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mercoledì 28 dicembre 2011

lavoro subordinato : Deducibilità dei contributi di previdenza complementare


Deducibilità dei contributi di previdenza complementare: le regole dell’Agenzia

La ris. 131 illustra come utilizzare il plafond maturato nei primi 5 anni d’iscrizione dei lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007

/ Mercoledì 28 dicembre 2011
Con la risoluzione n. 131 di ieri, 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (la data di entrata in vigore del DLgs. n. 252/2005) potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza complementare, un plafond contributivo maturato nei primi 5 anni d’iscrizione ai fondi.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che l’art. 8, comma 4 del citato DLgs. n. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi – anche aziendali – alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
In linea generale, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei successivi periodi d’imposta. Tuttavia, a questo principio vi è un’eccezione prevista dal comma 6 del citato art. 8, secondo cui ai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, è consentito nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme previdenziali utilizzare un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582.29 euro annui e fino a esaurimento del plafond. Quest’ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,57 euro.
In altre parole, come evidenzia l’Agenzia delle Entrate, per questi lavoratori il quantum deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a 7.746,86 euro e può essere utilizzato, tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di 5.164,57 euro.
Detto ciò, l’Agenzia propone un esempio di come i lavoratori interessati possano utilizzare negli anni questo bonus di deducibilità. Infatti, viene posto il caso di un contribuente che abbia versato contributi per 15.822,85 euro nei primi 5 anni di iscrizione a un fondo di previdenza complementare, dal 2007 al 2011. Il lavoratore, negli anni dal 2012 al 2031, può dedurre dal proprio reddito un bonus di 10.000 euro, dato dalla differenza tra i 25.822,85 euro previsti dalla norma e i 15.822,85 versati.
Nella seconda fase, cioè nei 20 anni successivi ai primi 5 di contribuzione, il “monte” accumulato può essere utilizzato fino a esaurimento a partire dal sesto anno, sempre entro il tetto di 7.746,86 euro. Ora, nell’esempio si considera il caso in cui il lavoratore utilizzi il suo plafond in modo che alla fine del 2016, quindi nei 5 anni successivi al primo quinquennio di contribuzione, lo abbia utilizzato per 6.000,01 euro. Resterà a sua disposizione un plafond residuo di 3.999,99 euro, utilizzabile nei 15 anni successivi, come illustrato nella tabella in calce all’articolo.
Da questo esempio l’Agenzia delle Entrate fa derivare tre ipotesi di spendibilità del plafond di deducibilità dei contributi.
Nella prima, se il lavoratore, nell’anno 2012, versa contributi alla previdenza integrativa per 6.000 euro, potrà dedurli tutti dal proprio reddito, in quanto eccedenti il limite di 5.164,57 euro, ma non quello di 7.746 euro. In questo caso il contribuente, avendo utilizzato il plafond di 10.000 euro solo per 835,43 euro – importo dato dalla differenza tra 6.000 e il limite di 5.164,57 – disporrà di un plafond residuo di 9.164,57 euro.
Nella seconda ipotesi, se il lavoratore, negli anni successivi al 2012, versa in alcuni casi contributi che superano il tetto dei 5.164,57 euro, mentre in altri resta sotto questa soglia, allora potrà utilizzare il plafond restante di 9.164,57 euro, fino a esaurimento, solo negli anni in cui versa contributi eccedenti il tetto tradizionale, fermo restando il limite di 7.746 euro.
Infine, nella terza ipotesi, se il lavoratore, nei 20 anni successivi ai primi 5, versa sempre contributi per importi inferiori a 5.164,57 euro, perde definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond di 10.000 euro accumulato nei primi 5 anni.
 / Luca MAMONE
UTILIZZO PLAFOND20122013201420152016
Contributi versati6.000 euro5.000 euro7.746,86 euro7.746,86 euro5.000 euro
Utilizzo plafond oltre il limite di 5.164,57 euro835,43 euro0 euro2.582,29 euro2.582,29 euro0 euro
Plafond residuo9.164,57 euro9.164,57 euro6.582,28 euro3.999,99 euro3.999,99 euro

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