Agevolazioni
L’ACE incentiva la patrimonializzazione delle imprese
Per i primi tre esercizi, il rendimento è pari al 3% della variazione in aumento del capitale proprio
L’art. 1 del DL n. 201/2011, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, introduce l’aiuto alla crescita economica (cosiddetto “ACE”), un meccanismo che prevede la detassazione dei redditi utilizzati per la patrimonializzazione delle imprese. Finalità della norma è quella di fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché di ridurre lo squilibrio sul trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.Tale agevolazione riprende, per molti aspetti, la “vecchia” Dual income tax (DIT) e, per altri, la detassazione degli aumenti di capitale disciplinata dall’art. 5, comma 3-ter del DL 78/2009. La nuova agevolazione, tuttavia, risulta più efficace rispetto al passato, posto che, mentre la DIT prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata, l’ACE consiste nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, possono beneficiare della detassazione i seguenti soggetti: le società di capitali (spa, sapa, srl); gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le persone fisiche, snc, sas in contabilità ordinaria, secondo le modalità stabilite nel decreto di prossima emanazione; i soggetti commerciali non residenti, per le attività svolte tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Con riferimento all’ambito temporale, la nuova disposizione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011; di conseguenza, è possibile usufruirne già in sede di versamento del saldo IRES/IRPEF di UNICO 2012.
Ai fini della determinazione del reddito netto complessivo, è consentita la deduzione di un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; il rendimento è calcolato mediante applicazione dell’aliquota percentuale, pari al 3% per il primo triennio di applicazione della disposizione (da definire poi con apposito decreto nei periodi d’imposta successivi), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
A mero titolo esemplificativo, si supponga che la società Alfa srl abbia effettuato, il 1° gennaio 2011, un incremento di capitale proprio, mediante versamento dei soci in conto capitale, pari a 1.000.000 euro; considerando che ai fini del calcolo del rendimento nozionale per il primo triennio di applicazione l’aliquota è pari al 3%, in sede di UNICO 2012 sarà possibile operare una variazione in diminuzione ai fini IRES per 30.000 euro (3% di 1.000.000), con un conseguente risparmio fiscale di 8.250 euro (27,5% di 30.000).
La norma precisa, altresì, che il capitale proprio, esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione, è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
La relazione tecnica al decreto in commento precisa altresì che per i periodi di imposta successivi al primo l’incremento di capitale proprio è - come era per la DIT - calcolato al corrispondente valore esistente al 1° gennaio del primo esercizio.
Sommatoria algebrica delle variazioni
La variazione in aumento del capitale proprio è data dalla differenza positiva tra gli incrementi e i decrementi. Nello specifico, rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Si considerano, invece, variazioni in diminuzione le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipazioni, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, gli acquisti di aziende o di rami di aziende.Le perdite di esercizio non dovrebbero costituire decrementi ai fini dell’agevolazione, in quando hanno carattere volontario.
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, mentre quelli derivanti dall’accantonamento di utili rilevano a partire dall’inizio dell’inizio del periodo d’imposta in cui le relative riserve sono formate; i decrementi rilevano a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui si sono verificati.
Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
La disposizione agevolativa precisa altresì che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Pamela ALBERTI e Gianluca ODETTO
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