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martedì 6 dicembre 2011

tributi locali Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni

tributi locali

Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni

A partire da tale data, la riscossione spontanea non può essere affidata a terzi
/ Lunedì 05 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012 la riscossione spontanea dei tributi locali deve essere effettuata solo dai Comuni, ovvero mediante affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3) del DLgs. n. 446/1997, senza possibilità di affidamento a terzi. Conseguentemente devono intendersi, implicitamente e limitatamente ai soli Comuni, abrogate le disposizioni contenute nel sopracitato art. 52 nella parte in cui consente l’affidamento della riscossione spontanea delle entrate degli enti locali.
 Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota n. 19194 del 14 novembre scorso, in risposta a un Comune che chiedeva precisazioni in merito alla possibilità di affidare l’attività di riscossione spontanea dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Accertamento e liquidazione fuori dalle competenze di Equitalia
Il Decreto Sviluppo (e precisamente l’art. 7, comma 2, lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies) del DL n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia Spa e le società da essa partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DL n. 203/2005 cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i Comuni gestiranno la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali.
Tra le novità del Decreto Sviluppo si ricorda che, per ciò che concerne la riscossione coattiva, essa potrà avvenire:
- sulla base dell’ingiunzione fiscale di cui al RD 14 aprile 1910 n. 639, che ha il valore di titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, “comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono mediante gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico” (a tali fini, il Sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari delegati alla riscossione, che svolgeranno i compiti attribuiti agli ufficiali della riscossione);
- esclusivamente sulla base del RD 14 aprile 1910 n. 639, in caso di utilizzo delle forme di riscossione previste dall’art. 52, comma 5 del DLgs. n. 446/1997 (detta riforma della riscossione delle entrate locali ha comportato la necessità di abrogare alcune norme presenti nel sistema: l’art. 4, commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del DL n. 209/2002, l’art. 36, comma 2 del DL n. 248/2007 e l’art. 83, comma 28-sexies del DL n. 112/2008).

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