Reddito d’impresa
Proroga dell’affrancamento «una tantum»
Il DL 201/2011 ha esteso l’affrancamento delle partecipazioni anche alle operazioni effettuate nel 2011
A seguito dell’emanazione del DL 98/2011, è stato introdotto il regime di affrancamento cosiddetto “una tantum” che ammette:- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazioni attribuiti ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
L’affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali “consolidate”, il cui valore nel bilancio d’esercizio della società è espresso nell’ambito del valore della partecipazione di controllo.
Come specificato nell’art. 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011 n. 168379, il regime in commento si applica alle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Tale opzione implicava il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 30 novembre 2011.
L’art. 20 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 (Decreto “Salva Italia”) ha previsto che l’agevolazione si può applicare anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. In tal caso, il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% è dovuto in tre rate di pari importo da versare:
- la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 (per i soggetti “solari” il 16 giugno 2013);
- la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014 (ossia, per i soggetti “solari”, il 16 giugno 2014 e il 30 novembre 2014).
Secondo quanto spiegato nella relazione tecnica al DL 201/2011, nel settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un’operazione straordinaria, l’avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell’avente causa pur essendo stati “pagati”.
L’esempio è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni: in tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall’avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno avviene anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Tuttavia, questi maggiori valori “incorporati” nel costo della partecipazione non sono affrancabili mediante imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter del TUIR o dell’art. 15, comma 10 del DL 185/2008, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell’acquirente come avviamento o altre attività immateriali.
Per questo motivo è stato introdotto l’affrancamento “una tantum”, che consentiva il riallineamento mediante pagamento, entro il 30 novembre 2011, dell’imposta sostitutiva, applicandosi anche ad operazioni effettuate nei periodi d’imposta precedenti al 2010.
La modifica operata dal DL 201/2011 amplia l’ambito di applicazione dell’affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l’applicazione della disposizione anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Ove compatibili, stesse modalità di attuazione previste per il DL 98/2011
Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (il 2015 per i soggetti “solari”). Viene stabilito, inoltre, che si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione previste per il DL 98/2011 e disposte con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011. Ne consegue che, anche per la proroga introdotta dal Decreto “Salva Italia”:- l’imposta sostitutiva si versa ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma viene esclusa la possibilità di ricorrere alla compensazione ivi prevista;
- gli effetti fiscali prodotti dall’affrancamento non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato.
/ Salvatore SANNA
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