Imprese minori: rebus decorrenza per la deduzione delle spese sotto 1.000 euro
La deroga al principio di competenza dovrebbe applicarsi solo dal 2012
La disposizione contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del DL 70/2011 (Decreto Sviluppo), che consente ai contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, purché relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro (si veda “La deroga alla competenza è d’obbligo per le imprese minori” del 17 dicembre), ha sollevato alcuni dubbi anche in relazione alla data della sua entrata in vigore.
La norma non contiene una specifica disposizione di decorrenza. Peraltro, la stessa era già presente nella versione originaria del provvedimento e, in sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate modifiche soltanto formali.
In merito, non sono rinvenibili indicazioni neppure dalla lettura della relazione tecnica al provvedimento, che si limita ad evidenziare come la norma sia potenzialmente suscettibile di generare effetti sul gettito atteso esclusivamente di cassa.
Infatti, nel caso più frequente in cui la fattura venga emessa dopo la somministrazione dei beni o la fornitura dei servizi, “l’applicazione della disposizione in esame può determinare, eventualmente, la mancata deduzione ai fini fiscali del costo nel primo dei due esercizi e la deduzione nel successivo esercizio, salvo poi l’entrata a regime del sistema. In via prudenziale, pertanto, non si ascrive alcun effetto positivo a fronte della mancata deduzione per cassa nel primo esercizio di applicazione della norma della quota parte della fattura che sarebbe stata attribuibile in virtù della regola generale sulla competenza economica, tenuto altresì conto del fatto che la normativa proposta interessa esclusivamente le imprese minori (contabilità semplificata), in forma individuale od associata”.
In generale, il DL 70/2011 è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 comma 1, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 14 maggio 2011.
Tuttavia, l’art. 3 comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della medesima legge in merito alla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica, “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” e “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le imprese minori contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del Decreto dovrebbe, quindi, trovare applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 e, più in particolare, con riferimento a documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013 (sempre beninteso che le spese abbiano le caratteristiche richieste dalla norma).
Per contro, la deroga al principio di competenza non dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012, a prescindere dal fatto che gli stessi siano ricevuti nel 2011 oppure nel 2012. In questo caso, non sarà quindi possibile dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta in cui è ricevuta la fattura, ma sarà necessario, in applicazione della regola generale della competenza, dedurre il costo in parte nel 2011 e in parte nel 2012.
Peraltro, secondo autorevole dottrina, deporrebbe a favore dell’applicazione della deroga già a partire dal 2011, la ratio della norma la quale, come è noto, è orientata alla semplificazione degli adempimenti tributari gravanti sui contribuenti. Occorre tuttavia notare, come evidenzia la stessa relazione tecnica al Decreto, che nel primo esercizio di applicazione della norma si verifica, in caso di fattura emessa in via posticipata, la “mancata deduzione” della quota parte della spesa che avrebbe invece assunto rilevanza fiscale in virtù della regola generale della competenza economica, con una semplificazione, sì, degli adempimenti a carico del contribuente, ma con un aggravio dell’onere fiscale.
La questione della decorrenza rimane dunque delicata. Pertanto, è auspicabile che la tesi dell’applicabilità della deroga dal periodo d’imposta 2012 venga confermata dall’Amministrazione finanziaria con un chiarimento ufficiale.
/ Alessandro COTTO e Silvia LATORRACA
DECRETO SVILUPPO: LA TABELLA DELLE NOVITA'
La norma non contiene una specifica disposizione di decorrenza. Peraltro, la stessa era già presente nella versione originaria del provvedimento e, in sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate modifiche soltanto formali.
In merito, non sono rinvenibili indicazioni neppure dalla lettura della relazione tecnica al provvedimento, che si limita ad evidenziare come la norma sia potenzialmente suscettibile di generare effetti sul gettito atteso esclusivamente di cassa.
Infatti, nel caso più frequente in cui la fattura venga emessa dopo la somministrazione dei beni o la fornitura dei servizi, “l’applicazione della disposizione in esame può determinare, eventualmente, la mancata deduzione ai fini fiscali del costo nel primo dei due esercizi e la deduzione nel successivo esercizio, salvo poi l’entrata a regime del sistema. In via prudenziale, pertanto, non si ascrive alcun effetto positivo a fronte della mancata deduzione per cassa nel primo esercizio di applicazione della norma della quota parte della fattura che sarebbe stata attribuibile in virtù della regola generale sulla competenza economica, tenuto altresì conto del fatto che la normativa proposta interessa esclusivamente le imprese minori (contabilità semplificata), in forma individuale od associata”.
