunicazione solamente delle operazioni di importo superiore ad una certa soglia, a differenza di quanto accadeva per i “vecchi” elenchi clienti e fornitori, costituisce un sensibile onere amministrativo, costringendo a distinguere le operazioni da dichiarare rispetto a quelle escluse.
Relativamente all’oggetto della comunicazione, Assonime, nel ricordare che i limiti, a partire dal 2011, sono di 3.000 euro, al netto dell’IVA, laddove vi sia obbligo di fatturazione, e di 3.600 euro, IVA compresa, in assenza di obbligo di fatturazione, precisa correttamente che l’innalzamento dell’aliquota ordinaria di un punto, a decorrere dal 17 settembre 2011, non influenza la soglia di 3.600 euro che rimane invariata.
Ulteriori aspetti meritevoli di essere evidenziati, ricorda Assonime, sono i seguenti:
- le cessioni di beni, non imponibili ai sensi dell’art. 8, lett. c) del DPR n. 633/72, in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale, non fruiscono dell’esonero disposto per le esportazioni di cui alle lett. a) b) del medesimo art. 8. Tuttavia, si legge nella circolare in commento, “anche tali operazioni avrebbero potuto essere esonerate dalla comunicazione, considerato che i dati relativi alle stesse possono ricavarsi dalle comunicazioni inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai fornitori degli esportatori abituali” (art. 1, commi 381–385 della L. n. 311/2004);
- le cessioni di beni non imponibili (art. 58 del DL n. 331/93), effettuate da un soggetto nazionale, nei confornti di altro soggetto IVA residente in Italia, con invio dei beni in altro Stato UE (triangolazione comunitaria) devono essere incluse nella comunicazione, in quanto non inserite negli elenchi INTRASTAT. In tale modello, infatti, deve essere inclusa solamente l’operazione effettuata dal cessionario nazionale nei confronti dell’acquirente comunitario (non imponibile ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331/93);
- relativamente alle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, da comunicare a decorrere dall’anno 2011 se di importo almeno pari a 3.600 euro, IVA compresa, Assonime ritiene che tale soglia si applichi alle operazioni previste nell’art. 22 del DPR n. 633/72 per le quali il soggetto passivo non emetta in ogni caso la fattura. Al contrario, “qualora, infatti, tale documento venga emesso, sia facoltativamente che per obbligo di legge (in tutti i casi in cui è espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), potrebbe ritenersi che l’emissione della fattura renda sempre applicabile la soglia ordinaria dei 3.000 euro anche per tali operazioni”;
- in presenza di operazioni superiori alla soglia minima, regolate con corrispettivi frazionati (ad esempio, acconto e saldo), Assonime ricorda che l’Agenzia ha precisato che nella comunicazione si deve indicare anche la frazione di corrispettivo riferita a tali operazioni, anche se sotto soglia;
Possibile il ravvedimento operoso in caso di violazione dell’obbligo
- la sanzione applicabile per omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle operazioni in questione è variabile da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. n. 471/97. Tuttavia, l’Agenzia ha espressamente riconosciuto, nella circ. n. 24/2011, che, alle violazioni relative all’obbligo di comunicazione in questione, dovrebbe ritenersi applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/97, con conseguente riduzione della suddetta sanzione ad 1/8 del minimo. Tale conclusione, tra l’altro, è in linea con quanto già ammesso in passato a proposito ad analoghe comunicazioni, quali gli elenchi clienti e fornitori, la comunicazione delle dichiarazioni d’intento da parte dei fornitori degli esportatori abituali e gli elenchi INTRASTAT.
 / Sandro CERATO
FONTE:  http://www.eutekne.it

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