Riscossione
Il nuovo volto della dilazione degli avvisi bonari
Nella conversione del Decreto «Salva Italia», eliminata la necessità di prestare garanzia e sanabili, a certe condizioni, i tardivi versamenti delle rate
Il DL 201/2011 contribuirà, quantomeno sotto il profilo delle garanzie, ad uniformare gli istituti deflativi del contenzioso presenti nell’ordinamento.
In un precedente intervento era stato specificato che il DL 98/2011, che aveva espunto l’obbligo di prestazione della garanzia, a prescindere dall’importo, per le rate da accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, si era palesemente dimenticato della dilazione degli avvisi bonari, disciplinata dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 (si veda “Cancellate le garanzie per adesione e conciliazione giudiziale” del 6 luglio 2011). Pertanto, sebbene per le dilazioni ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, la garanzia rimaneva necessaria.
Ora, accogliendo quanto esposto, il Legislatore corre ai ripari e modifica la norma indicata, intervenendo, tra l’altro, sull’espunzione dell’obbligo di prestazione della garanzia.
Quindi, la garanzia non sarà più necessaria per nessuno dei piani di rateazione scaturenti dai vari istituti deflativi del contenzioso presenti nel sistema.
Il DL 201/2011 contiene una norma molto importante, in quanto si prevede che le neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.
Pare allora potersi sostenere che, qualora un contribuente si sia visto disconoscere il piano di dilazione per mancata, tardiva o inesatta prestazione della garanzia, e abbia proposto ricorso contro la cartella di pagamento, possa vincere la causa sulla base della sopravvenienza della nuova legge.
Del pari, è salvo il contribuente che, non ancora raggiunto dall’iscrizione a ruolo, abbia omesso la prestazione della garanzia: in tal caso, le somme, se già iscritte a ruolo, dovrebbero essere sgravate.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere per le dilazioni ritenute decadute dal Fisco per tardivi versamenti di rate successive alla prima: ora, come si vedrà, si mantiene il beneficio del termine se si paga la rata entro il termine per quella successiva, e ciò impedisce la decadenza per le dilazioni in essere, a patto che la rata sia stata pagata, sebbene tardivamente, entro il suddetto termine (anche tale problema era stato messo in risalto in un precedente intervento, si veda “Dilazione degli avvisi bonari: un giorno di ritardo, salta la rateazione” del 31 agosto 2011).
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della dilazione, e le somme (ivi incluse le sanzioni nella misura piena) verranno iscritte a ruolo.
Se, invece, la rata viene pagata entro il termine per la rata successiva, non vi è la decadenza dal beneficio del termine, ma la sola sanzione da omesso versamento, peraltro definibile mediante ravvedimento operoso.
Detta sanzione, del 30% come prevede l’art. 13 del DLgs. 471/97, viene commisurata all’importo della rata versata in ritardo (sotto questo punto di vista, l’inadempimento ha conseguenze sanzionatorie più soft rispetto all’adesione/acquiescenza/conciliazione, ove si ha una maxi-sanzione commisurata agli interi importi residui, si veda “Adesione: sanzioni inasprite per le rate non versate” dell’8 agosto 2011).
E se il contribuente non paga la rata entro il termine per quella successiva? La sanzione del 30% rimane dovuta?
Dalla formulazione della norma si potrebbe anche sostenere di no, ma il punto potrà essere oggetto di chiarimenti ufficiali o di ulteriori approfondimenti dottrinari.
/ Alfio CISSELLO
In un precedente intervento era stato specificato che il DL 98/2011, che aveva espunto l’obbligo di prestazione della garanzia, a prescindere dall’importo, per le rate da accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, si era palesemente dimenticato della dilazione degli avvisi bonari, disciplinata dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 (si veda “Cancellate le garanzie per adesione e conciliazione giudiziale” del 6 luglio 2011). Pertanto, sebbene per le dilazioni ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, la garanzia rimaneva necessaria.
Ora, accogliendo quanto esposto, il Legislatore corre ai ripari e modifica la norma indicata, intervenendo, tra l’altro, sull’espunzione dell’obbligo di prestazione della garanzia.
Quindi, la garanzia non sarà più necessaria per nessuno dei piani di rateazione scaturenti dai vari istituti deflativi del contenzioso presenti nel sistema.
Il DL 201/2011 contiene una norma molto importante, in quanto si prevede che le neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.
Pare allora potersi sostenere che, qualora un contribuente si sia visto disconoscere il piano di dilazione per mancata, tardiva o inesatta prestazione della garanzia, e abbia proposto ricorso contro la cartella di pagamento, possa vincere la causa sulla base della sopravvenienza della nuova legge.
Del pari, è salvo il contribuente che, non ancora raggiunto dall’iscrizione a ruolo, abbia omesso la prestazione della garanzia: in tal caso, le somme, se già iscritte a ruolo, dovrebbero essere sgravate.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere per le dilazioni ritenute decadute dal Fisco per tardivi versamenti di rate successive alla prima: ora, come si vedrà, si mantiene il beneficio del termine se si paga la rata entro il termine per quella successiva, e ciò impedisce la decadenza per le dilazioni in essere, a patto che la rata sia stata pagata, sebbene tardivamente, entro il suddetto termine (anche tale problema era stato messo in risalto in un precedente intervento, si veda “Dilazione degli avvisi bonari: un giorno di ritardo, salta la rateazione” del 31 agosto 2011).
Ius superveniens valido per le dilazioni in corso
Tanto premesso, la dilazione degli avvisi bonari viene uniformata, anche se non del tutto, alle altre procedure per quel che riguarda il mancato versamento di rate successive alla prima.Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della dilazione, e le somme (ivi incluse le sanzioni nella misura piena) verranno iscritte a ruolo.
Se, invece, la rata viene pagata entro il termine per la rata successiva, non vi è la decadenza dal beneficio del termine, ma la sola sanzione da omesso versamento, peraltro definibile mediante ravvedimento operoso.
Detta sanzione, del 30% come prevede l’art. 13 del DLgs. 471/97, viene commisurata all’importo della rata versata in ritardo (sotto questo punto di vista, l’inadempimento ha conseguenze sanzionatorie più soft rispetto all’adesione/acquiescenza/conciliazione, ove si ha una maxi-sanzione commisurata agli interi importi residui, si veda “Adesione: sanzioni inasprite per le rate non versate” dell’8 agosto 2011).
E se il contribuente non paga la rata entro il termine per quella successiva? La sanzione del 30% rimane dovuta?
Dalla formulazione della norma si potrebbe anche sostenere di no, ma il punto potrà essere oggetto di chiarimenti ufficiali o di ulteriori approfondimenti dottrinari.
/ Alfio CISSELLO
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