redditi diversi
Imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze: in Gazzetta le modalità
Il DM 13 dicembre 2011 si riferisce all’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze
Nella G.U. n. 292 del 16 dicembre scorso, è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo alle modalità di esercizio dell’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti. Si tratta di uno dei decreti attuativi del DL n. 138/2011: in particolare, il DM si riferisce alla possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari posseduti al 31 dicembre 2011, esercitando un’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria maturati fino alla stessa data e non ancora utilizzati in compensazione (ai sensi dell’art. 2, commi 29-32, del DL 138/2011). Inoltre, la ritenuta o l’imposta sostitutiva possono essere applicate sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo, con aliquota del 12,50% sulla differenza fra il valore delle quote o azioni (al 31 dicembre 2011) e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, come rilevati dai prospetti periodici.
I contribuenti in possesso, al 31 dicembre 2011, di attività finanziarie al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale possono optare per l’applicazione, con aliquota al 12,50%:
- dell’imposta sostitutiva (di cui all’art. 5 del DLgs. 461/1997) sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
- delle ritenute (di cui all’art. 26-quinquies del DPR 600/1973) sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, o ancora ad organismi d’investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell’Ue e nei Paesi aderenti al SEE.
Dal 1° gennaio 2012, dunque, i contribuenti che optino per l’esercizio dell’opzione assumeranno, in luogo del costo o del valore di acquisto:
- in caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l’ultimo valore disponibile al 31 dicembre 2011 rilevato presso gli stessi mercati;
- in caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore al 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentato da tali attività finanziarie, in base alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato prima della stessa data. Il DM prevede che sia possibile determinare tale valore sulla base di un’apposita relazione giurata di stima redatta da professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei revisori legali dei conti o, ancora, da parte di periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- in caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati, nonché per i crediti, vale il valore al 31 dicembre 2011 derivante da una relazione giurata di stima effettuata dai predetti soggetti e, in più, dai soggetti indicati all’art. 6 del DLgs. n. 461/1997;
- in caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, vale invece l’ultimo valore disponibile, rilevato presso gli stessi mercati, al 31 dicembre 2011;
- in caso di quote e azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo non negoziate in mercati regolamentati, conta infine l’ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2011 dai prospetti periodici.
I contribuenti soggetti al regime dichiarativo di cui all’art. 5 del DLgs. n. 461/1997 possono avvalersi dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, per ogni attività finanziaria e per le quote o azioni di organismi d’investimento collettivo possedute al 31 dicembre 2011, non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto. I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il contribuente dovrà quindi versare l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e l’eventuale imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Per le quote o azioni di organismi d’investimento collettivo, incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute al 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell’opzione, l’opzione sarà esercitata mediante una comunicazione ad hoc resa all’intermediario entro il 31 marzo 2012. In questa ipotesi, la ritenuta sui redditi di capitale è applicata dai soggetti di cui all’art. 26-quinquies del DPR 600/1973 e art. 10-ter della L. n. 77/1983, mentre l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria è applicata dall’intermediario depositario. Entrambe devono essere versate entro il 16 maggio 2012.
Allo stesso modo, per i contribuenti in regime amministrato, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 marzo 2012 mediante comunicazione scritta all’intermediario abilitato. Versamento e applicazione della sostitutiva e delle ritenute seguono le stesse regole sopra indicate.
/ Rossella QUARANTA
I contribuenti in possesso, al 31 dicembre 2011, di attività finanziarie al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale possono optare per l’applicazione, con aliquota al 12,50%:
- dell’imposta sostitutiva (di cui all’art. 5 del DLgs. 461/1997) sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
- delle ritenute (di cui all’art. 26-quinquies del DPR 600/1973) sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, o ancora ad organismi d’investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell’Ue e nei Paesi aderenti al SEE.
Dal 1° gennaio 2012, dunque, i contribuenti che optino per l’esercizio dell’opzione assumeranno, in luogo del costo o del valore di acquisto:
- in caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l’ultimo valore disponibile al 31 dicembre 2011 rilevato presso gli stessi mercati;
- in caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore al 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentato da tali attività finanziarie, in base alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato prima della stessa data. Il DM prevede che sia possibile determinare tale valore sulla base di un’apposita relazione giurata di stima redatta da professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei revisori legali dei conti o, ancora, da parte di periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- in caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati, nonché per i crediti, vale il valore al 31 dicembre 2011 derivante da una relazione giurata di stima effettuata dai predetti soggetti e, in più, dai soggetti indicati all’art. 6 del DLgs. n. 461/1997;
- in caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, vale invece l’ultimo valore disponibile, rilevato presso gli stessi mercati, al 31 dicembre 2011;
- in caso di quote e azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo non negoziate in mercati regolamentati, conta infine l’ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2011 dai prospetti periodici.
I contribuenti soggetti al regime dichiarativo di cui all’art. 5 del DLgs. n. 461/1997 possono avvalersi dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, per ogni attività finanziaria e per le quote o azioni di organismi d’investimento collettivo possedute al 31 dicembre 2011, non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto. I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il contribuente dovrà quindi versare l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e l’eventuale imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Per le quote o azioni di organismi d’investimento collettivo, incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute al 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell’opzione, l’opzione sarà esercitata mediante una comunicazione ad hoc resa all’intermediario entro il 31 marzo 2012. In questa ipotesi, la ritenuta sui redditi di capitale è applicata dai soggetti di cui all’art. 26-quinquies del DPR 600/1973 e art. 10-ter della L. n. 77/1983, mentre l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria è applicata dall’intermediario depositario. Entrambe devono essere versate entro il 16 maggio 2012.
Allo stesso modo, per i contribuenti in regime amministrato, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 marzo 2012 mediante comunicazione scritta all’intermediario abilitato. Versamento e applicazione della sostitutiva e delle ritenute seguono le stesse regole sopra indicate.
/ Rossella QUARANTA
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