Collegio sindacale
Strada in salita per il collegio sindacale nelle srl
La bozza di DL recante modifiche alla giustizia civile interviene sulla Legge di stabilità e rafforza l’interpretazione letterale a favore del sindaco unico
Diventa più difficile sostenere l’interpretazione logico-sistematica che aveva portato il nostro Consiglio nazionale, fra gli altri, a ritenere possibile continuare ad applicare anche alle srl la disciplina del collegio sindacale.
Se verrà confermata la bozza circolata nelle ultime ore, il DL in materia di giustizia civile approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì (in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) contiene alcune modifiche “chirurgiche” alla disciplina del sindaco unico introdotta dalla Legge di stabilità lo scorso novembre (L. n. 183/2011), dirette a rafforzare la tesi fondata sulla mera interpretazione letterale della disposizione.
Uno degli elementi che rendevano plausibile per le srl il rinvio al terzo comma dell’art. 2397 c.c. in materia di spa (sindaco unico opzionale solo in presenza di ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro) era rappresentato dalla frettolosa formulazione della norma, formulazione che aveva lasciato nella disciplina delle srl diversi riferimenti al collegio sindacale.
E proprio muovendo dalla debolezza del dato letterale, unitamente ad incontrovertibili esigenze di uniformità nei controlli, si era ritenuta applicabile alle srl la stessa disciplina delle spa, con la possibilità di nominare il sindaco unico solo al di sotto di determinate soglie dimensionali.
Con il DL in commento, il dato testuale dell’art. 14 della L. n. 183/2011 viene di molto potenziato, evidenziando probabilmente l’implicita volontà del Legislatore di risolvere i dubbi della disciplina a favore della previsione di un organo di controllo monocratico per tutte le srl.
La bozza di decreto interviene, infatti, modificando l’art. 14 comma 9 della Legge di stabilità, il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le srl senza collegio sindacale possano redigere il bilancio con uno schema semplificato.
Al posto di collegio sindacale si leggerà, nella nuova versione, che lo schema semplificato spetta alle srl senza sindaco unico.
Altro passaggio nel quale il Legislatore aveva lasciato intendere che il collegio sindacabile fosse compatibile anche nelle srl riguardava l’organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001.
Infatti, sempre l’art. 14 della Legge di stabilità, al comma 12, aveva modificato il citato DLgs. 231, prevedendo che nelle società di capitali il collegio sindacale possa svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza.
Dal momento che la norma fa riferimento solo al collegio sindacale, si poteva sostenere la sussistenza dell’organo collegiale anche nelle srl, pena la penalizzazione proprio di quei soggetti di minori dimensioni che la norma in commento voleva agevolare.
Anche su questo punto l’intervento della bozza di DL è tranchant, in quanto si afferma che anche il sindaco unico può svolgere le funzioni dell’ODV.
A dire il vero, tanto il CNDCEC quanto il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 123 del 2011 avevano già convenuto che i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità) non cessano per effetto della modifica legislativa.
Il provvedimento, al fine di eliminare ogni possibile dubbio residuo, conferma espressamente che nelle srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.
Si tratta di un intervento comunque opportuno perché, da parte di alcuni, si era ritenuto che tutti i collegi sindacali decadessero al 1° gennaio 2012, con prorogatio fino all’approvazione del bilancio.
L’intervento normativo in commento non sembra, tuttavia, superare le censure in ordine alla legittimità costituzionale della L. n. 183/2011, nell’ipotesi in cui questa abbia voluto introdurre un organo di controllo monocratico per tutte le srl, a prescindere dalle dimensioni del soggetto controllato.
È auspicabile che il dibattito parlamentare, al momento della conversione in legge del DL, possa essere l’occasione per rimeditare (i tempi di approvazione della Legge di stabilità non lo avevano consentito) la modifica normativa, legando l’eventuale previsione del sindaco unico a parametri dimensionali e non al tipo societario.
/ Alessandro COTTO
Se verrà confermata la bozza circolata nelle ultime ore, il DL in materia di giustizia civile approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì (in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) contiene alcune modifiche “chirurgiche” alla disciplina del sindaco unico introdotta dalla Legge di stabilità lo scorso novembre (L. n. 183/2011), dirette a rafforzare la tesi fondata sulla mera interpretazione letterale della disposizione.
Uno degli elementi che rendevano plausibile per le srl il rinvio al terzo comma dell’art. 2397 c.c. in materia di spa (sindaco unico opzionale solo in presenza di ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro) era rappresentato dalla frettolosa formulazione della norma, formulazione che aveva lasciato nella disciplina delle srl diversi riferimenti al collegio sindacale.
E proprio muovendo dalla debolezza del dato letterale, unitamente ad incontrovertibili esigenze di uniformità nei controlli, si era ritenuta applicabile alle srl la stessa disciplina delle spa, con la possibilità di nominare il sindaco unico solo al di sotto di determinate soglie dimensionali.
Con il DL in commento, il dato testuale dell’art. 14 della L. n. 183/2011 viene di molto potenziato, evidenziando probabilmente l’implicita volontà del Legislatore di risolvere i dubbi della disciplina a favore della previsione di un organo di controllo monocratico per tutte le srl.
La bozza di decreto interviene, infatti, modificando l’art. 14 comma 9 della Legge di stabilità, il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le srl senza collegio sindacale possano redigere il bilancio con uno schema semplificato.
Al posto di collegio sindacale si leggerà, nella nuova versione, che lo schema semplificato spetta alle srl senza sindaco unico.
Altro passaggio nel quale il Legislatore aveva lasciato intendere che il collegio sindacabile fosse compatibile anche nelle srl riguardava l’organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001.
Infatti, sempre l’art. 14 della Legge di stabilità, al comma 12, aveva modificato il citato DLgs. 231, prevedendo che nelle società di capitali il collegio sindacale possa svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza.
Dal momento che la norma fa riferimento solo al collegio sindacale, si poteva sostenere la sussistenza dell’organo collegiale anche nelle srl, pena la penalizzazione proprio di quei soggetti di minori dimensioni che la norma in commento voleva agevolare.
Anche su questo punto l’intervento della bozza di DL è tranchant, in quanto si afferma che anche il sindaco unico può svolgere le funzioni dell’ODV.
I collegi sindacali rimangono in carica fino alla scadenza naturale
L’ultimo intervento del DL riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni.A dire il vero, tanto il CNDCEC quanto il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 123 del 2011 avevano già convenuto che i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità) non cessano per effetto della modifica legislativa.
Il provvedimento, al fine di eliminare ogni possibile dubbio residuo, conferma espressamente che nelle srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.
Si tratta di un intervento comunque opportuno perché, da parte di alcuni, si era ritenuto che tutti i collegi sindacali decadessero al 1° gennaio 2012, con prorogatio fino all’approvazione del bilancio.
L’intervento normativo in commento non sembra, tuttavia, superare le censure in ordine alla legittimità costituzionale della L. n. 183/2011, nell’ipotesi in cui questa abbia voluto introdurre un organo di controllo monocratico per tutte le srl, a prescindere dalle dimensioni del soggetto controllato.
È auspicabile che il dibattito parlamentare, al momento della conversione in legge del DL, possa essere l’occasione per rimeditare (i tempi di approvazione della Legge di stabilità non lo avevano consentito) la modifica normativa, legando l’eventuale previsione del sindaco unico a parametri dimensionali e non al tipo societario.
/ Alessandro COTTO
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