accertamento
Operazioni IVA e contratti di leasing, possibile una sola comunicazione
Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia alle associazioni di categoria in materia di elenco «clienti e fornitori»
L’Agenzia delle Entrate, con un documento della Direzione Centrale Accertamento, datato 22 dicembre 2011 e reso noto ieri mediante un comunicato stampa, ha risposto ad ulteriori quesiti di carattere operativo posti dalle associazioni di categoria in materia di comunicazione dei dati relativi alle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto elenco “clienti e fornitori”) e di comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio.In particolare, per questi ultimi soggetti, considerate le difficoltà a reperire i dati relativi agli anni 2009 e 2010 oggetto di monitoraggio, l’Amministrazione finanziaria ha deciso di limitare solo ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011 la comunicazione richiesta dal Fisco, che dovrà essere inviata a giugno 2012. Per il 2010 e per il periodo che va dal 1° gennaio al 20 novembre 2011, le eventuali operazioni rientreranno nell’ambito applicativo dell’elenco “clienti e fornitori”.
Inoltre, i tecnici del Fisco hanno precisato che, in caso di svolgimento di più attività (ad es. autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva) la comunicazione di cui al provvedimento 21 novembre 2011 è necessaria anche se l’attività di noleggio/locazione ha carattere marginale. La comunicazione dei corrispettivi percepiti va sempre fatta con riferimento agli incassi registrati, a meno che non si tratti di imprese in contabilità semplificata. Queste ultime, infatti, non sono tenute alla rilevazione contabile dei movimenti di riscossione, motivo per cui la comunicazione può essere fatta con riferimento ai corrispettivi fatturati.
Un ulteriore dubbio era quello relativo ai beni, oggetto di monitoraggio, rientranti nella categoria residuale “altri veicoli”. L’Agenzia delle Entrate ha fatto rientrare in tale categoria i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. È necessario, inoltre, in caso di fatturazione avvenuta in anni successivi a quello di stipula del contratto, inviare nuovamente una comunicazione che contenga i dati relativi al contratto già comunicato in precedenza.
Gli operatori del settore hanno chiesto chiarimenti anche con riferimento a situazioni in cui possono incrociarsi gli obblighi comunicativi dell’elenco “clienti e fornitori e quelli relativi ai contratti di noleggio/ locazione. Nell’ipotesi in cui un soggetto sia tenuto ad entrambe le comunicazioni, è possibile inviarne due separatamente rispettando le diverse scadenze. Se, invece, si opta per una comunicazione unica, la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione (a regime, il termine sarà quello del 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti in essere nell’anno precedente). Gli utilizzatori dei beni concessi in leasing o noleggio non sono esclusi dall’obbligo di inserire nella propria comunicazione, relativa allo spesometro, le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione imposta alla società locatrice/noleggiatrice. L’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 riguarda, infatti, solo le società che esercitano l’attività di leasing o noleggio, al fine di evitare in capo alle stesse una duplicazione degli adempimenti.
Attenzione, poi, ai codici fiscali errati che bloccano l’invio delle comunicazioni. È importante che il contribuente elimini dalla comunicazione il dato relativo alla transazione che ne blocca l’invio, dal momento che l’intermediario non è sanzionabile per il mancato invio del codice fiscale legato a una comunicazione errata o rifiutata. A tal fine, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la funzione per la verifica puntuale del codice fiscale.
Per quanto concerne, invece, l’attività di noleggio di autovetture con conducente, l’Amministrazione finanziaria è concorde nel ritenere che essa ha ad oggetto, al di là del nomen iuris, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma più precisamente un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro. Tale considerazione ha portato a ritenere che le predette prestazioni debbano essere segnalate nell’ambito della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA e non dei dati relativi ai contratti di leasing/noleggio.
Gli esperti del Fisco hanno fornito anche una serie di chiarimenti che riguardano esclusivamente l’elenco “clienti e fornitori”.
In tema di compravendita di immobili, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le fatture emesse da un’impresa edile per acconti su un immobile che formerà oggetto di successiva vendita, in quanto tale informazione verrà acquisita in via autonoma. Tuttavia, se le fatture relative agli acconti sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita, queste sono da comunicare. I contratti di fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali, caratterizzati dall’erogazione di più prestazioni (ad es., registrazione ed elaborazione dei dati contabili, compilazione dei cedolini paga) vanno ricondotti nell’alveo dei contratti collegati, le cui operazioni sono da comunicare con modalità di pagamento = “3” come corrispettivi periodici.
L’Agenzia ha precisato, inoltre, vista la mancanza di un espresso riferimento nella circolare n. 24/2011, che è oggetto di comunicazione anche l’autoconsumo, ogni qualvolta l’importo non sia inferiore alla soglia di rilevanza. È stata confermata anche l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni che avvengono fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA. La precisazione è arrivata con particolare riguardo alle operazioni che investono il commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, la telefonia pubblica e la vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico.
/ Sabatino UNGARO
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