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martedì 13 dicembre 2011

Comunicazione dei beni ai soci anche assegnati prima del 2011


Comunicazione dei beni ai soci anche assegnati prima del 2011

Il provvedimento dell’Agenzia richiede la comunicazione dei dati relativi a tutti i beni utilizzati nel 2011, anche se assegnati in precedenza

/ Martedì 13 dicembre 2011
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre scorso, riguardante le modalità e ai termini di comunicazione dei dati relativi ai beni in godimento ai soci, delinea per le novità introdotte dal DL n. 138/2011 un ambito applicativo più ampio rispetto a quello desumibile dalla lettura della norma primaria.
Ciò soprattutto con riferimento alla decorrenza della nuova comunicazione che, ai sensi del § 1.3, sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o per le capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.
Ricordiamo che, ai sensi del successivo § 3.5, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.
Le perplessità nascono dal fatto che l’art. 2, comma 36-duodecies, afferma in modo inequivocabile che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011) e tale norma di decorrenza non dovrebbe – a meno di forzature interpretative – riguardare comportamenti antecedenti questa data.
Al di là di tale aspetto, eventualmente valutabile in sede giurisdizionale, l’ambito applicativo della prima comunicazione presenta ancora alcuni profili di incertezza.
Il provvedimento afferma infatti che l’obbligo sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta di prima applicazione (in linea generale, 2011).
Da ciò sembra corretto desumere che l’obbligo di comunicazione riguardi anche beni concessi in godimento in periodi d’imposta precedenti al 2011, a condizione che l’utilizzo sussista anche nel 2011.
A conferma di ciò, si noti che il § 3.5 fa espressamente riferimento ai beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del provvedimento; il riferimento ai periodi d’imposta e non al periodo d’imposta non appare un refuso, ma conferma la volontà di censire tutti i beni in uso nel 2011, ancorché assegnati in anni precedenti.
Ciò che, invece, non è chiaro è se il bene debba essere stato utilizzato anche solo in via saltuaria nel corso del 2011, se il godimento debba sussistere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 in modo ininterrotto o, ancora, se conti solo la situazione a fine anno.
Alla luce della formulazione letterale alquanto ampia, appare opportuno attenersi all’impostazione più prudenziale, auspicando che l’Agenzia delle Entrate, in sede di emanazione della circolare esplicativa, attenui la portata dell’adempimento nel caso di utilizzi non riconducibili alla finalità di occultare i beni mediante lo schermo societario.
Tale problematica relativa alle modalità di utilizzo riguarda, beninteso, tanto la prima comunicazione da effettuarsi entro il 31 marzo 2012, quanto quelle a regime.
Un secondo profilo meritevole di approfondimento attiene all’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni nei confronti della società concedente.
Come si è già avuto modo di evidenziare in precedenti interventi, si tratta di una previsione non rinvenibile in modo diretto nel DL n. 138/2011, per cui l’applicazione delle prescritte sanzioni in caso di omissione appare quantomeno opinabile.
In linea generale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che la comunicazione debba essere effettuata per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d’imposta di riferimento.
Quindi, supponendo che la comunicazione si riferisca all’anno n+1 e che il finanziamento sia stato effettuato dal socio nell’anno n, almeno sul piano letterale, potrebbe non sussistere l’obbligo di comunicazione.
Ciò in quanto, se nel periodo d’imposta n la società non aveva assegnato in godimento alcun bene al socio, il finanziamento non doveva essere comunicato poiché realizzato verso una società “non concedente”. Ipotesi tutt’altro che “di scuola”, se si pensa ad un finanziamento erogato in funzione del successivo acquisto di un bene da assegnare poi al socio.
Con riferimento, invece, al periodo di prima applicazione dell’adempimento, la norma (§ 1.3 del provvedimento) dispone l’obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.
Quindi non solo quelli realizzati nel 2011, ma anche – sembra di capire – quelli realizzati in periodi d’imposta precedenti.
Anche in questo caso, non è chiaro se debba essere comunicato solo l’ammontare esistente al 31 dicembre 2011 (parlando di soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) ovvero quelli comunque presenti per un giorno nel corso del periodo d’imposta.
La norma si presta ad un’interpretazione alquanto estensiva, per cui, in assenza di diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, conviene avere un approccio prudente e non limitarsi allo stock di fine anno.
 / Alessandro COTTO
http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=367015

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