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venerdì 30 dicembre 2011

Contenzioso : Al 31 dicembre scade l’anno 2006, ma attenzione al vizio di notifica

Se c’è un vizio di notifica, il ricorso va notificato nell’anno nuovo, fermi restando i sessanta giorni per la proposizione

/ Giovedì 29 dicembre 2011
In un precedente articolo sono stati riepilogati, anche con apposite tabelle distinte per avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, i termini di decadenza dal potere di notifica dei menzionati provvedimenti impositivi che sono, rispettivamente, il 2006 per gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento derivanti da controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/73 e il 2007 per le cartelle di pagamento derivanti da liquidazioni automatiche ex art. 36-bis del DPR 600/73 (si veda “Accertamenti: al 31 dicembre decaduto l’anno 2006” del 19 dicembre 2011).
Tanto premesso, occorre in primo luogo ricordare due aspetti legati, per così dire, solo indirettamente ai termini decadenziali illustrati, che sono la delineazione del momento in cui la notifica si ritiene perfezionata e la rilevanza del vizio di nullità della notifica.
Per ciò che riguarda il primo aspetto è consolidata l’opinione secondo cui, per il notificante, quindi per l’ente impositore, la notifica si perfeziona con la consegna del plico all’agente notificatore (ad esempio, messo comunale) o, in caso di utilizzo del servizio postale, con la spedizione dell’atto.
Quindi, l’accertamento è tempestivo se perviene al contribuente dopo l’1 gennaio 2012, a condizione che la consegna/spedizione sia giunta entro il 31 dicembre.
In merito alla seconda problematica occorre ricordare che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19854/2004, sono stati affermati due principi:
- in genere, la nullità della notifica dell’atto non ne comporta l’invalidità, in quanto, dal momento che il contribuente ha presentato il ricorso, egli ha dimostrato di essere edotto della pretesa vantata nei suoi confronti, quindi ha implicitamente sanato il vizio di notifica (su questo postulato è opportuno effettuare altre considerazioni, per le quali si veda “La nullità della notifica legittima il ricorso «tardivo»” del 28 febbraio 2011);
- la sanatoria non si verifica se posta in essere spirato il termine di decadenza per l’atto.
Per il Fisco, vale la data di spedizione e non di ricezione
È chiaro che rimangono fermi gli ordinari sessanta giorni per notificare il ricorso, quindi, se un accertamento fosse stato notificato irritualmente a settembre 2011 (stiamo parlando di vizi di nullità, non di inesistenza, quindi perlopiù di irregolarità formali come la non corretta compilazione della relata, la mancanza di potere dell’agente notificatore o ancora l’aver immesso l’avviso di deposito non presso la porta ma nella buca delle lettere e così via), questo discorso non vale.
Invece, ove, ad esempio, l’atto o la cartella siano stati notificati dopo novembre e in tutto dicembre, il difensore deve, salvo esigenze di celerità per la notifica del ricorso, vagliare attentamente la regolarità della notifica: se vi fossero invalidità anche solo formali, il ricorso deve essere notificato dopo il 1° gennaio 2012 in quanto, in tal modo, la sanatoria (ovvero la notifica del ricorso) si verifica quando la decadenza (31 dicembre 2011) si è già formata, con conseguente nullità dell’atto (di recente, si veda la sentenza della Cassazione n. 12007 del 2011).
 / Alfio CISSELLO
http://www.eutekne.info/Sezioni/Ricerca.aspx?autore=100

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