Accertamento
Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco
L’esame delle movimentazioni finanziarie dei contribuenti consentirà di individuare quelli da sottoporre in via prioritaria ad accertamento
Gli operatori finanziari, dal prossimo anno, dovranno comunicare all’Amministrazione finanziaria non soltanto l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “fuori conto”, ma anche le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti: di fatto, quindi, all’Anagrafe tributaria verranno trasmesse le stesse informazioni recate dagli estratti conto inviati ai clienti stessi. È quanto prevede l’art. 11, comma 2, del DL 201/2011, cosiddetto Decreto “Salva Italia”.
Tale disposizione stabilisce infatti che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 e ogni informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
È appena il caso di ricordare, allora, che il suddetto art. 7, comma 6, prevede l’obbligo per le banche, la Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo – nonché la natura degli stessi – sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
Dal combinato disposto delle sopra illustrate norme deriva che gli operatori finanziari, dal prossimo anno, trasmetteranno al Fisco i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti. Ciò costituisce un passo ulteriore rispetto a quanto precedentemente previsto per l’espletamento delle indagini finanziarie: ad oggi, infatti, l’Amministrazione finanziaria dispone soltanto dell’archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori; a tale archivio, gli ispettori del Fisco accedono per formulare le richieste telematiche agli operatori finanziari per l’inoltro delle movimentazioni dei rapporti, al fine di porre in essere l’attività accertativa.
Con la nuova disposizione recata dall’art. 11, comma 2, del DL 201/2011, invece, all’Anagrafe tributaria verranno trasmesse periodicamente le informazioni relative alle movimentazioni dei rapporti finanziari, che, in base a quanto previsto dal successivo comma 4, potranno essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria oltre che per quanto previsto all’art. 7, comma 11, del DPR 605/1973 (indagini finanziarie e procedure di riscossione), anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
Insomma, l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione il dettaglio dalle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti italiani, il cui esame consentirà di individuare quelli da sottoporre prioritariamente ad accertamento, attesa l’esistenza di eventuali anomalie emergenti dalle movimentazioni finanziarie considerate. Una misura, quindi, tanto invasiva della privacy dei contribuenti quanto – sembrerebbe – incisiva ai fini dei futuri controlli.
Il comma 3 dello stesso art. 11 del DL 201/2011, infine, rimanda ad un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, saranno stabilite le modalità delle predette nuove comunicazioni all’Anagrafe tributaria, estendendo l’obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.
/ Alessandro BORGOGLIO
Tale disposizione stabilisce infatti che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 e ogni informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
È appena il caso di ricordare, allora, che il suddetto art. 7, comma 6, prevede l’obbligo per le banche, la Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo – nonché la natura degli stessi – sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
Dal combinato disposto delle sopra illustrate norme deriva che gli operatori finanziari, dal prossimo anno, trasmetteranno al Fisco i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti. Ciò costituisce un passo ulteriore rispetto a quanto precedentemente previsto per l’espletamento delle indagini finanziarie: ad oggi, infatti, l’Amministrazione finanziaria dispone soltanto dell’archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori; a tale archivio, gli ispettori del Fisco accedono per formulare le richieste telematiche agli operatori finanziari per l’inoltro delle movimentazioni dei rapporti, al fine di porre in essere l’attività accertativa.
Con la nuova disposizione recata dall’art. 11, comma 2, del DL 201/2011, invece, all’Anagrafe tributaria verranno trasmesse periodicamente le informazioni relative alle movimentazioni dei rapporti finanziari, che, in base a quanto previsto dal successivo comma 4, potranno essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria oltre che per quanto previsto all’art. 7, comma 11, del DPR 605/1973 (indagini finanziarie e procedure di riscossione), anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
Insomma, l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione il dettaglio dalle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti italiani, il cui esame consentirà di individuare quelli da sottoporre prioritariamente ad accertamento, attesa l’esistenza di eventuali anomalie emergenti dalle movimentazioni finanziarie considerate. Una misura, quindi, tanto invasiva della privacy dei contribuenti quanto – sembrerebbe – incisiva ai fini dei futuri controlli.
Il comma 3 dello stesso art. 11 del DL 201/2011, infine, rimanda ad un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, saranno stabilite le modalità delle predette nuove comunicazioni all’Anagrafe tributaria, estendendo l’obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.
/ Alessandro BORGOGLIO
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