In generale, il DL 70/2011 è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 comma 1, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 14 maggio 2011.
Tuttavia, l’art. 3 comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della medesima legge in merito alla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica, “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” e “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le imprese minori contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del Decreto dovrebbe, quindi, trovare applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 e, più in particolare, con riferimento a documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013 (sempre beninteso che le spese abbiano le caratteristiche richieste dalla norma).
Per contro, la deroga al principio di competenza non dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012, a prescindere dal fatto che gli stessi siano ricevuti nel 2011 oppure nel 2012. In questo caso, non sarà quindi possibile dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta in cui è ricevuta la fattura, ma sarà necessario, in applicazione della regola generale della competenza, dedurre il costo in parte nel 2011 e in parte nel 2012.
Peraltro, secondo autorevole dottrina, deporrebbe a favore dell’applicazione della deroga già a partire dal 2011, la ratio della norma la quale, come è noto, è orientata alla semplificazione degli adempimenti tributari gravanti sui contribuenti. Occorre tuttavia notare, come evidenzia la stessa relazione tecnica al Decreto, che nel primo esercizio di applicazione della norma si verifica, in caso di fattura emessa in via posticipata, la “mancata deduzione” della quota parte della spesa che avrebbe invece assunto rilevanza fiscale in virtù della regola generale della competenza economica, con una semplificazione, sì, degli adempimenti a carico del contribuente, ma con un aggravio dell’onere fiscale.
La questione della decorrenza rimane dunque delicata. Pertanto, è auspicabile che la tesi dell’applicabilità della deroga dal periodo d’imposta 2012 venga confermata dall’Amministrazione finanziaria con un chiarimento ufficiale.
/ Alessandro COTTO e Silvia LATORRACA
DECRETO SVILUPPO: LA TABELLA DELLE NOVITA'
(Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160)
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Acqua (art. 10, co. 11) | Istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato. |
Burocrazia (art. 10) | Riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa sulla privacy. Nasce la carta d'identità elettronica contenente tutti i dati del titolare in un chip, valida 10 anni (3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni per i minorenni di età compresa tra 3 e 18 anni). |
Edilizia | Interventi per il rilancio dell’edilizia privata con varo di un nuovo "piano casa". Incentivi alle regioni per demozione e ricostruzione; premio di volumetria (10%) per gli edifici non residenziali. Appalti assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro (art. 4, co. 7). Silenzio-assenzo 90 giorni (180 per città oltre i 100mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Al via la Scia in edilizia (art. 5). |
Fisco (art. 7) | Numerosi interventi di semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini. Regime di contabilità semplificata per le imprese di servizi (400mila euro) e per le altre imprese (700mila euro). |
Grandi opere (art. 4) | Semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche anche d’interesse strategico nazionale. |
Imprese (art. 8) | Semplificazione e rilancio delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo al settore del credito. |
Mezzogiorno (art. 2) | Riconoscimento di un credito d’imposta (2011, 2012 e 2013) nella misura del 50% dei costi salariali concesso per ogni nuovo lavoratore "svantaggiato" (privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbia superato i 50 anni di età, ovvero che viva solo con una o più persone a carico, ovvero occupato in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membro di una minoranza nazionale) o "molto svantaggiato" (privo di lavoro da almeno 24 mesi) assunto nel Mezzogiorno. |
Mutui (art. 8, co. 6) | Sale da 150mila a 200mila l'importo rinegoziabile dei mutui a tasso variabile. |
Ricerca scientifica (art. 1) | Riconoscimento di un credito d’imposta (2011 e 2012) in favore delle imprese che investono in ricerca scientifica: 90% della spesa aggiuntiva d'investimento. |
Scuola (art. 9, co. 17) | Piano triennale per l’immissione in ruolo del personale della scuola (pari a circa 60-70 mila assunzioni). |
Turismo (art. 3, co. 4) | Istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l’offerta turistica nazionale. Diritto di superficie delle spiagge: commi ritirati. |
Università (art. 9, co. 3) | Fondo per il merito nel sistema universitario. |
Vigili del fuoco (art. 10, co. 8) | Misure per garantire l’operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. |
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