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martedì 20 dicembre 2011

Accertamento : 2006 DECADENZA DALL'ACCERTAMENTO


Per chi ha condonato l’IVA, il 2006 decade al 31 dicembre 2012

La norma è stata introdotta dal DL 138 del 2011 e intende punire chi si è «qualificato» come evasore

/ Lunedì 19 dicembre 2011
Il DL n. 138/2011 conv. L. n. 148/2011, all’art. 2 comma 5-ter, ha stabilito che, in riferimento all’IVA e per i soggetti che si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla L. 289/2002, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione opposta a quella di cui all’art. 10 della L. 289/2002, ove era stata introdotta una proroga biennale nei confronti dei contribuenti che non avevano aderito ai condoni.
Dal tenore letterale della norma, sembra che non abbia rilevanza la tipologia di condono a cui il contribuente aveva aderito, quindi si potrebbe spaziare dal cosiddetto “condono tombale”, alla “rottamazione dei ruoli” sino, addirittura, alla definizione delle liti pendenti.
Pertanto, l’annualità 2006, che, ordinariamente, decade il 31 dicembre 2011, per effetto di tale norma decade il 31 dicembre 2012.
Il 2002 non può più essere accertato
Il Legislatore, a quanto pare, ha inteso accertare entro un maggior termine i contribuenti che, avendo condonato, si sono, in un certo senso, “autoqualificati evasori”, il che è un esempio lampante dell’ambiguo atteggiamento del Legislatore nei confronti dei condoni.
Occorre rammentare che, in base ad una non condivisibile interpretazione, altresì l’anno 2002 potrebbe essere oggetto di proroga.
Infatti, ordinariamente, il periodo d’imposta 2002 è decaduto il 31 dicembre 2007 ma, in presenza di indizi di reato (è sufficiente, a tal fine, l’emissione di fatture in tutto o in parte false anche per poche centinaia di euro), i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi, se il reato è stato commesso nel 2002, l’annualità decade il 31 dicembre 2011.
A questo punto, per effetto della proroga di un anno introdotta dal DL 138/2011, l’annualità 2002 decadrebbe non il 31 dicembre 2011 ma il 31 dicembre 2012.
Tuttavia, osta a questa conclusione la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011, ove i giudici hanno espressamente sancito che la proroga dei termini da reato non si cumula con nessuna altra disposizione, presente o futura, che contempli anch’essa una proroga di termini. Per questo motivo, il periodo d’imposta 2002 rimarrebbe decaduto al 31 dicembre 2011
 / Alfio CISSELLO

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