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martedì 6 dicembre 2011

iva : Con la Comunitaria 2010 l’IVA si adegua alle norme UE

iva

Con la Comunitaria 2010 l’IVA si adegua alle norme UE

Recepite, tra le altre, le disposizioni in tema di servizi «B2B» e di importazioni

/ Sabato 03 dicembre 2011
Con l’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge Comunitaria 2010, nel quale è confluito il contenuto del Ddl. che il Consiglio dei Ministri aveva approvato il 4 febbraio 2011, vengono finalmente recepite le Direttive n. 2008/117/CE, 2009/69/CE e 2009/162/UE, già in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 2010 (Direttiva n. 2008/117/CE) e dal 1° gennaio 2011 (Direttive n. 2009/69/CE e 2009/162/UE). Nell’occasione, il Legislatore ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina IVA interna, adeguando la normativa nazionale a quella comunitaria di riferimento e ai principi interpretativi della Corte di Giustizia, da intendere come fonte del “diritto vivente” (Cass., SS.UU., n. 30057/2008).
Sul piano temporale, le novità si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, che avverrà il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fanno eccezione le disposizioni riguardanti la non imponibilità per il settore marittimo, la cui decorrenza coincide con l’entrata in vigore della legge in considerazione della procedura di infrazione già avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano. Occorre però considerare che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a suo favore, considerando la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore certamente antecedente al recepimento disposto dal Legislatore interno.
Nell’ordine, in recepimento della Direttiva n. 2008/117/CE, è stato modificato l’art. 6 del DPR n. 633/1972, prevedendo che i servizi “generici” scambiati con soggetti passivi (UE o extra-UE) non stabiliti in Italia si considerino effettuati non già all’atto del pagamento del corrispettivo (regola attuale, in contrasto con l’art. 66, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE), bensì nel momento di ultimazione; se di carattere periodico o continuativo, il momento impositivo coincide con la data di maturazione dei corrispettivi. È stato inoltre confermato che gli stessi servizi, se continuativi e di durata ultrannuale, in assenza di pagamenti, si intendono effettuati al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione. In mancanza di pagamento e di ultimazione, per entrambe le prestazioni in oggetto, è irrilevante l’emissione anticipata della fattura.
In proposito, per i servizi generici “B2B” resi da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri, il committente italiano, in luogo dell’autofattura, è tenuto a integrare la fattura ricevuta. Non si tratta più di una facoltà, come finora riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, ma di un obbligo da adempiere secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del DL n. 331/1993. In pratica, si “neutralizza”, sul piano temporale, l’obbligo di integrazione, dando esclusiva rilevanza alla registrazione, da espletare avendo riguardo al mese di ricevimento della fattura.
Per compensare la perdita del plafond relativa ai servizi intracomunitari che, fino a tutto il 2009, beneficiavano della non imponibilità prevista dall’art. 40 del DL n. 331/1993, sono state ampliate le ipotesi che legittimano la richiesta di rimborso infrannuale. Quest’ultimo è ora ammesso per i servizi “B2B” (nella specie, lavorazioni su beni mobili materiali, trasporti di beni e relative intermediazioni, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni, servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-UE o relativi a beni da esportare fuori della Comunità) resi a committenti stabiliti in altri Paesi membri se di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
Modifiche anche per le importazioni di beni destinati a proseguire
In recepimento della Direttiva n. 2009/69/CE, è stato riformulato l’art. 67 del DPR n. 633/1972 per le importazioni di beni destinati a proseguire verso un altro Paese membro: oltre alla possibilità, finora preclusa, che i beni siano sottoposti in Italia a manipolazioni usuali (previa autorizzazione doganale), la sospensione dell’IVA all’importazione presuppone che l’importatore comunichi, allo stesso tempo, il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione del cessionario comunitario e, su richiesta dell’Ufficio doganale, idonea documentazione attestante l’effettivo trasferimento intracomunitario dei beni. La corrispondente norma comunitaria (art. 143 della Direttiva n. 2006/112/CE) dispone che la prosecuzione dei beni dall’Italia al Paese membro di destinazione debba avvenire sulla base di una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, ovvero a seguito di un trasferimento “a se stessi”, anch’esso tassato a destino; in quest’ultima ipotesi, l’importatore è tenuto a comunicare il numero identificativo attribuito dal Paese membro in cui viene effettuata l’acquisizione intracomunitaria dei beni.
Infine, in recepimento della Direttiva n. 2009/162/UE, viene modificata la territorialità IVA delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento.
Nella L. Comunitaria 2010 non è stato, invece, recepito l’art. 168-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2011 – dalla Direttiva n. 2009/162/UE. La norma regola l’utilizzo promiscuo degli immobili aziendali, cioè anche per finalità extra-imprenditoriali, stabilendo che la detrazione è ammessa nei limiti dell’utilizzo nell’attività economica; risulta così negata, almeno secondo la norma nazionale,  la possibilità, riconosciuta dalla Corte di Giustizia (causa C-25/03) di decidere se includere  o meno tali beni nel patrimonio dell’impresa. In pratica, occorre verificare ex ante, vale a dire all’atto dell’acquisto, come l’immobile verrà impiegato, ferma restando la possibilità ex post di rettificare la detrazione operata sulla base dell’utilizzo effettivo.
 / Paolo CENTORE e Marco PEIROLO

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