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mercoledì 14 dicembre 2011

riscossione : Istanze di rimborso

riscossione

Istanze di rimborso, vale il domicilio fiscale alla data della dichiarazione

Lo ha precisato la ris. 123 dell’Agenzia, in relazione all’Ufficio competente in caso di variazione del domicilio al momento dell’istanza di rimborso

/ Mercoledì 14 dicembre 2011
L’Ufficio competente a ricevere l’istanza di rimborso di versamenti diretti è quello nella cui circoscrizione il contribuente istante aveva il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione alla quale è emerso il rimborso. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 123 di ieri, 13 dicembre 2011.
L’Ufficio Gestione Tributi di una Direzione Regionale si era rivolto all’organo centrale dell’Amministrazione affinché si esprimesse in merito alla corretta individuazione dell’Ufficio competente a gestire le istanze di rimborso, nel caso in cui il contribuente istante, alla data di presentazione della domanda, avesse variato il suo domicilio fiscale e, quindi, l’Ufficio territorialmente competente, rispetto a quello previsto alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi a cui si riferisce il rimborso richiesto.
La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 31 del DPR 600/73, l’Ufficio competente ad effettuare l’attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti è quello nella cui circoscrizione è collocato il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è o avrebbe dovuto essere presentata. In materia di rimborsi, poi, l’art. 38 del DPR 602/73 stabilisce che l’Ufficio al quale deve essere avanzata l’istanza, entro 48 mesi dal pagamento, è quello dell’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento.
Nel documento di prassi è stato osservato che già con la risoluzione 132/2002, poi confermata con la risoluzione 25/2008, l’Agenzia delle Entrate aveva previsto che, a seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, ad opera del provvedimento direttoriale del 7 dicembre 2001, la gestione delle istanze di rimborso era stata attribuita agli Uffici competenti per il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza stessa.
Tale interpretazione, legata alla formulazione letterale del già illustrato art. 38, presuppone, secondo l’odierno documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, che il domicilio del contribuente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi a cui si collega il rimborso, sia lo stesso di quello alla data di presentazione della domanda di rimborso.
Nel caso opposto, ovvero in cui il contribuente abbia variato il suo domicilio fiscale tra la data di presentazione della dichiarazione e quella di proposizione dell’istanza, l’Ufficio competente a ricevere la domanda di rimborso è quello nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce la richiesta di rimborso; peraltro, tale Ufficio è lo stesso competente ad accertare la posizione fiscale del contribuente per l’anno d’imposta a cui si riferisce tale dichiarazione, come previsto dall’art. 31 del DPR 600/73.
L’istruzione fornita sul sito dell’Agenzia potrebbe essere fuorviante
L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito, comunque, che, qualora l’istanza di rimborso venga presentata ad un Ufficio non competente, sarà cura di quest’ultimo inoltrare l’istanza a quello competente secondo quanto poc’anzi illustrato.
Come osservato dalla Direzione Regionale che ha richiesto la consulenza giuridica agli Uffici centrali, l’istruzione presente sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere, tuttavia, fuorviante, poiché riporta che “l’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta” (percorso sul sito internet: Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Richiesta di rimborso generico - Scheda informativa - Rimborsi su istanza).
 / Alessandro BORGOGLIO

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