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lunedì 12 dicembre 2011

Immobili : Il possesso di un’abitazione diroccata non preclude l’agevolazione prima casa

Immobili

Il possesso di un’abitazione diroccata non preclude l’agevolazione prima casa

La C.T. Prov. di Matera conferma che solo il possesso di un’abitazione concretamente idonea ad essere abitata esclude l’agevolazione

/ Sabato 10 dicembre 2011
Il contribuente che sia proprietario di un’abitazione inidonea all’uso abitativo, in quanto fatiscente e pericolante, può usufruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di una diversa abitazione nel medesimo Comune. Questa la precisazione fornita dalla C.T. Prov. di Matera, che, con una sentenza ben motivata (n. 820 del 24 novembre 2011), applica i principi già enunciati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 100/2010.
Si ricorda, in primo luogo, che la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 richiede, tra le altre condizioni necessarie per accedere al regime agevolato, che il contribuente dichiari nell’atto di acquisto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Applicando questa norma, l’Agenzia delle Entrate nel caso di specie riteneva non potesse trovare applicazione l’agevolazione prima casa, in quanto uno dei due coniugi acquirenti (in comunione legale) era titolare di un altro immobile nel medesimo Comune in cui si trovava la prima casa per la quale i due coniugi chiedevano l’applicazione del beneficio. I coniugi, però, obiettavano che l’immobile in questione era assolutamente inidoneo ad essere utilizzato come abitazione, in quanto la stesso certificato rilasciato dal Comune lo definiva nel modo seguente: “presenta umidità permanente diffusa ascendente dalle fondazioni, evidenti lesioni sulle murature perimetrali. Il tetto ... è pericolante e parzialmente dirupo. Pertanto allo stato è fatiscente e non abitabile”. Di conseguenza, secondo i contribuenti, tale immobile non poteva precludere l’accesso all’agevolazione per un nuovo acquisto.
La questione arriva al vaglio della C.T. Prov. di Matera, che dà ragione ai contribuenti, affermando che l’agevolazione in tal caso deve essere concessa, in quanto l’immobile già posseduto, fatiscente e diroccato, non è in alcun modo idoneo ad essere utilizzato dai coniugi e dalla loro famiglia come abitazione principale.
Infatti, prosegue la Commissione, la ratio della disciplina agevolativa è quella di consentire a ciascun cittadino di beneficiare una sola volta e per un singolo immobile nel medesimo Comune di residenza dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Pertanto, non si può negare l’agevolazione a chi acquisti un’abitazione, ma sia titolare del diritto di proprietà o comproprietà su altro immobile, senza verificare se tale preesistente diritto si traduca effettivamente nella possibilità per il contribuente di utilizzare tale immobile come prima casa.
È necessaria una verifica in concreto
Infatti - spiega la Commissione - l’espressione “casa di abitazione” contenuta nella lett. b) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 deve essere interpretata in concreto, accertando se il diritto reale posseduto si traduca o meno nell’avere già la proprietà di una “prima casa”.
Quindi, nel caso in cui l’immobile già posseduto nel Comune non risulti idoneo ad essere adibito ad abitazione principale deve essere ugualmente riconosciuta al contribuente la possibilità di accedere al beneficio.
Tale conclusione - aggiunge la Commissione - non è impedita dal confronto con la precedente disciplina, che tra le condizioni agevolative richiedeva la non possidenza di un’immobile “idoneo ad abitazione“. Infatti, secondo la Commissione, la modifica nella formulazione normativa deve essere intesa in senso meramente formale, atteso che non sono cambiati né l’intento agevolativo né la ratio ispiratrice della disciplina.
Pertanto, se, in passato (durante la vigenza della precedente disciplina), la Corte di Cassazione si era già pronunciata riconoscendo l’agevolazione a chi possedesse un immobile nello stesso Comune non idoneo ad essere considerato abitativo per dimensioni o caratteristiche complessive, tale conclusione deve essere accolta anche nella vigenza dell’attuale formulazione normativa, come confermato, da ultimo, dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 100/2010.
 / Anita MAURO

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