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martedì 20 dicembre 2011

Redditi diversi


Affrancamento al 31 dicembre, al netto delle minusvalenze

Il regime transitorio per il passaggio all’aliquota del 20% sul capital gain prevede un affrancamento per massa

/ Martedì 20 dicembre 2011
Il DL 138/2011 ha riformato in modo significativo la disciplina delle rendite finanziarie (redditi di capitale e capital gain). Obiettivo della manovra è quello di sostituire il prelievo del 12,50% (o, in alcuni casi, del 27%) sui suddetti redditi con il prelievo nella misura del 20%, con effetto dal 1° gennaio 2012.
In merito alla modifica dell’aliquota ai fini del regime del capital gain, l’art. 2, commi 29-34 del DL 138/2011 disciplina il regime transitorio finalizzato a permettere ai soggetti che detengono attività finanziarie alla data del 31 dicembre 2011 di “affrancare” i plusvalori latenti nelle suddette attività finanziarie con la “vecchia” aliquota del 12,50%, in modo tale da poter disporre di un nuovo valore “spendibile” all’atto della successiva cessione delle partecipazioni. In caso di esercizio dell’opzione, infatti, i contribuenti assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rideterminato a seguito dell’affrancamento.
Il DM 13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre scorso, disciplina il funzionamento di tale affrancamento (si veda “Imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze: in Gazzetta le modalità” di ieri).
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del decreto, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 461/97 è applicata con l’aliquota del 12,50% sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, comma 1 del TUIR (plusvalenze su partecipazioni non qualificate, titoli, ecc.) derivanti dall’esercizio dell’opzione, e viene determinata al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione, nonché delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi di cui alle lettere da c-bis) a c-quater) del comma 1 del predetto art. 67 derivanti dall’esercizio della medesima opzione.
Ciò pare significare che l’imposta del 12,50% per affrancare i plusvalori sia da applicare per massa e che tali plusvalori possano essere abbattuti non solo dalle minusvalenze realizzate nei precedenti periodi d’imposta, ma anche da quelle “potenziali” determinate al 31 dicembre 2011.
Infatti, l’opzione è esercitata per i contribuenti in regime dichiarativo per tutte le attività finanziarie e per le quote di OICR detenute e non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto da loro possedute alla data del 31 dicembre 2011. Pertanto, secondo tale impostazione, qualora una persona fisica sia titolare di:
- una partecipazione non qualificata che al 31 dicembre 2011 possiede un plusvalore latente pari a 10.000;
- un’altra partecipazione non qualificata che alla medesima data possiede un minusvalore latente di 3.000;
- minusvalenze realizzate nei periodi di imposta precedenti e riportabili per 1.000,
dovrà applicare l’imposta sostitutiva del 12,50% su 6.000 (10.000 - 3.000 - 1.000).
Versamento entro giugno 2012
Tale imposta viene versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ossia ordinariamente entro il 16 giugno 2012. Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, invece, l’eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,50% del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, comma 1 del TUIR sui redditi realizzati nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto.
Si ricorda, infine, che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c-bis) dell’art. 67, comma 1 del TUIR, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto:
- nel caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l’ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati;
- nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali attività finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data. È consentito determinare il suddetto valore della frazione del patrimonio netto sulla base di un’apposita relazione giurata di stima redatta da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei revisori legali dei conti nonché da periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 / Salvatore SANNA

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